3. Analisi specifiche e principali criticità emerse
3.8. La fiscalità petrolifera nel periodo 2017-2019
I prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori o come combustibili per riscaldamento sono gravati da accisa.
L’accisa è una imposizione armonizzata applicata negli Stati membri dell’U.E. con l’applicazione di criteri e principi comuni e nel rispetto del livello di aliquote minime di tassazione.
Le disposizioni che regolano il settore delle accise sono contenute nelle direttive comunitarie adottate a partire dal 1992 ed attualmente costituite dalla direttiva n. 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e dalla direttiva n.
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che reca la disciplina specifica per i prodotti energetici e l’elettricità.
La disciplina nazionale è contenuta nel testo unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo modificato dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160).
L’obbligazione tributaria sui prodotti energetici sorge al momento della fabbricazione o dell’importazione da un paese terzo nel territorio della UE.
Il diritto dello Stato a riscuotere l’accisa (esigibilità) nasce invece nel momento in cui il prodotto lascia il “deposito fiscale” (stabilimento di produzione, come la raffineria o altro deposito in cui i prodotti vengono detenuti, sotto vigilanza fiscale, in regime di sospensione dall’accisa) per essere “immesso in consumo” nel territorio nazionale. Sono peraltro consentiti trasferimenti di prodotti tra depositi fiscali in sospensione d’accisa (anche situati in Stati diversi dell’U.E.), dietro prestazione di garanzia.
È quindi il “depositario autorizzato” (titolare del deposito fiscale) che versa allo Stato l’accisa corrispondente alla quantità di prodotto “immesso in consumo” nel territorio nazionale.
È considerato immesso in consumo ai fini accise il prodotto che ha lasciato il “deposito fiscale”
per essere detenuto presso un altro deposito dove viene stoccato il prodotto “ad accisa assolta”
(sono tali anche i serbatoi dei distributori stradali di carburante).
Si tratta di un sistema semplice per riscuotere l’accisa, che facilita altresì i controlli, beninteso limitatamente ai prodotti che transitano per il deposito, per i quali l’accisa è dovuta da un ridotto numero di depositari. L’evasione più diffusa nel settore si consuma invece, oltre che per effetto del mancato versamento di quanto dovuto in base alle dichiarazioni periodiche presentate, mediante pratiche illegali che consentono l’immissione al consumo dei prodotti, senza transitare per i depositi. Per contrastare tali pratiche evasive, l’Agenzia e la Guardia di finanza hanno opportunamente adottato diverse strategie di controllo (v. par. 2.3), di per sé molto articolate e dispendiose, che tuttavia solo in parte hanno consentito di arginare un fenomeno in via di forte espansione. Eppure, la catena commerciale dei prodotti petroliferi, a differenza di altri traffici di pari pericolosità fiscale, ha la caratteristica di mettere in trasparenza il consumo finale:
la distribuzione alla pompa del prodotto avviene attraverso sistemi monitorati e per quantità che non possono essere alterate, al punto che l’assolvimento dell’IVA in coincidenza con quest’ultimo passaggio è puntuale e sistematico. Essendo noto l’operatore commerciale finale, dovrebbe essere relativamente agevole ripercorrere a ritroso la catena dei fornitori, nei cui confronti attivare controlli fiscali, gestiti da avanzati sistemi informativi. In particolate, l’esigenza di informatizzare i flussi di prodotto che affluiscono alle pompe di distribuzione non può essere ulteriormente disattesa.
Il prezzo di cessione applicato dal depositario autorizzato comprende anche l’accisa versata allo Stato dallo stesso depositario autorizzato al momento dell’immissione in consumo.
L’importo dell’accisa è quindi inglobato nel prezzo di cessione e su tale prezzo viene calcolata l’IVA. Nello specifico, quindi, i gestori dei depositi ad imposta assolta e dei distributori stradali di carburanti pagheranno al fornitore dei prodotti il prezzo di cessione maggiorato dell’Iva al 22 per cento.
Gli acquirenti dei prodotti in qualità di consumatori finali, invece, pagheranno ai venditori un prezzo di vendita pari al prezzo di cessione aumentato del margine di guadagno proprio del
gestore, maggiorato dell’IVA al 22 per cento. Questo è il prezzo al consumatore indicato sugli erogatori di carburante.
Nelle statistiche e nelle rilevazioni periodiche si intende per “prezzo industriale” il prezzo alla pompa al netto dell’accisa, dell’IVA e, per la benzina, dell’eventuale imposta regionale.
Il “prezzo industriale” ricomprende, quindi, anche i margini di raffinazione, di distribuzione e di commercializzazione.
Si riportano nelle tavole che seguono:
- le aliquote d’accisa vigenti al 1°gennaio 2019 (invariate al 1° gennaio 2020) sui principali prodotti petroliferi destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché i consumi annui degli stessi prodotti sulla base dei dati rilevati dal Ministero dello sviluppo economico (tavola 3.26);
- le variazioni delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio per uso carburante dal 1999 in poi (tavola 3.27).
GASOLIO autotrazione 617,4 €/1000 litri 27,584 28,866 28,584
GPL autotrazione 267,77 €/1000 kg 1,667 1,614 1,633
*Dati provvisori
Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli
TAVOLA3.27 VARIAZIONI ALIQUOTE ACCISA SULLA BENZINA E SUL GASOLIO PER USO CARBURANTE
PROVVEDIMENTO Benzine gasolio
autotrazione
Tipo Data Nr. Decorrenza €/1000 litri. €/1000 litri.
Dpcm 15/01/1999 16/01/1999 541,84 403,21
Decreto-legge 24/12/2003 355 29/12/2003 558,64
Decreto-legge 21/02/2005 16 22/02/2005 564,00 413,00
Decreto-legge 03/10/2006 262 03/10/2006 416,00
Decreto legislativo 02/02/2007 26 01/06/2007 423,00
Determinazione Direttoriale 05/04/2011 41.102 06/04/2011 571,30 430,30
Determinazione Direttoriale 28/06/2011 77.579 28/06/2011 611,30 470,30
Determinazione Direttoriale 28/06/2011 77.579 01/07/2011 613,20 472,20
Determinazione Direttoriale 28/10/2011 127.505 01/11/2011 622,10 481,10
Decreto-legge 06/12/2011 201 07/12/2011 704,20 593,20
Determinazione Direttoriale 07/06/2012 69.805 08/06/2012 724,20 613,20
Determinazione Direttoriale 09/08/2012 88.789 11/08/2012 728,40 617,40
legge stabilità 24/12/2012 228 01/01/2013 728,40 617,40
Determinazione Direttoriale 23/12/2013 145.733
01/03/2014-31/12/2014 730,80 619,80
dal 1/01/2015 728,40 617,40
Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli
Come si evince dalla tavola 3.27, numerose sono state le variazioni di aliquote adottate nel 2011 e nel 2012. L’aliquota d’accisa della benzina è stata complessivamente incrementata negli
anni 2011/2012, rispetto all’inizio dell’anno 2011, di circa il 29,15 per cento, mentre quella del gasolio autotrazione è stata incrementata, nello stesso periodo, di circa il 46 per cento. Per il Gpl l’incremento di aliquota effettuato con il decreto-legge 201/2011, da 227,77 a 267,77 euro/1000 kg, è stato pari a circa il 17,5 per cento. Per il 2013 le aliquote non sono state modificate.
Successivamente, come previsto dal d.l. n. 69/2013, con determinazione direttoriale del 23 dicembre 2013 è stato stabilito l’aumento delle aliquote di accisa per la benzina e per il gasolio auto, rispettivamente a 730,80 e ad 619,80 euro/1000 litri, per il periodo 1° marzo-31 dicembre 2014.
L’articolo 10, comma 9, del d.l. n. 192/2014 convertito dalla legge n. 11/2015 ha disposto l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013 che rimetteva a provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 2014 l’individuazione della misura di ulteriore aumento dell’accisa sulle benzine e sul gasolio autotrazione con decorrenza 1° gennaio 2015.
In considerazione dell’esaurirsi degli effetti prodotti dalla determinazione direttoriale 145733 del 23 dicembre 2013 e per il venir meno della base giuridica del provvedimento di aumento da ultimo citato, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono di nuovo applicate le aliquote stabilite con la determinazione direttoriale 88789 del 9 agosto 2012 e confermate dall’articolo 1, comma 487, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Nel rispetto delle direttive comunitarie di riferimento, il sistema nazionale prevede inoltre tassazioni diverse da quelle ordinarie in relazione a determinate tipologie di impieghi quali quelle di seguito ricordate.
In particolare, il gasolio utilizzato per l’autotrasporto merci con veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate e per talune tipologie di trasporto persone è stato tenuto esente dagli aumenti d’accisa che si sono succeduti negli anni passati ed ha scontato un’aliquota più favorevole di quella ordinaria pari a 403,21 euro/1000 litri: l’erario restituisce la differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota più favorevole riconoscendo un credito di imposta da utilizzare con il meccanismo della compensazione con altre imposte oppure emettendo un provvedimento di rimborso.
Per effetto di quanto stabilito all’articolo 4-ter del decreto-legge 193 del 22 ottobre 2016, convertito dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, il beneficio fiscale riconosciuto per l’attività di trasporto persone e merci è stato inserito nel testo unico delle accise con l’articolo 24-ter rubricato Gasolio commerciale, con aliquota afferente di 403,22 euro/1000 litri, espressamente indicata nel punto 4-bis della tabella A, allegata al Testo unico delle accise.
Alcuni prodotti petroliferi utilizzati come carburanti per motori sono esenti da accisa in relazione al loro utilizzo; si citano, come esempi principali, il jet-fuel (per la navigazione aerea di linea) e il gasolio-marina (per la navigazione nelle acque comunitarie, compresa la pesca ed escluse le imbarcazioni private da diporto). Altri impieghi sono tassati con un’aliquota agevolata come ad esempio gli impieghi di gasolio per gli usi nell’agricoltura (aliquota agevolata pari al 22 per cento di quella ordinaria).
Il quadro riassuntivo delle aliquote di accisa vigenti attualmente oltre che nelle annualità precedenti, è ripotato al sito web dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (→ Dogane → in un click → Accise → aliquote accise nazionali e degli Stati membri dell’Unione Europea).
Per completare il quadro relativo alla tassazione gravante sui prodotti per l’autotrazione, occorre considerare che le Regioni a statuto ordinario hanno facoltà di introdurre una imposta regionale sulla benzina erogata dai distributori situati nel loro territorio entro un massimo di 0,02582 euro/litro, elevabile fino a ulteriori 0,0500 euro/litro per far fronte a spese relative a stati di emergenza. A differenza dell’IVA sui prodotti petroliferi che è di competenza dell’erario. il gettito di tale imposta viene versato direttamente alle Regioni interessate. Nella tabella che segue sono indicate le Regioni che applicano una imposta regionale sulla benzina:
TAVOLA 3.28 IMPOSTE REGIONALI SULLA BENZINA NEL 2019
Imposta regionale sulla benzina
valori in euro/litro Aliquota applicata
Calabria 0,02582
Campania 0,02582
Lazio 0,02582
Liguria 0,02582
Marche* 0,02000
Molise 0.02582
Piemonte 0.02600
*l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione è stata soppressa a decorrere dal 1° novembre 2018 dall’art. 7 della legge regionale 24 ottobre 2018 n. 43.
Fonte: Agenzia delle dogane e dei monopoli
Un cenno a parte merita il gas naturale per autotrazione, settore di nicchia, ma in costante aumento negli ultimi anni, tassato con un’aliquota di accisa molto bassa (0,00291 euro/mc, elevata a 0,00331 euro/mc dal 7 dicembre 2011), i cui consumi nel 2017 sono stati pari a circa 1.052 milioni di mc (ultima rilevazione MISE).
Sulla base di dati rilevati dal Ministero dello sviluppo economico e relativi ai prezzi medi alla pompa registrati nell’anno 2019, l’incidenza della fiscalità è stata pari al 64,3 per cento per la benzina, 59,8 per cento per il gasolio e 41,3 per cento sul GPL.
Variazioni delle accise sui carburanti previste nel periodo 2016-2025
Nel prospetto che segue sono riportate le misure di variazione in aumento delle accise contenute in disposizioni normative adottate per le annualità oggetto di rilevazione aggiornate a tutto il 31 dicembre 2019.