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La giurisprudenza intergenerazionale delle Supreme Magistrature

Sorprenderà sapere che la magistratura, ordinaria ed amministrativa, impiega – sebbene sporadicamente – il linguaggio intergenerazionale.

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’ambito di maggior incidenza è, evidentemente, quello ambientale.

In alcune pronunce136, l’uso delle acque a salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future di beneficiare di un patrimonio ambientale integro137 è assurto a principio informatore della materia della gestione delle risorse idriche.

In altre, concernenti la tutela dell’ambiente in generale, può leggersi, ad esempio, che l’accertamento di conformità, misura di regolarizzazione formale degli

133 Corte cost. n. 85/2013, punto 9 del Considerato in diritto. 134 Art. 41, comma 2, Cost.

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Art. 41, comma 3, Cost. V. quanto già illustrato supra, par. 1, sulla possibilità di una lettura

temporalmente aperta di questa disposizione costituzionale.

136 Cass. civ. S.U. nn. 27882/2013, 29108/2011, 23548/2009 e Cass. civ., III Sez., n. 15545/2005. 137 Come disposto dall’art. 144, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (ex art. 1, comma 2, l. n. 36/1994).

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abusi edilizi138, «è limitato alle violazioni edilizie ed ai reati contravvenzionali

urbanistici, con esclusione dei reati ambientali»139, in forza della ragionevole opzione legislativa di tutelare l’ambiente «non solo in senso oggettivo (trattasi di un bene con

carattere primario ed assoluto, insuscettibile di essere sacrificato in toto a seguito del bilanciamento con altri interessi pubblici), ma anche in senso soggettivo (esso appare essenziale alla protezione della stessa persona umana, anche nella prospettiva delle generazioni future, c.d. diritto umano all'ambiente)»140, o, ancora, che la tutela dell’ambiente è funzionale alla salvaguardia e alla continuità delle condizioni di vita, a beneficio delle generazioni future141.

In altra occasione, la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità142 al delitto di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) del decreto legge n. 172/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 210/2008, e consistente, nel caso di specie, nella condotta di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza di autorizzazione «posto che la previsione dello stesso, tanto più se disciplinato in sede di legislazione

emergenziale relativamente a quelle porzioni del territorio nazionale implicate dai ricordati fenomeni sia di allarme ambientale sia di infiltrazione degli interessi della malavita organizzata nei citati fenomeni, appare diretta a costituire un presidio a tutela di beni primari, quali la salubrità e la integrità dell'ambiente e la sua conservazione anche quale patrimonio inalienabile da lasciare il più possibile incontaminato alla fruizione delle generazioni future»143; conseguentemente, il giudice di legittimità non ha ritenuto «tranne isolate ipotesi chiaramente recessive

rispetto alla ordinaria casistica, che la violazione del precetto in questione possa essere destinata ad incidere in termini di speciale tenuità del danno arrecato al bene tutelato dalla norma violata»144.

138 Prevista dall’art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

139 Cass. pen., III Sez., n. 32146/2002.

140 Cass. pen., III Sez., n. 32146/2002, che aderisce all’ordinanza della Corte cost. n. 46/2001. Conformemente, Cass. pen., III Sez., n. 24451/2007.

141 Cass. pen., III Sez., n. 35965/2015. 142 Art. 62, comma 1, n. 4, c.p. 143 Cass. pen., III Sez., n. 41529/2017. 144 Cass. pen., III Sez., n. 41529/2017.

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Infine, in una decisione più risalente145 e riguardante l’ambito previdenziale, la Suprema Corte non ha mancato di esplicitare che la riforma del sistema previdenziale in senso contributivo, introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha seguito un’ottica sostanzialmente intergenerazionale.

Non è maggiore la frequenza con cui il lessico intergenerazionale viene evocato nella giurisprudenza amministrativa146; tuttavia, è rintracciabile una pronuncia paradigmatica, ai fini della presente trattazione, per contenuti e motivazione.

Con la sentenza n. 2085/2003, il Consiglio di Stato ha annullato il decreto con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva dato atto del conseguimento, in sede di conferenza di servizi, di una conciliazione tra contrapposti interessi, privati e pubblici, in gioco: da un lato, l’interesse di una società mineraria al rinnovo di una concessione mineraria147; dall’altro, l’interesse di due Comuni della zona alla conservazione dell’integrità di pozzi siti in prossimità della potenziale miniera, utilizzati in misura significativa dagli enti stessi per trarvi le proprie risorse idriche. Ebbene, il decreto governativo di conciliazione subordinava l’operatività della concessione mineraria ad una clausola condizionante, secondo la quale spettava alla concessionaria la prioritaria costruzione, a proprie spese, di un acquedotto in grado di soddisfare l’approvvigionamento idrico dei due Comuni, privati delle loro sorgenti naturali. Il Consiglio di Stato – rilevando preliminarmente che la decisione di realizzare un acquedotto costituiva la prova del rischio concreto di compromissione delle sorgenti e che, peraltro, non vi era stata alcuna contestazione in merito alle effettive modificazioni geologiche potenzialmente scaturenti dalla realizzazione della miniera – perveniva all’annullamento del provvedimento governativo, conscio che dalla normativa europea148 e nazionale149, così come dalla giurisprudenza

145 Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 2443/1998.

146 La ricognizione che segue riguarderà la sola giurisprudenza del Consiglio di Stato, dal momento che non sono state riscontrate pertinenti pronunce della Corte dei Conti.

147 La sentenza ricorda come la mancanza di un accordo tra le medesime parti avesse impedito l’operatività anche dell’originaria concessione mineraria.

148 Il giudice amministrativo richiamava la Carta europea dell’acqua, approvata dal Consiglio d’Europa il 16/05/1968, la direttiva 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (recepita dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31) e la direttiva 60/2000 per un quadro di azione comune in materia di acque.

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costituzionale150, emergeva un interesse alla tutela delle risorse idriche, in considerazione della limitata disponibilità e del crescente impiego, e alla loro utilizzazione «secondo criteri di solidarietà»151, «indirizzati al risparmio,

all’equilibrio e al rinnovo delle risorse medesime»152, e diretti alla salvaguardia di «aspettative [e] diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio

ambientale»153. Si ripeteva, conclusivamente, che «costituisce un valore primario […] l’esigenza di preservazione dell’integrità del patrimonio idrico, in

considerazione della natura scarsa della risorsa e della necessità della sua preservazione in funzione prospettica della tutela delle esigenze delle generazioni future a fronte di un rischio di ulteriore rarefazione del bene primario»154 e che il decreto impugnato aveva operato un errato bilanciamento laddove «mostra di

comparare l’interesse generale alla coltivazione della miniera con il solo interesse alla preservazione dell’approvvigionamento idrico dei Comuni in esame. Non viene invece preso in considerazione l’interesse […] alla preservazione delle acque come risorsa idrica da salvaguardare, alla stregua di componente dell’equilibrio ambientale e nella veste di risorsa scarsa utile in una dinamica attenta alle esigenze future»155.

Meritano, infine, di essere annotate due ulteriori pronunce dell’organo centrale di giustizia amministrativa, l’una vertente in materia paesaggistica, l’altra in materia previdenziale: nella prima, viene riconosciuto il potere del Ministero per i beni culturali ed ambientali di vegliare sul rispetto del vincolo paesistico in seguito al rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte di una regione, al fine della

149 Si rinviava alla l. n. 36/1994 in materia di risorse idriche e al d.lgs. n. 152/1999 sulla tutela delle acque dall’inquinamento.

150 Si citavano le sentenze nn. 259 e 419 del 1996. 151 Art. 1, comma 1, l. n. 36/1994.

152 Sent. n. 2085/2003, che parafrasa alcune disposizione della l. n. 36/1994. 153 Art. 1, comma 2, l. n. 36/1994.

154 Sent. n. 2085/2003.

155 Sent. n. 2085/2003. La sentenza esaminata, facendo salvo «il potere della Presidenza del

Consiglio dei Ministri di adottare gli ulteriori provvedimenti amministrativi finalizzati alla definizione della procedura sulla base della rivalutazione degli interessi in rilievo nella prospettiva delineata», era seguita da ulteriore gravame che, con sent. n. 2001/2006, il Consiglio

di Stato definiva nei medesimi termini. Una valorizzazione delle due pronunce è anche in P. MAZZINA, Quali strumenti per tutelare le generazioni future?, cit., 365 e ss., la quale ritiene che, in decisioni come queste, il richiamo alle generazioni future acquisti spessore e rappresenti un’autentica tecnica argomentativa giudiziaria.

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«salvaguardia dei valori paesistici e per consentire alle successive generazioni la

loro fruibilità»156; nella seconda, si illustra come «nei sistemi costituzionali

contemporanei, è certo che non vi è garanzia di effettività e di rispetto per i diritti fondamentali fuori da un determinato equilibrio di bilancio democraticamente fissato (entrate, spese, e indebitamento autorizzato), che garantisca la sostenibilità e la durata dei diritti medesimi, coordini in vario modo i conti tra risorse e prestazioni e tra le generazioni presenti e quelle future, come spiega la giurisprudenza costituzionale di cui parliamo. Questa dialettica tra i valori più alti del nostro sistema costituzionale, tutti inderogabili e al tempo stesso tutti necessariamente attenti alle condizioni della loro effettiva implementazione e sostenibilità, si manifesta nel settore sanitario e socio-assistenziale con maggiore evidenza e con alta valenza simbolica e sostanziale»157.

156 Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 9/2001 e, conformemente, Cons. Stato, VI Sez., n. 2985/2004.

157 Cons. Stato, III Sez., n. 604/2015 e, conformemente, Cons. Stato, III Sez., nn. 5538/2015 e 5539/2015. Il lessico intergenerazionale è presente anche nelle seguenti decisioni: Cons. Stato, VI Sez., n. 118/2013 e, adesivamente, Cons. Stato, VI Sez., nn. 533-534-535/2015; Cons. Stato, VI Sez., n. 6488/2004.

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APITOLO TERZO

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A QUESTIONE INTERGENERAZIONALE NELLO SPAZIO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

1. Premessa introduttiva. 2. Il concetto proteiforme di sviluppo sostenibile. 3. La