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CAPITOLO III- La costiera Sorrentina: il caso studio

3.2 L’organizzazione amministrativa del turismo in Campania

Come stabilito a seguito della riforma del titolo V della costituzione e successivamente dal Codice del turismo32 ,secondo i principi di differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà, dettati dall’art. Cost. 118, sono le regioni a legiferare in materia turistica, fatta eccezione per la parte che disciplina le contrattazioni generali e l’assunzione dei lavoratori dipendenti. Nell’ambito del riordino legislativo in materia turistica, alcune regioni come l’Umbria, hanno ritenuto necessaria l’adozione di un Codice, altre hanno preferito riorganizzarne l’assetto attraverso una legge regionale.

La Regione Campania, in ottemperanza al riordino delle funzioni amministrative turistiche, ha approvato la legge regionale n 18 dell’8 Agosto 2014. La norma si compone di 31 articoli, contenuti sei diverse sezioni:

- Capo I principi e finalità

- Capo II Competenze degli enti territoriali

- Capo III Istituzione e competenze dei poli turistici locali

- Capo IV Agenzia Regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali e della Campania

- Capo V Associazioni pro-loco

- Capo VI Servizi di informazione ed accoglienza turistica e diritti del turista

L’articolo 22 della legge regionale ha determinato lo scioglimento degli “enti provinciali del turismo” e delle “aziende autonome di soggiorno e turismo”, che fungevano da punti di informazioni turistica nelle principali destinazioni, primo riassetto organizzativo sancito dalla legge. Questi enti infatti erano dotati di autonomia giuridica e patrimoniale e in alcuni casi, oltre ad essere proprietari stessi degli immobili in cui risiedevano, avevano in gestione altri beni. Con la

76 messa in liquidazione, sia il personale dipendente, che i beni mobili ed immobili, sono stati accentrati nelle mani della Regione. La Campania ha inoltre legiferato in materia di partecipazione a fiere ed eventi internazionali di promozione turistica, ha disciplinato le professioni turistiche per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni amministrative, ha sancito le norme di accesso ai finanziamenti ed ha stabilito come sviluppare la promozione e il brand della Regione, nonché come procedere a valorizzare le comunità locali, il patrimonio culturale e le risorse naturali. L’articolo dodici ha altresì abrogato tutte le disposizioni antecedenti, che sono in contrasto con la normativa vigente. Dal punto di vista della governance territoriale, è stata creata un nuovo ente ad hoc, con una spiccata centralizzazione delle risorse: l’Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania.

Questo organo di controllo centrale ha tre diramazioni importanti, che corrispondono per grandi linee ai livelli di gestione politica: quello comunale, quello provinciale e quello regionale. L’Agenzia è gestita da un direttore, che resta in carica per tre anni e viene “nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore delegato in materia di turismo e dei beni culturali, previo parere della Commissione consiliare competente ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della pubblica amministrazione ovvero tra esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale”33. Tre le finalità principali

dell’agenzia si individua:

L’agenzia svolge le attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo e dei beni culturali della Regione.

organizza ogni attività ed iniziativa, in Italia ed all’estero, per favorire la promozione del turismo e dei beni culturali della Regione.

L’agenzia gestisce le attività dei club di prodotto nell’ambito delle politiche turistiche regionali; svolge le attività di promozione e di marketing territoriale, anche attraverso il raccordo delle azioni dei singoli PTL; assicura il monitoraggio dei flussi turistici in Campania; verifica le variazioni quali-quantitative dei servizi; verifica le principali variabili economiche e sociali che influenzano la domanda e

77 l’offerta turistica; rileva disservizi e reclami; esegue indagini conoscitive sulla qualità dei servizi; fornisce il supporto conoscitivo alla programmazione delle attività promozionali e degli investimenti; propone alla Regione l’attuazione di interventi in funzione delle tendenze della fonte alla luce dei trend nazionali ed internazionali.

L’agenzia è composta di tre organi fondamentali: il Consiglio di indirizzo; il Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Il secondo organismo predisposto per la gestione del turismo sul territorio è il “Polo turistico locale” detto PTL, trattasi di forme associative di soggetti pubblici e privati che operano per il turismo all’interno degli ambiti turistici territoriali”. Gli ambiti territoriali sono delle zone di interesse turistiche ben delimitate e caratterizzate da attrattive di interesse ambientale, culturale e produttivo, ove è già presente una rete di aziende turistiche. L a loro innovazione principale è individuabile nell’unione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato. “Ai PTL possono aderire gli enti locali, i soggetti pubblici, le imprese del settore turistico nelle forme e con le modalità previste dal presente articolo, le associazioni o i consorzi di soggetti privati, ovvero i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, che hanno sede o esercitano le proprie attività nell’ambito territoriale interessato”. La scelta della forma associativa spetta all’insieme dei soggetti che compongono i PTL, unica condizione richiesta è l’equilibrio tra le imprese pubbliche e quelle private.

Per la costituzione è necessario un piano economico-finanziario, un atto costitutivo e l’elenco delle aziende aderenti. I PTL devono predisporre ogni anno veri e proprie programmazioni e pianificazioni dei progetti attivati e di quelli attivabili, stilare un resoconto dei finanziamenti ottenuti e promuovere delle misure innovative per la gestione e i servizi di accoglienza. Questa tipologia di organizzazione non presenta né dei limiti in termini di superficie minima ne’ massima.

Secondo il punto di vista della scrivente, gli ambiti territoriali corrispondono con i distretti turistici, di cui si tratterà nel prossimo paragrafo. Altro istituto ideato dalla Regione è il SIAT, il sistema di informazione e accoglienza turistica. Nell’organigramma, questo ufficio si trova sul gradino più basso, quello che si

78 trova ad interfacciare direttamente il turista, pertanto risulta avere un’importanza fondamentale per l’intera riuscita della promozione e informazione del territorio. Ad esso vengono affidate le funzioni di:

Distribuzione di materiale informativo e promozionale

Informazione circa eventi e manifestazioni in atto nelle aree limitrofe

Fornitura di una lista aggiornata delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere

Raccolta sul territorio i dati sui flussi, che poi verranno inviati al PTL e all’Agenzia centrale.

A supporto dell’operato dei SIAN, laddove questi non siano presenti, fanno da coadiuvanti le Pro Loco. Le pro loco sono delle associazioni cultural locali che hanno il compito di supportare la valorizzazione territoriale, l’organizzazione di eventi e la promozione turistica in micro-scala. La regione riconosce il compito di questi enti, tanto da aver istituito l’albo reginale delle proloco: l’Unpli. Ove possibile la regione si occupa anche di finanziare le iniziative degli enti locali. Ultima novità istituita dalla nuova legge regionale è la “Carta dei diritti del turista”, che sancisce i diritti e gli obblighi del turista- fruitore. La carta è tradotta in quattro diverse lingue.

La legge regionale sembra quindi aver restituito all’organizzazione turistica in Campania un nuovo assetto organizzativo. Nonostante lo sforzo normativo compiuto e l’istituzione di nuovi enti, la liquidazione effettiva degli Ept e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo non è ancora avvenuta. Durante la stagione estiva in atto, questi enti hanno continuato il loro funzionamento con un budget ristretto, avvalendosi anche di giovani leve reclutate attraverso stage lavorativi o alternanze scuola- lavoro.