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La durata delle indagini preliminari: la ratio

A sostegno di quanto sinora esposto, se si volge lo sguardo alle fonti e alla giurisprudenza internazionale si può rilevare come sia costante il riferimento al principio secondo il quale la rapida definizione dei processi di verifica della fondatezza dell’accusa è in tutto e per tutto configurabile quale diritto dell’uomo.

Sul piano dell’ordinamento interno, con riferimento alla tutela dell’imputato dal rischio di abusi e indebite dilazioni temporali, oggetto di verifica è la conformità della disciplina che regola i tempi delle indagini rispetto al secondo comma dell’articolo 111 Costituzione.

103 Si veda l’articolo 405 comma secondo del codice di rito che, con riferimento al

quantum del termine iniziale per la raccolta degli elementi di prova, detta una norma

congrua rispetto all’articolo 112 della Costituzione; l’articolo 406 cod. proc. pen. che, con la disciplina delle proroghe, prevede adeguati strumenti volti a mitigare la rigidità del limite cronologico; si considerino le parentesi investigative su impulso del giudice suscettibili di sfociare nell’avocazione, le indagini del pubblico ministero ex articoli 419 comma terzo e 430 e i congegni degli articoli 414 e 436 cod. proc. pen.. Si veda infra parte seconda.

72 In tale ottica, il délai raisonnable diventa parametro sia di legittimità di quelle norme che possono determinare una lesione dello speedy trial quale garanzia del giusto processo sia di idoneità degli strumenti legislativi a realizzare lo scopo della durata ragionevole dello stesso. Ma con riferimento a quest’ultimo punto, la garanzia del délai raissonable assurge anche a parametro interpretativo se si considera l’importanza pregiudiziale che assume l’interpretazione adeguatrice volta a conformare il senso di una norma ad un principio sovraordinato. Ciò soprattutto nella prospettiva evolutiva del rapporto tra ordinamento interno ordinamento internazionale: in tale ambito le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto fonti interposte in virtù del rinvio dell’articolo 117 Costituzione, possono condurre alla declaratoria di illegittimità costituzionale ma solo dopo che il tentativo di interpretazione conforme abbia avuto esito negativo 104. Nella materia in esame, l’articolo 6 della Convenzione, nell’interpretazione datane dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, diventa parametro di legittimità costituzionale della disciplina codicistica dettata dagli articoli 405-407.

Così si spiega l’intervento del legislatore italiano che, per rispondere ai moniti provenenti dal piano sovranazionale, ha fissato un collegamento diretto tra il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo e la produzione di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ovverosia di un pregiudizio alla sfera giuridica del soggetto interessato, intesa anche come comprensiva del patrimonio morale e latu sensu esistenziale di esso operato dall’articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 81.

Se il quadro dei valori variamente coinvolti nell’esplicazione di attività investigativa penale viene integrato dalla giusta considerazione degli interessi delle persone offese e danneggiate dal reato e dell’ interesse generale della comunità statuale al rapido accertamento di fatti

104 Si veda ex multis : Corte Costituzionale, sentenza 22 ottobre 2007, n. 349, sentenza 4 aprile 2011, n. 113; T. Rafaraci, Il valore della C.e.d.u. nel sistema delle fonti, in AA.VV., Prova penale e Unione europea, a cura di G. Illuminati, Bologna, Bononia

73 penalmente rilevanti e delle relative responsabilità, assume ancor più importanza la funzione dell’imposizione di limiti temporali alla pubblica investigazione penale.

Il legislatore del nuovo codice di rito, per favorire una maggiore celerità dell’amministrazione della giustizia penale con riferimento alla rete dei termini legali per lo svolgimento dell’attività delle parti e del giudice, conformandosi alle linee guida emerse in ambito internazionale sia da parte del Consiglio d’Europa che da parte degli esperti delle Nazioni Unite, ha scelto di contenere la fase delle indagini preliminari entro limiti temporali prestabiliti il cui rispetto dovrebbe essere garantito dalla predisposizione di appositi istituti 105.

Il legislatore del 1988 era del tutto consapevole del significato intrinseco dell’imposizione di limiti temporali al lavoro investigativo in quanto punto di convergenza di plurimi valori di rango costituzionale e sovranazionale. Tale consapevolezza veniva a tradursi in un complesso coordinato di norme che correlava la previsione di rigidi termini alla predisposizione di meccanismi di controllo della loro effettiva osservanza.

Il quadro disegnato dall’operare congiunto degli istituti contemplati dagli

articoli - 347 “ obbligo di riferire la notizia di reato ” ; 109 disp. att. “ ricezione della notizia di reato ” ; 335 “ registro delle notizie di reato ” ;

405-407 disciplina sui termini delle indagini preliminari ; 412 “ avocazione per mancato esercizio dell’azione penale ”; 127 disp. att. “ comunicazione della notizia di reato al procuratore generale ”; 413 avocazione richiesta della persona sottoposta alle indagini o dalla persona offesa - del codice di rito configura, quantomeno in astratto, un sistema idoneo ad assicurare la disciplina sotto il profilo temporale delle indagini preliminari.

Ed infatti, la previsione di strumenti finalizzati a far pervenire tempestivamente al pubblico ministero la notizia di reato e l’imposizione di

105 Si pensi sia all’istituto dell’avocazione sia alla previsione della sanzione dell’inutilizzabilità degli atti d’indagini compiuti oltre il temine. Si veda infra parte seconda capitolo primo paragrafi 13 e 18.

74 un obbligo di immediata iscrizione di essa nell’apposito registro, si lega strettamente alla previsione di termini di durata delle indagini preliminari ed alla predisposizione di meccanismi tipizzati tramite i quali pervenire alla eventuale proroga di essi.

Il sistema si chiude con la predisposizione di meccanismi di controllo interno ed esterno deputati alla verifica dell’osservanza dei termini imposti e, specie nel secondo caso, al controllo sull’effettività del principio di obbligatorietà dell’azione penale.

Viene a delinearsi dunque un sistema complesso nella definizione del quale, specie nella parte concernente la previsione di meccanismi di rigida delimitazione temporale delle investigazioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, il legislatore non si è lasciato guidare da canoni astratti di rigida predefinizione formale.

Infatti, la consapevolezza del possibile manifestarsi di peculiari esigenze investigative scaturenti dalla necessità di contrastare efficacemente fenomeni criminosi idonei ad aggredire i valori fondanti del sistema sociale ed economico del paese e dunque causativi di rilevante allarme sociale ha condotto ad una opzione di concretizzazione del procedimento penale anche con riferimento alle scelte delimitative sotto il profilo temporale. Opzione avente il fine primario, dunque, di salvaguardare di fatto la concretezza dell’azione penale e che ha avuto come conseguenza diretta la catalogazione di ipotesi di complessità investigativa presunta, ex articolo 407, comma 2 lettera a) cod. proc. pen., e concreta, ex articolo 407, comma 2 lettere b), c), d) cod. proc. pen., associate tutte ad un termine di durata delle indagini preliminari più lungo rispetto a quello ordinario.

Ciò basta per affermare che il legislatore del vigente codice di rito, nell’adottare le scelte inerenti alla delimitazione temporale dell’attività investigativa pubblica, ha considerato il rapporto di funzionalità necessaria che lega tali opzioni con la garanzia dell’effettività del principio di obbligatorietà dell’azione penale e consapevolmente ha concentrato il suo intervento normativo sui procedimenti penali intesi nella concretezza dei

75 risultati che essi perseguono, nella maggiore o minore complessità dei relativi atti d’indagine e, dunque, nelle differenti esigenze che connotano gli stessi sotto il profilo del potenziale sviluppo temporale.

5. La notitia criminis : esigenze definitorie