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La carenza di personale sanitario. Le nuove e “vecchie” reclute

misure, premi e dispositivi di protezione di Francesca Nardelli

2. Al lavoro durante l’emergenza: “ the work must go on ”

2.1. La carenza di personale sanitario. Le nuove e “vecchie” reclute

In considerazione dell’aumento esponenziale del numero dei contagi che ha messo al centro dell’attenzione il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale (essenziale e determi-nante per fronteggiare l’emergenza epidemiologica) (7), il Governo ha chiamato e “ri-chiamato” in servizio, per irrobustire la mole degli operatori già impegnati quotidia-namente, ulteriore personale sanitario.

Infatti, con l’intento «di garantire livelli essenziali di assistenza sanitaria e assicurare un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e subintensiva che si rendano necessari» per la cura dei positivi al virus, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno potuto conferire (8) – sino al perdurare dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri (9) – incarichi di lavoro autonomo, anche di col-laborazione coordinata e continuativa (di durata non superiore a sei mesi, prorogabili

ordinanza del Ministro della salute, in base ai livelli di criticità ivi presenti, ha inibito l’esercizio di talune attività precipuamente individuate (a titolo esemplificativo, nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, l’art. 3, comma 4, lett. b, ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del medesimo d.P.C.M.).

(6) La prosecuzione delle attività all’interno dei luoghi di lavoro è subordinata al rispetto dell’ampio ventaglio di misure precauzionali prescritte dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il con-trasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, siglato tra il Governo e le parti sociali, e alla conseguente adozione – obbligatoria – di specifici protocolli anti-contagio. Il Protocollo del 14 marzo è stato seguito da altri Protocolli con efficacia integrativa rispetto al primo e settoriale. Tra questi, il Protocollo del 19 marzo, per i settori Trasporti e Servizi, il Protocollo 24 marzo per i settori Sanità, Servizi Socio-sanitari e Socio-assistenziali, il Protocollo 24 aprile per i can-tieri. Si rinvia all’elenco degli accordi collettivi pubblicato sul sito dell’Osservatorio Olympus. L’in-sieme delle disposizioni dettate dal Protocollo del 14 marzo è stato integrato dal successivo Protocollo del 24 aprile 2020, allegato al d.P.C.M. 26 aprile 2020 e parimenti stipulato tra Governo e Parti Sociali.

(7) L’importanza strategica del Servizio Sanitario ha giustificato proposte sulle future misure di po-tenziamento, in vista anche di una possibile ricaduta della pandemia. Al riguardo, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha illustrato, in Commissione Sanità del Senato, le strategie future da perseguire. In sostanza, i target si muoveranno lungo diverse direttrici: garantire in maniera stabile l’incremento delle terapie intensive, aumentare, d’intesa con il MIUR, i posti di specializzazione per rianimatori e creare Covid-Hospital o almeno aree Covid-19 in ospedali e pronto soccorso con percorsi separati.

(8) Si veda l’art. 2-bis del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020.

(9) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 83/2020, il termine del 31 luglio, previsto dall’art. 2-bis, commi 1 e 5, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, è stato prorogato dapprima al 15 ottobre 2020 e successivamente, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. a, d.l. n. 125/2020, al 31 dicembre 2020.

in ragione del prolungarsi dello stato di emergenza), ad iscritti ad albi delle professioni sanitarie, degli operatori socio-sanitari, ai medici iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche se non collocati utilmente nella gra-duatoria appositamente prevista e finalizzata all’accesso alla dirigenza del ruolo sani-tario (10) nonché al personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza, possibilità quest’ultima che ha messo a fuoco, come osservato (11), una già denunciata (12) carenza di personale sanitario aggravata sì col diffondersi del virus, ma creatasi in passato a causa della massiccia adesione nel settore pubblico a “Quota 100”.

Inoltre, gli enti e le aziende sanitarie, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, hanno potuto, entro lo stesso periodo temporale, conferire incarichi indivi-duali annuali e non rinnovabili al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e, per la durata di sei mesi (13), ai medici specializzandi iscritti regolar-mente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio (14).

Non poche le deroghe sussumibili sotto la stipulazione di tali contratti, a partire dal divieto di conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi di lavoro autonomo o parasubordinato (15) anche a lavoratori pubblici e privati collocati in quie-scenza (16), sino ad arrivare all’assenza dell’obbligo di indizione di una procedura com-parativa, ritenuta indispensabile dall’art. 7, d.lgs. n. 165/2001, e alla non applicazione dell’incumulabilità tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico da “Quota 100”, in deroga all’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. n.

26/2019.

2.2. La quarantena non è per tutti. La situazione degli operatori sanitari L’impegno richiesto agli operatori dell’ambito sanitario si è esteso ben oltre il perime-tro dello svolgimento dell’attività lavorativa in sé considerata.

Infatti, per evitare pregiudizievoli “stop” allo svolgimento dei servizi pubblici essen-ziali, alla filiera di produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici e alle relative attività di ricerca e della filiera integrata dei subfornitori, la quarantena pre-cauzionale (17), applicata ai soggetti venuti in contatto con casi confermati di positivi

(10) Si veda l’art. 1, commi 547 e 548-bis, della l. n. 145/2018.

(11) In dottrina, si veda M.DALLA SEGA,L’emergenza sanitaria, Quota 100 e la necessità di un rimedio, in Boll. ADAPT, 2020, n. 13.

(12) Cfr. M.BRAMBILLA,Quota 100: tante pensioni, poche assunzioni. Una staffetta sbagliata, in L’Economia, 25 marzo 2019.

(13) Si veda l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, che ha modificato l’art. 2-ter del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020.

(14) Si veda l’art. 2-ter del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020.

(15) Salva l’ipotesi che essi siano conferiti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. n.

95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012, e successive modificazioni.

(16) Si veda l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012.

(17) Si veda l’art. 1, comma 2, lett. d, del d.l. n. 19/2020.

Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro

al Covid-19, non è stata applicata agli impiegati nei predetti settori (18); per essi è, infatti, stata prevista la sospensione dell’attività solo in caso di sintomaticità manifesta o di positività acclarata pur se sottoposti – lavorando – a sorveglianza sanitaria e, quindi, al costante monitoraggio della loro salute che avrebbe richiesto, in una “nor-male” ipotesi, l’isolamento di quattordici giorni a partire dalla data di esposizione al rischio.

La disposizione ha attratto a sé «lo sconcerto e la rabbia generata nei professionisti»

trasposti nero su bianco dalle organizzazioni sindacali che ne hanno esortato la can-cellazione (19).

Gli interrogativi che a prima vista possono emergere riguardano anzitutto la disparità di trattamento rispetto al resto dei lavoratori che hanno potuto trascorrere i quattor-dici giorni presso la propria abitazione “liberi dal lavoro” e, d’altra parte, la salute dei pazienti e di chiunque vi sia entrato in contatto, avendo potuto essi costituire un po-tenziale diffusore del contagio con conseguente vanificazione della propria funzione.

A ben guardare, l’applicazione nelle modalità “ordinarie” della quarantena a tali lavo-ratori avrebbe avuto scarsa utilità. Si immagini, ad esempio, il caso di un infermiere impiegato presso un Covid-Hospital. In tale circostanza, il contatto con il positivo al virus appare “più probabile che non”. L’infermiere avrebbe così dovuto alternare la propria presenza, a ritmo di quattordici giorni, tra struttura sanitaria e propria dimora perché, al termine del periodo di osservazione, sarebbe ritornato sul luogo di lavoro entrando in contatto con altri positivi. Insomma, un circolo vizioso che avrebbe ne-cessitato, per il suo completamento, di una situazione di zero contaminati, circostanza sicuramente auspicabile ma, nel breve periodo, di difficile realizzazione.

Alla luce di queste considerazioni, la soluzione più opportuna è stata individuata nella sottoposizione ad isolamento dell’operatore solo al termine del suo incarico presso il reparto o la struttura fermo restando, nel corso dello svolgimento dell’attività lavora-tiva, un serrato monitoraggio con cadenze periodiche dei test di laboratorio necessari a far emergere l’eventuale positività al virus, come peraltro suggerito dal Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 (20). In tal modo, è stata assicurata non solo una maggiore tutela della salute del lavoratore, ma è stato altresì circoscritto il potenziale rischio di formazione di ulteriori focolai epidemici, anche con riguardo al rientro dell’operatore nel luogo di lavoro ante Covid-19.

(18) Si veda l’art. 14 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. L’articolo coordina il disposto dell’art. 14 del provvedimento in esame, nel testo originario, e dell’art. 7 del d.l.

n. 14/2020.

(19) Il 14 marzo 2020, Cgil, Cisl e Uil hanno denunciato al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute ed al Commissario Straordinario, le riscontrate difficoltà nell’ambito delle attività svolte all’in-terno delle strutture sanitarie e sociosanitarie, chiedendo la cancellazione, in sede di conversione, dell’art. 7 del d.l. n. 14/2020.

(20) Siglato lo scorso 24 marzo da Cgil, Cisl e Uil e Ministro della Salute.

2.2.1. La profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Simile discorso può essere condotto in relazione alla situazione del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (21).

Spetta, in particolare, alle rispettive Direzioni centrali di sanità l’individuazione – con-dotta d’intesa tra le Amministrazioni coinvolte – di misure precauzionali uniformi volte a garantire la tutela della salute del personale e, al contempo, la prosecuzione delle attività.

Tuttavia, l’ambita concertazione non ha trovato piena realizzazione. È il caso, ad esempio, della situazione del personale della Polizia di Stato e di quello della Polizia Penitenziaria, nel cui ambito sono state adottate linee guida dai tratti sostanzialmente differenti (22).

Da un lato, per la Polizia di Stato, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza compe-tente ha previsto che, in caso di soggetti asintomatici con anamnesi positiva per con-tatto a rischio, il personale sospenda la propria attività e sia sottoposto alla quarantena con sorveglianza attiva; dall’altro, l’omologo Dipartimento dell’Amministrazione pe-nitenziaria ha stabilito che il lavoratore, «nell’unica prospettiva di salvaguardare l’or-dine e la sicurezza pubblica collettiva», debba continuare a prestare servizio anche nel caso di avvenuti contatti con persone contagiate o che si sospetti siano tali. Solo in caso di comparsa di sintomi simil-influenzali il dipendente è tenuto immediatamente a lasciare il luogo di lavoro e ad avvertire il proprio medico curante e l’Autorità sani-taria. Verosimilmente le ragioni di tali differenze sono da ricondursi alle croniche ca-renze di organico che affliggono le case circondariali; v’è il rischio, in ogni caso, di mettere pesi diversi sulla bilancia creando disparità organizzative e di trattamento tra le Amministrazioni coinvolte.

In quest’ottica, forse, sarebbe stato più opportuno individuare, di concerto tra le Am-ministrazioni, alcune linee guida comuni da seguire nel particolare contesto emergen-ziale, fatte salve le integrazioni ritenute necessarie in relazione ai servizi prestati.

2.3. Incentivi in favore del personale sanitario e premio per i lavoratori

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