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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista:

la propria deliberazione n. 977 del 18 giugno 2019 pubbli-cata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

244 Parte seconda n. 180 del 9 luglio 2019 recante “Linee di pro-grammazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2019”, nella parte Allega-to B “GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE 2019” paragrafo 2 “Assistenza territoriale” punto 2.15.2 “Obiettivi di appropriatezza ed equità dell’assistenza far-maceutica territoriale” punto “Farmaci anti VEGF: tra i farmaci antiVEGF per uso intravitreale, in generale favorire l’utilizzo dei farmaci che a parità di efficacia e sicurezza presentano il minor costo per terapia. Nei pazienti incidenti con indicazioni inserite nella legge 648/96, l’impiego del bevacizumab dovrà riguarda-re il 100% dei casi”;

Dichiarato

che la volontà regionale non era quella di prevedere per deter-minate patologie l’utilizzo di un solo medicinale (bevacizumab);

Visto

- che per ottenere l’annullamento in parte qua della suddetta DGR 977/2019 Bayer S.p.a. ha presentato ricorso al TAR Emilia-Romagna Bologna ivi pendente Sez. II r.g. n. 823/2019;

- che il suddetto ricorso premette: “Ora, se il primo inciso

appare in sé un criterio di indirizzo ammissibile, integrando una raccomandazione non cogente, o comunque non in contrasto con l’autonomia del medico,- il quale rimane libero di operare una diversa scelta, in rapporto alle condizioni cliniche del singolo paziente - la seconda parte della delibera, ponendo un obiettivo di carattere “rigido” ed “assoluto”, sostanzialmente cogente, il cui raggiungimento non tollera possibilità di deroga, concreta, nei fatti, una illegittima compressione della libertà prescrittiva.

Prevedere, infatti, come “obiettivo di risultato” l’impiego (off la-bel) di bevacizumab nel 100% dei casi…”

Considerato

che la formulazione alla lettera della delibera, estrapolata dal complesso contesto degli atti regionali che governano l’uso dei farmaci anti-VEGF, si presta ad una interpretazione sbagliata, così da far apparire fondato il I° Motivo di ricorso dichiarato as-sorbente: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 comma 2, lett. M) e comma 6 della Costituzione e degli artt. 3, 9 e 32 della Costituzione. Violazione e Falsa Applicazione dell’art. 15 com-ma 11-TER del D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012;

Considerato

che è pubblico interesse della Regione Emilia-Romagna fa-re ogni chiafa-rezza sul punto, eliminafa-re ogni possibile equivoco ed evitare con certezza e da subito effetti presenti e futuri che dalla lettura della delibera potessero derivare,

Richiamato

l’art. 3 della Legge n. 444/1994, “Proroga degli organi - Re-gime degli atti”, ed in particolare il comma 2 che stabilisce che

“nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica

dei motivi di urgenza e indifferibilità”;

Ritenuto

necessario, pur nell’attuale assetto istituzionale, caratterizza-to dall’affievolimencaratterizza-to dei poteri della Giunta regionale, assumere il presente provvedimento, che, alla luce del ricorso presentato assume carattere di urgenza e indifferibilità in considerazione della necessità di fornire indicazioni di corretta interpretazione a valere sia in termini applicativi sia in termini valutativi circa l’o-biettivo sull’uso intra vitreale dei farmaci inibitori del fattore di crescita dell’endotelio endovascolare nelle patologie degenera-tive retiniche, denominati “Farmaci anti VEGF”;

Visti

gli articoli 21 octies comma 1 e 21 nonies comma 1 L.

241/1990 ss.mm., per le ragioni su esposte;

Dato atto

che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati:

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute A voti unanimi e palesi

delibera

1) di annullare d’ufficio la DGR n. 977 del 18 giugno 2019 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-gna n. 244 Parte seconda n. 180 del 9 luglio 2019 recante “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2019”, nella par-te Allegato B “GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE 2019” paragrafo 2 “Assistenza ter-ritoriale” punto 2.15.2 “Obiettivi di appropriatezza ed equità dell’assistenza farmaceutica territoriale” punto “Farmaci an-ti VEGF” per quanto riguarda la frase: “…Nei pazienan-ti incidenan-ti con indicazioni inserite nella legge 648/96, l’impiego del beva-cizumab dovrà riguardare il 100% dei casi”;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

3) di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere all’immediata comunicazione della presente Deliberazione:

- alle Direzioni aziendali e ai Commissari di cui alla DGR n. 2098/2019

- a tutte le parti del procedimento giurisdizionale attualmen-te pendenattualmen-te al TAR Emilia-Romagna Sez. II R.G. n. 823/2019;

4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Uf-ficiale della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 GEN-NAIO 2020, N. 14

DGR n. 977/2019 autotutela in parte qua Novartis LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista:

la propria deliberazione n. 977 del 18 giugno 2019 pub-blicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 244 Parte seconda n. 180 del 9 luglio 2019 recante “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2019”, nella parte

Allegato B “GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE 2019” paragrafo 2 “Assistenza ter-ritoriale” punto 2.15.2 “Obiettivi di appropriatezza ed equità dell’assistenza farmaceutica territoriale” punto “Farmaci anti VEGF: tra i farmaci antiVEGF per uso intravitreale, in generale favorire l’utilizzo dei farmaci che a parità di efficacia e sicurez-za presentano il minor costo per terapia. Nei pazienti incidenti con indicazioni inserite nella legge 648/96, l’impiego del beva-cizumab dovrà riguardare il 100% dei casi”;

Dichiarato

che la volontà regionale non era quella di prevedere per deter-minate patologie l’utilizzo di un solo medicinale (bevacizumab);

Visto

-che per ottenere l’annullamento in parte qua della suddet-ta DGR 977/2019 Novartis Farma S.p.A. ha presensuddet-tato ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 5/11/2019, trasposto su istanza della Regione al TAR Emilia-Ro-magna Bologna ed ivi pendente Sez. II r.g. n. 966/2019;

-che il suddetto ricorso premette: “Qui basti subito osservare che essa –delibera n.d.r.-, dopo una condivisibile raccomanda-zione all’uso di medicinali meno costosi a parità di efficacia e sicurezza, esprime un imperativo categorico ed assoluto: “Nei pazienti incidenti con indicazioni inserite nella legge 648/96, l’impiego del bevacizumab dovrà riguardare il 100% dei casi”. Il che significa che per determinate patologie deve essere utilizzato esclusivamente (100% dei casi) un solo medicinale (bevacizu-mab)”;

Considerato

che la formulazione alla lettera della delibera, estrapolata dal complesso contesto degli atti regionali che governano l’uso dei farmaci anti-VEGF, si presta ad una interpretazione sbagliata, co-sì da far apparire fondato l’incipit stesso del ricorso: “MOTIVI I. Nullità assoluta dei provvedimenti impugnati per difetto di at-tribuzione con riferimento all’art. 117 Cost. anche in relazione allo Statuto di autonomia della Regione Emilia-Romagna (L.R.

n. 13/2005, art. 28, 49, e 56)” adducendo il ricorrere dell’ipote-si di cui all’art. 21 septies L. n. 241/1990;

Considerato

che è pubblico interesse della Regione Emilia-Romagna fa-re ogni chiafa-rezza sul punto, eliminafa-re ogni possibile equivoco ed evitare con certezza e da subito effetti presenti e futuri che dalla lettura della delibera potessero derivare;

Richiamato

l’art. 3 della Legge n. 444/1994, “Proroga degli organi - Re-gime degli atti”, ed in particolare il comma 2 che stabilisce che

“nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”;

Ritenuto

necessario, pur nell’attuale assetto istituzionale, caratterizza-to dall’affievolimencaratterizza-to dei poteri della Giunta regionale, assumere il presente provvedimento, che, alla luce del ricorso presentato assume carattere di urgenza e indifferibilità in considerazione della necessità di fornire indicazioni di corretta interpretazione a valere sia in termini applicativi sia in termini valutativi circa l’o-biettivo sull’uso intra vitreale dei farmaci inibitori del fattore di crescita dell’endotelio endovascolare nelle patologie degenera-tive retiniche, denominati “Farmaci anti VEGF”;

Visti

gli articoli 21 septies, 21 octies comma 1 e 21 nonies com-ma 1 L. 241/1990 ss.mm., per le ragioni su esposte

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichia-rato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati,

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di annullare d’ufficio la DGR n. 977 del 18 giugno 2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-gna n. 244 Parte seconda n. 180 del 9 luglio 2019 recante “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2019”, nella par-te Allegato B “GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE

SANITARIA REGIONALE 2019” paragrafo 2 “Assistenza ter-ritoriale” punto 2.15.2 “Obiettivi di appropriatezza ed equità dell’assistenza farmaceutica territoriale” punto “Farmaci an-ti VEGF” per quanto riguarda la frase “…Nei pazienan-ti incidenan-ti con indicazioni inserite nella legge 648/96, l’impiego del beva-cizumab dovrà riguardare il 100% dei casi”;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

3) di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere all’immediata comunicazione della presente Deliberazione:

- alle Direzioni aziendali e ai Commissari di cui alla DGR n. 2098/2019

- a tutte le parti del procedimento giurisdizionale attualmen-te pendenattualmen-te al TAR Emilia-Romagna Sez. II R.G. n.966/2019;

4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Uf-ficiale della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 9 GENNAIO 2020, N. 2

Depubblicizzazione dell'Ipab "Opera Pia Leopoldo Castelli", con sede in Ottone (PC), attribuzione di personalità giuridi-ca privata e approvazione del nuovo statuto

IL PRESIDENTE (omissis)

decreta:

1. di accogliere l'istanza di trasformazione in persona giuridi-ca privata presentata dal Presidente dell'Ipab “Opera Pia Leopoldo Castelli” di Ottone (PC);

2. che, conseguentemente, l’Ipab “Opera Pia Leopoldo Castelli” si trasforma in persona giuridica privata ai sensi del

D.P.C.M. 16 febbraio 1990, assumendo la denominazione di "Fon-dazione Comunità Alloggio Opera Pia Leopoldo Castelli”;

3. di approvare il nuovo statuto della "Fondazione Comu-nità Alloggio Opera Pia Leopoldo Castelli” nel testo approvato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 ago-sto 2019;

4. che la "Fondazione Comunità Alloggio Opera Pia Leo-poldo Castelli”, con sede in Ottone (PC), sia iscritta d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche private a cura della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Servizio affari legislativi e aiuti di stato;

5. che il presente decreto è pubblicato per estratto nel Bol-lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CU-RA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 9 OTTOBRE 2019, N. 18250

Poliambulatorio privato Gamma - Laboratorio analisi chi-mico cliniche di Carpi (MO) - Rinnovo dell'accreditamento istituzionale con cessazioni e prescrizioni

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive mo-dificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinata-mente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risul-tati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in ma-teria di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modi-fiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, re-lativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza speciali-stica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialisti-ca per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rappor-ti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ul-teriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento

delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regio-nale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in at-tuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Re-gioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedu-re per il rinnovo dell'accprocedu-reditamento delle struttuprocedu-re sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pub-bliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

Vista la propria determinazione n. 2178 del 23/3/2009 con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale al Poliambula-torio privato Gamma - LaboraPoliambula-torio analisi chimico cliniche, sito in via Meloni di Quartirolo n. 4/a, Carpi (MO);

Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi pro-rogato nella sua validità, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Vista la domanda di rinnovo dell’accreditamento con varia-zione per cessavaria-zione di attività, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 31/1/2018, e le successive integrazioni del 28/6/2018, ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante del Poliam-bulatorio privato Gamma - Laboratorio analisi chimico cliniche, sito in Via Meloni di Quartirolo n. 4/a, Carpi (MO);

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità del Poliambulatorio privato Gamma - Laboratorio analisi chimico cliniche di Carpi (MO), redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di visita di verifica del 22/5/2019, trasmessa con nota prot. NP/2019/23299 del 27/8/2019 e le successive in-tegrazioni del 1/10/2019;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante l’attività di:

- Laboratorio di analisi;

- Punto prelievi;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

in considerazione della richiesta da parte della struttura di ces-sazione delle altre attività già accreditate, applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili a tutte le attività richieste in accreditamento, è stata espressa una valutazione favorevole all'ac-creditamento del Poliambulatorio di cui trattasi, per le attività richieste, con le seguenti prescrizioni da assolvere entro sei me-si dalla data di adozione del presente atto:

- evidenza dell’effettuazione della manutenzione program-mata per le apparecchiature critiche;

- acquisizione delle competenze di tipo trasversali (sicurezza, rischio clinico e qualità), della valutazione e dei livelli di compe-tenza del proprio personale;

- evidenza della partecipazione dei laboratori in service ai programmi di controllo interni e VEQ;

- definizione delle modalità di trasporto dei campioni con i laboratori in service a garanzia dell’integrità e del mantenimen-to delle caratteristiche biologiche del campione;

Valutato quindi di poter procedere, alla luce della verifica già effettuata, al rinnovo dell’accreditamento con cessazione di attività del Poliambulatorio privato Gamma - Laboratorio anali-si chimico cliniche di Carpi (MO), con le prescrizioni più sopra indicate;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le azien-de e gli enti azien-del Servizio sanitario nazionale a corrisponazien-dere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accor-di contrattuali accor-di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamen-te svoleffettivamen-te e valutaeffettivamen-te positivameneffettivamen-te in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in mate-ria di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazio-ni da parte delle pubbliche ammiinformazio-nistrazioinformazio-ni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 122/2019;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiara-to di non trovarsi in situazione di conflitdichiara-to, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazio-ne di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza terri-toriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Gamma - Laboratorio analisi chimico cliniche, sito in via Meloni di Quartirolo n. 4/a, Carpi (MO), il rinnovo dell’accreditamento con cessazione di attività e con pre-scrizioni per le attività di:

- Laboratorio di analisi – Patologia clinica e Microbiologia;

- Punto prelievi;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. di concedere l'accreditamento di cui al punto 1. preceden-te con le seguenti prescrizioni da otpreceden-temperare entro sei mesi dalla data di adozione del presente atto:

- evidenza dell’effettuazione della manutenzione program-mata per le apparecchiature critiche;

- acquisizione delle competenze di tipo trasversali (sicurezza, rischio clinico e qualità), della valutazione e dei livelli di compe-tenza del proprio personale;

- evidenza della partecipazione dei laboratori in service ai programmi di controllo interni e VEQ;

- definizione delle modalità di trasporto dei campioni con i laboratori in service a garanzia dell’integrità e del mantenimento

delle caratteristiche biologiche del campione;

3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro il tempo stabilito;

4. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provve-dimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

5. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 10 della l.r.

34/1998 e s.m., l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’ac-creditamento;

6. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decaden-za nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le azien-de e gli enti azien-del Servizio sanitario nazionale a corrisponazien-dere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accor-di contrattuali accor-di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamen-te svoleffettivamen-te e valutaeffettivamen-te positivameneffettivamen-te in sede di verifica;

8. è fatto obbligo al legale rappresentante delle strutture di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

9. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accredita-mento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni ricondu-cibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esi-stano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiama-te in parrichiama-te narrativa;

11. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore Generale Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CU-RA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 9 OTTOBRE 2019, N. 18251

Poliambulatorio privato Medical Center MCP di Imola (BO) - Accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'ac-creditamento già concesso con determinazione n. 7810 del 24.05.2018

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive mo-dificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o

pri-vate e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla lo-ro funzionalità rispetto agli indirizzi di plo-rogrammazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

. la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in ma-teria di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

. il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modi-fiche;

. le deliberazioni di Giunta regionale:

. le deliberazioni di Giunta regionale: