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La deduzione per doppia economia domestica

Nel caso in cui il contribuente non possa rientrare al proprio domicilio per consumare il pasto è prevista una deduzione di fr. 15 al giorno, ma al massimo per fr. 3’200 annui. In caso il datore di lavoro metta a disposizione una mensa aziendale o contribuisca al costo la deduzione è dimezzata (art. 6 Ord.

spese professionali; art. 6 DEIMPF)[2]. D. Le altre spese professionali

Questa voce comprende varie casistiche ed è quella che più interessa il tema dello smart working. Nella deduzione sono compresi, segnatamente: gli abiti di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti per lavori pesanti, gli attrezzi e gli strumenti di lavoro (compresi hardware e software), l’uso di una camera privata per scopi professionali, le riviste e i libri specializzati e le quote di appartenenza alle associazioni di categoria ed in particolare ai sindacati (art. 7 cpv. 1 Ord. spese professionali; art. 7 cpv. 1 DEIMPF).

Leggendo le singole voci spicca l’uso di un locale a domicilio per scopi professionali, peculiarità dello smart working, questo concetto però non è nuovo, ma già ampiamente consolidato.

Ne consegue che l’applicazione e le relative conseguenze sono facilmente analizzabili.

Infatti, queste spese professionali sono deducibili fiscalmente soltanto se sono state effettivamente sostenute, ciò implica, di conseguenza, che in caso di lavoro a domicilio viene a cadere la deducibilità delle spese di trasporto e di doppia

[2] Cfr. la casella G del certificato di salario crociata.

quale spesa per il mantenimento personale la quota dei costi che si riferisce all’uso privato[10].

Semplificando il concetto, il calcolo da effettuare nel caso tipo è suddiviso in:

◆ appartamento: affitto netto o valore locativo / (numero di locali + 1)

◆ abitazione monofamiliare: affitto netto o valore locativo / (numero di locali + 2)

9. Il versamento di un’indennità

Di principio, in caso di versamento da parte del datore di lavoro di un’indennità forfettaria atta a coprire le spese sopportate dal proprio dipendente, si presuppone che tale indennità copra effettivamente tutte le spese, in caso il contribuente avesse avuto spese maggiori dovrà comprovare tutte le spese e potrà dedurre la differenza.

E. Le altre spese professionali per attività accessorie

In caso di attività accessoria è ammessa una deduzione aggiuntiva per altre spese professionali secondo le logiche viste sopra. Secondo l’art. 8 DEIMPF è concesso un importo forfettario di fr 800 o in alternativa le spese effettive; mentre secondo l’art. 10 Ord. spese professionali è ammessa una deduzione forfettaria del 20% del reddito netto, ritenuto un minimo fr. 800 e un massimo fr. 2’400.

III. L’onere della prova

Si esaminano ora alcuni concetti di base che si rivelano utili per comprendere meglio la logica fiscale utile a capire la procedura e il diritto alle deduzioni. In applicazione analoga alla regola generale prevista dall’art. 8 del Codice civile (CC;

RS 210), nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito tra l’autorità fiscale, che è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, e il contri-buente, che deve fornire la prova dei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario[11].

IV. La scelta di vita

Una scelta di vita non può essere presa in considerazione ai fini fiscali, ciò significa che, di principio, la deduzione viene accordata in base alla possibilità economicamente più favore-vole. La libera scelta di un contribuente di affrontare maggiori spese, come ad es. dei lunghi tragitti d’andata e ritorno dal domicilio al luogo di lavoro o l’acquisto personale di materiale che il datore di lavoro già fornisce, non può portare ad un beneficio fiscale[12].

V. La valutazione globale

Come già anticipato quando è stato affrontato il tema delle spese telefoniche, una considerazione o situazione può portare a svariate implicazioni. Non bisogna, quindi, ragio-nare in maniera ristretta su un singolo tema, ma in maniera

[10] Sentenza TF n. 2C_1033/2017 del 31 maggio 2018.

[11] DTF 133 II 153; DTF 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8.

[12] Sentenza TF n. 2C_445/2008 del 26 novembre 2008.

5. Gli abbonamenti telefonici

Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che i costi relativi alla connessione internet, al pari dell’abbonamento telefonico tradizionale, costituiscono spese ordinarie di mantenimento giusta l’art. 34 lett. a LIFD. In linea di principio tali costi rientrano, quindi, nelle spese di mantenimento per-sonale e non sono deducibili fiscalmente, neanche in caso di smart working[6].

In seguito al caso eccezionale legato all’emergenza sanitaria Covid-19, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino nelle sue FAQ al punto 11 considera accettabile il rimborso da parte del datore di lavoro del 50% del costo dell’abbonamento di telefonia mobile del dipendente[7].

Gli eventuali costi deducibili saranno, quindi, da valutare caso per caso considerando la situazione annuale del contribuente, vale a dire la situazione prima dell’emergenza, quella durante e quella normalizzata durante il resto dell’anno.

6. I libri e le riviste

Al fine di beneficare della deduzione non è sufficiente che l’acquisto sia relativo a pubblicazioni che rientrano nella specializzazione professionale del contribuente. Infatti, essi devono costituire degli strumenti indispensabili per l’esercizio della sua attività professionale. Ad es., in passato sono state considerate parzialmente spese non deducibili quelle soste-nute da un docente di latino e greco per l’acquisto di libri in materia[8].

7. L’uso di un locale a domicilio

Al fine di poter dedurre l’utilizzo di un locale al proprio domi-cilio devono essere date le seguenti condizioni: (i) esecuzione al domicilio, in maniera regolare e durevole nel tempo, di una parte importante del proprio lavoro professionale; (ii) disponibilità nell’appartamento, rispettivamente abitazione, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati; (iii) assenza di un locale al luogo di lavoro che rende impossibile l’esercizio delle mansioni[9]. Questa voce è di interesse particolare per gli home worker e ci si accorge abbastanza rapidamente che, coloro che hanno lavorato a casa solo nel periodo di lockdown, non avranno diritto alla deduzione per l’utilizzo di un locale, venendo a mancare il concetto di duraturo e permanente.

8. Il calcolo per la determinazione del locale privato ad uso professionale

Innanzitutto si deve osservare che dal costo di un locale pri-vato ad uso professionale che viene usato principalmente, ma non esclusivamente, per scopi professionali, si deve riprendere

[6] Sentenza CDT n. 80.2010.59 del 19 ottobre 2010..

[7] Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, Domande frequenti – Misu-re fiscali COVID-19, stato al 27 maggio 2020, in: https://www4.ti.ch/fileadmin/

DFE/DC/coronavirus_FAQ_misure_fisco.pdf (consultato il 14.10.2020).

[8] Peter Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, N 34 ad art.

26 LIFD e giurisprudenza citata

[9] Sentenza TF n. 2C_71/2014 del 15 settembre 2014.

appartamento di quattro locali e mezzo è di fr. 2’000 mensili.

Con l’inizio del lavoro a domicilio ha anche dovuto acquistare del materiale (non rimborsato dal datore di lavoro) per alle-stire al meglio la sua postazione di lavoro:

◆ un computer fisso e due monitor per un totale di fr. 1’700;

◆ una scrivania, una sedia d’ufficio e una libreria per un totale fr. 1’000;

◆ inoltre chiede fr. 500 per altri costi di materiale non giustificati.

Come nel caso precedente, le spese di trasporto e pasti saranno concesse pro-rata solo per i mesi di lavoro in sede:

◆ spese di trasporto: 16 km x 2 x 220 giorni x 0,60 cts./km /

Gli altri costi per materiale, non essendo giustificati non vengono, invece, concessi. Il totale concesso come altre spese professionali effettive è, quindi, di fr. 5’163.

D. Esempio 2: camera a domicilio

Il signor X. lavora a domicilio da anni; un giorno alla settimana si reca in sede. Il datore di lavoro gli fornisce tutto il materiale di cancelleria. Il canone d’affitto per la casa unifamiliare di cinque locali e mezzo è di fr. 2’500 mensili.

◆ spese di trasporto = 16 km x 2 x 220 giorni x 0,60 cts./km / 5 = fr. 844;

◆ spese per pasti = fr. 3’200 / 5 = fr. 640;

◆ altre spese professionali = fr. 2’500 x 12 / 7.5 [numero di locali + 2] = fr. 4’000.

Nel caso in cui il contribuente chiedesse in aggiunta materiale di cancelleria, la richiesta gli sarebbe negata in quanto essendo lo stesso già fornito dal datore di lavoro gli eventuali acquisti aggiuntivi rientrerebbero nella libera scelta del contribuente che, come tale, non può portare a benefici fiscali.

E. Variante: rifusione spese

I dati di base sono identici al caso precedente, ma in aggiunta al materiale di cancelleria, come da regolamento spese approvato, il datore di lavoro rifonde al dipendente fr. 500 al mese a copertura dei costi di home office.

Nel caso in esame i costi di trasporto e dei pasti rimangono identici a quelli calcolati nell’esempio precedente, mentre nessun’altra deduzione per altre spese professionali viene concessa. Siamo, infatti, in presenza di una rifusione di spese forfettarie atta a coprire la totalità dei costi sopportati dal dipendente. Nel caso in cui il contribuente avesse sostenuto dei costi superiori, allora si dovrebbe valutare se questi globale. Considerata la situazione particolare riguardante le

deduzioni per le spese professionali riferite al periodo fiscale 2020, andranno, dunque, valutate le diverse situazioni: quella precedente, durante e seguente la pandemia.

VI. Esempi

Con alcuni esempi si cerca in questo capitolo di chiarire meglio alcune dinamiche. A tale scopo si parte da una situazione tipo alla quale vengono in seguito applicate delle varianti per poterne meglio apprezzare le diverse particolarità. Per semplicità si presuppone che il diritto alle deduzioni richieste è dato e si considerano soltanto le spese ai fini dell’imposta cantonale. Inoltre, si ipotizza che non esistono regolamenti spese o doveri del datore di lavoro che vanno oltre ai dati forniti.

A. Esempio 1: Situazione di partenza

Il signor X. è impiegato al 100%. La sede di lavoro è a 16 km dal suo domicilio e X. non può utilizzare i mezzi pubblici. Il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione una mensa e non contribuisce alle spese pasti.

Nell’anno 2019, il signor X. ha avuto diritto alle seguenti dedu-zioni per spese professionali:

◆ spese di trasporto: 16 km x 2 x 220 giorni x 0,60 cts./km = fr. 4’224;

◆ spese per pasti: fr. 3’200;

◆ altre spese professionali: fr. 2’500.

B. Variante 1: periodo corto

Questo caso è prettamente teorico e non può essere applicato sistematicamente in quanto richiederebbe un significativo lavoro amministrativo. La sua esposizione avviene, quindi, soltanto ai fini didattici.

Nel 2020, il signor X. è costretto a lavorare a domicilio nel periodo dell’emergenza (due mesi) causata dal Covid-19.

Prima della pandemia il signor X. ha lavorato al 100% in sede e questo avviene successivamente ai due mesi di lockdown.

Le spese di trasporto e pasti sono, quindi, concesse pro-rata, secondo il seguente calcolo:

◆ spese di trasporto: 16 km x 2 x 220 giorni x 0,60 cts./km / 12 mesi x 10 = fr. 3’520;

◆ spese per pasti: fr. 3’200 / 12 mesi x 10 = fr. 2’667;

◆ altre spese professionali = fr. 2’500.

La deduzione per altre spese professionali rimane invariata, ma venendo a mancare il concetto di duraturo e permanente non è possibile concedere il rimborso del costo della camera a domicilio per uso professionale. Tuttavia, anche se questa venisse concessa, con ogni probabilità non arriverebbe a coprire l’importo forfettario delle altre spese professionali.

C. Variante 2: lavoro dall’emergenza

Dal 1° aprile 2020 il signor X. inizia a lavorare a domicilio (100%), prima lavorava in sede. Il canone d’affitto per il suo

rientrano in una scelta personale non deducibile fiscalmente oppure in costi effettivamente deducibili.

VII. Conclusione

Come indicato ad inizio articolo, la deduzione delle spese professionali è legata a consolidata prassi e giurisprudenza.

In questa concezione lo smart working come tale non è con-templato. Di conseguenza, ogni voce va considerata in ottica delle singole deduzioni per spese professionali già previste.

Attualmente in caso di bisogno, al fine di avere una visione completa della situazione, andranno analizzati il contratto di lavoro, il regolamento spese della società e la situazione personale del contribuente.

L’emergenza ha però innegabilmente cambiato le carte in tavola: alcune priorità sono mutate e sempre più datori di lavoro possono sfruttare le possibilità offerte da quella che oggi è una tecnologia ormai matura. L’interpellanza citata nel capitolo introduttivo chiede che lo smart working venga trat-tato diversamente e che venga incentivato con una politica fiscale più favorevole. È, quindi, possibile che nei prossimi anni alcuni degli aspetti trattati, i cui principi oggi sono consolidati e poco flessibili, subiranno mutamenti anche importanti.

Resta però arduo prevedere se tali, eventuali, riforme interes-seranno più la politica fiscale delle persone giuridiche (datori di lavoro) o quella delle persone fisiche (lavoratori dipendenti).

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