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La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Se l’obiettivo del legislatore del 1993 era quello di favorire la nascita ma soprattutto lo sviluppo di un sistema pensionistico complementare, tutto ciò naturalmente non poteva esulare dalla previsione di un soggetto vigilante dedicato a questo nuovo e promettente settore, a maggior ragione se si considera l’importanza del ruolo sociale da esso svolto. Proprio alla luce di questa esigenza di controllo, già il d.lgs. 124/1993, all’art. 16, sancisce la nascita della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Si tratta, in questa prima fase, di una commissione interna al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che ha il compito di esercitare attività di vigilanza sui fondi pensioni istituiti a norma dello stesso decreto.

Mano a mano che il mercato previdenziale, in seguito agli interventi normativi sopra indicati, subiva un costante incremento sia in termini di gamma di prodotti offerti che di complessità del mercato stesso, la figura della COVIP si faceva sempre più centrale. Con la l. 335/1995 la COVIP assume la veste di persona giuridica di diritto pubblico, diventando così a tutti gli effetti un Autorità di Vigilanza. Assieme al suo

status giuridico, anche le sue funzioni sono costantemente cambiate e il suo ruolo nel

settore della previdenza è diventato sempre più incisivo. Dopo l’ultima riforma, attuata mediante il d.lgs. 252/2005, le finalità che la COVIP è chiamata a raggiungere, a livello

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più sistemico, sono quelle di “perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare”, anche in un ottica di “allineamento delle regole

di funzionamento” 9 che possa favorire un sistema concorrenziale sempre più omogeneo, con naturali conseguenze positive sui sottoscrittori. Se queste sono le clausole generali che guidano la COVIP nella sua attività, per capire come la Commissione interviene più concretamente si deve guardare all’art. 19 d.lgs. 252/2005, rubricato “Compiti della COVIP”, dove, al secondo comma, vengono elencati i poteri dell’Autorità. Rientrano tra questi la definizione dei requisiti in termini di trasparenza, portabilità e comparabilità necessari affinché una forma pensionistica complementare possa essere iscritta all’albo, tenuto dalla COVIP stessa, ex art. 16, co. 1 (lett. a)); l’approvazione di statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari (lett.

b)); la verifica del rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio 10 (lett.

c)); la definizione delle convenzioni di gestione, dopo aver sentito le autorità vigilanti i

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SCIMIA, I compiti della COVIP nella riforma della previdenza complementare italiana, in Dir.

econ. ass.., 2006, 803 ss, spec 806.

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In particolare, ex art. 6, co. 13, è fatto divieto ai fondi pensione di investire in azioni emesse da una stessa società per un valore complessivo maggiore al 5% di tutte le azioni della stessa in circolazione, se quotata, oppure maggiore al 10%, se non quotata. In ogni caso l’investimento fatto non deve essere causa di un’influenza dominante sulla società emittente. Vi è inoltre divieto di investire in misura superiore al 20% delle risorse del fondo in azioni emesse da soggetti tenuti alla contribuzione nello stesso. Infine, nel caso i partecipanti ad un fondo pensione siano dipendenti della stessa impresa, non si potrà investire in azioni da questa emesse o comunque emesse da società appartenenti allo stesso gruppo, in misura superiore rispettivamente al 5% o al 10%.

Queste disposizioni sono volte a garantire l’indipendenza degli investimenti del fondo, soprattutto in relazione alla finalità previdenziale da questi svolta.

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soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari (lett. d)); la verifica dell’appropriatezza della gestione e il rispetto delle convenzioni di gestione (lett. e)); l’indicazione di criteri omogenei per la valorizzazione del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, per la determinazione della redditività e per la valorizzazione delle singole posizioni e detta, infine, le linee guida alla tenuta del rendiconto e degli altri prospetti, considerati comunicazioni sociali ai sensi dell’art. 2621 (lett. f)); il controllo sulla trasparenza delle condizioni contrattuali finalizzato ad un’adesione consapevole, la tutela del diritto di portabilità, che da la possibilità di trasferire la propria posizione da una forma pensionistica all’altra, la garanzia di una effettiva comparabilità dei costi, il controllo sulle modalità di offerta al pubblico e sull’informativa periodica e l’elaborazione di schemi di prospetto, di statuti, di regolamento e di schede informative (lett. g))11; la definizione delle modalità con cui viene redatto il rendiconto annuale e le eventuali comunicazioni circa investimenti che tengono in considerazione aspetti etici o ambientali (lett. h)); il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, anche mediante ispezioni (lett. l)); la proposta, da effettuare al Ministro del Lavoro, di modifiche legislative in tema di previdenza complementare (lett. m)); compiti “divulgativi”, quali la diffusione di informazioni utili ad una migliore conoscenza del mercato previdenziale e l’organizzazione di ricerche e studi di settore (lett. m) e n)). Risulta evidente

11 Per quanto riguarda l’aspetto della trasparenza e dell’offerta al pubblico si assiste ad una sorta di

passaggio di consegne dalla CONSOB alla COVIP, per quanto concerne i fondi pensione aperti e dall’ISVAP alla COVIP per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante assicurazione sulla vita. Questo con l’obiettivo di razionalizzare il sistema dei controlli, dotando la COVIP di poteri a 360° gradi sulle forme pensionistiche complementari, consentendo così di concentrare la vigilanza sullo stesso fenomeno in capo ad un’unica autorità e di favorire nel migliore dei modi possibili lo sviluppo del settore. Ciononostante, la vigilanza sulla sana e prudente gestione sulle imprese di assicurazioni nel loro complesso rimane in capo all’ISVAP.

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l’importanza del ruolo svolto dalla COVIP e, proprio per questo motivo, le sono stati conferiti maggiori poteri. Essa può, infatti, far pervenire a sé segnalazioni periodiche, verbali, documenti e ogni altro tipo di informazione (art. 19, co. 3). Infine, può convocare gli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, richiederne la convocazione con un ordine del giorno dalla stessa fissato e, nei casi più gravi, sospendere l’attività per 60 giorni qualora sussista ragionevole dubbio di attività

contra legem (art. 19, co. 4).

La previsione di un’unica autorità ha inoltre portato il sistema italiano al passo con la tendenza europea e anglosassone, dove un'unica entità amministrativa vigila su un ampio panorama di fondi pensione e altre forme pensionistiche complementari.

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