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L’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENN

L’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI (U.S.S.M.)

Attualmente sono previsti 29 Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni che, sono compresi tra gli istituti e i servizi dipendenti del Ministero della Giustizia. L‟art 6 del DPR 448/88 prevede che “in ogni stato e grado del procedimento l‟autorità giudiziaria si avvalga dei servizi minorili della Giustizia”.

Tale servizio interviene a favore dei minori soggetti a procedimento penale, concorrendo alle decisioni dell‟Autorità Giudiziaria minorile e alla loro attuazione e, alla promozione dei diritti dei minori. È importante sottolineare che tra Autorità Giudiziaria e USSM vi è una relazione funzionale e non gerarchica.

Il Servizio Sociale ha il compito di redigere un progetto d‟aiuto mirato in cui il minore e la sua famiglia siano soggetti attivi, avviando in tal modo un processo di cambiamento, consapevole e partecipato, a livello individuale e comunitario, valorizzando le risorse presenti e rinforzando quelle latenti.

L‟USSM si articola in tre aree operative:

1. Area di direzione e coordinamento: il direttore si occupa della programmazione, organizzazione e verifica delle attività. La direzione coordina e amministra il personale, rappresenta l‟ufficio all‟esterno e promuove strategie di intervento;

2. Area tecnica: vi fanno parte la figura dell‟assistente sociale coordinatore e lo psicologo. Si occupano della progettazione, organizzazione, implementazione, gestione e verifica degli interventi individuali, in relazione ai ragazzi in carico, compresi i rapporti con l‟autorità giudiziaria e con i referenti istituzionali e non coinvolti negli interventi;

3. Area amministrativo-contabile: costituita da ragioniere, operatore amministrativo contabile, operatore di computer. Le principali funzioni svolte sono: gestione contabile dei fondi e delle risorse, segreteria minori e

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personale, raccolta e rilevazione dei dati statistici, servizio di protocollazione ed archiviazione31.

1 Competenze istituzionali

L‟USSM può essere considerato come l‟interlocutore principale dell‟Autorità Giudiziaria minorile ed è parte attiva, in collaborazione con i Servizi Sociali e Socio- Sanitari territoriali, nell‟applicazione ed attuazione delle misure penali sostitutive ed alternative della pena di cui alla legge 354/75 (Ordinamento penitenziario), della messa alla prova e di tutte le misure penali e di sicurezza con valenza socio- educative introdotte dal D.P.R. 448/88.

Il servizio si occupa di minori sottoposti a procedimento penale concorrendo:

- alle decisioni dell‟Autorità Giudiziaria minorile e alla loro attuazione; - alla promozione e tutela dei diritti dei minorenni;

- alla prevenzione ed al recupero della devianza minorile, svolgendo la funzione di garante del progetto socio-educativo.

Il D.P.R. 448/88 ha rafforzato, esteso e reso più complessi il ruolo, il compito e le responsabilità dell‟USSM, ed ha introdotto numerosi ed innovativi istituti giuridici, tutti non detentivi, che richiedono al servizio l‟elaborazione ed attuazione di progetti personalizzati e diversificati con valenza socio-educativa; fra questi quello che ho potuto osservare è il progetto di messa alla prova, che ha una valenza fortemente educativa.

Nel proseguire le proprie finalità, l‟USSM collabora con gli altri servizi minorili e con i servizi territoriali attraverso una serie di modalità operative integrate ed interconnesse; le principali attività istituzionali del servizio sono le seguenti:

 interventi finalizzati alla conoscenza delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore per poter contribuire, anche con ipotesi progettuali, alla formazione della decisione dell‟Autorità Giudiziaria Minorile;

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Isabella Mastropasqua, I minori e la giustizia. Operatori e servizi dell’area penale, Liguori Editore, Napoli 1997.

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 elaborazione ed attuazione di piani di intervento individualizzati per promuovere percorsi di crescita e responsabilizzazione;

 sostegno del minore in ogni stato e grado del procedimento penale;

 interventi di aiuto, sostegno e controllo nell‟attuazione dei provvedimenti dell‟autorità giudiziaria;

 verifica degli interventi in relazione agli obiettivi formulati ed ai risultati ottenuti;

 promozione del processo di responsabilizzazione della famiglia e sviluppo delle potenzialità di cui essa è portatrice;

 promozione e sostegno alle Comunità locali al fine di valorizzare le risorse

esistenti;

 promozione e continuo potenziamento dell‟impegno culturale ed organizzativo della comunità locale verso le problematiche dei minori, collaborando con i Servizi Sociali degli Enti Locali, con il privato sociale ed il volontariato per poter valorizzare le risorse comunitarie e per predisporre piani di intervento integrati di prevenzione;

 promozione e partecipazione ad attività di studio, di ricerca e di consulenza

in merito alla prevenzione della devianza minorile e definizione delle

politiche sociali locali, a tutela dei diritti dei minorenni.

La presa in carico del minore avviene dal momento della denuncia e termina solo quando il minore esce dal circuito penale.

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Nel diritto italiano è punibile solo chi ha posto in essere l‟azione penale con coscienza e volontà, pertanto è previsto che nessuno può essere punito per un reato se, nel momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

Ad oggi è imputabile solo chi ha la capacità di intendere e di volere; la legge penale stabilisce che i minori di 14 anni non sono imputabili (art. 97 c.p.), pertanto se commettono un reato non possono essere condannati ad una pena. Ai minori di 14 anni il giudice ha la facoltà di applicare solo una misura amministrativa (affidamento al servizio sociale o collocamento in comunità o istituto, ai sensi dell‟art. 25 del R.D.L. 1404/1934) o una misura di sicurezza nel caso in cui venga accertata la pericolosità sociale del minore.

Viceversa, è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva già compito i 14 anni ma non i 18, se aveva la capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.).

Per capacità di intendere il diritto penale si riferisce alla capacità del minore di rendersi conto del disvalore morale, sociale e penale dell‟azione; mentre per

capacità di volere si riferisce alla capacità del minore a determinarsi in modo

autonomo ed a resistere ai propri impulsi.

Viene tenuto in considerazione che il minore è una persona in continua evoluzione, pertanto la capacità di intendere e di volere deve essere accertata volta per volta.

Al minore può essere accertata l‟incapacità di intendere e di volere nonostante l‟assenza di stati patologici, in tal caso il giudice dichiara l‟immaturità del minore in oggetto.

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