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LA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SUL

ALLEGATO III - IPOTESI DI RILASCIO IN CONDIZIONI INCIDENTALI DI

APPENDICE 1 LA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SUL

1. Regolamentazione internazionale del trasporto di materie radioattive

Ai fini del loro trasporto le materie radioattive sono classificate come Classe 7 delle merci pericolose. Il trasporto di tutte le merci pericolose, comprese le materie radioattive, è regolamentato a livello internazionale da una serie di raccomandazioni e regolamenti (vedere Fig.1) .

Il rischio da radiazioni ionizzanti, associato al trasporto delle materie radioattive, al contrario di tutte le altre merci pericolose, si manifesta anche in condizioni normali di trasporto, cioè in assenza di incidenti. Questa caratteristica delle materie radioattive, unita al fatto che il loro trasporto avviene in luoghi frequentati dalla comune popolazione, ha comportato, fin dall’inizio dell’uso pacifico delle tecnologie nucleari, la necessità di stabilire a livello internazionale standard e requisiti di sicurezza atti a garantire un adeguato livello di protezione per le persone, i beni e l’ambiente. Per garantire elevati standard di sicurezza sono state elaborate norme tecniche che affidano la sicurezza del trasporto delle materie radioattive essenzialmente alle caratteristiche degli imballaggi.

Le norme tecniche che governano il trasporto internazionale di materie radioattive sono stabilite nella “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” TS-R-1 pubblicata dall’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (IAEA) di Vienna. Questa regolamentazione è adottata da tutte le organizzazioni internazionali modali di trasporto

responsabili di stabilire standard e requisiti di sicurezza per il trasporto di tutte le merci pericolose comprese le materie radioattive. Tutti i regolamenti internazionali (ADR, RID, ADN, IMDG Code, ICAO TI) come pure la regolamentazione IAEA, sono soggetti ad un ciclo di revisione biennale.

La regolamentazione IAEA, nello stabilire i limiti di applicazione, i livelli di radiazione ammissibili sulla superficie dei colli o dei mezzi di trasporto, i valori di rilascio dei colli in condizioni normali ed incidentali di trasporto, nonché i limiti per la contaminazione sulla superficie dei colli, tiene conto, per gli aspetti di radioprotezione, dei principi definiti nella

pubblicazione IAEA No. 115 “Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources” edizione 1996. Questi principi risultano in linea con quelli definiti, per gli stessi aspetti, dalla “Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996” che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti”.

Ulteriori norme, che trovano applicazione nel trasporto nazionale ed internazionale di materie radioattive, riguardano gli aspetti di protezione fisica delle materie nucleari e la responsabilità civile in caso di incidente in corso di trasporto delle materie nucleari. Tali norme sono riportate nella:

- Convention on the Physical Protection of Nuclear Material introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge 7 agosto 1982, n. 704 “ Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980”; e

- Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge 12 febbraio 1974, n.109 “ Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964”e con la legge 5 marzo 1985, n. 131, di ratifica dei due Protocolli del 1982 di modifica delle Convenzioni sopra citate.

Fig.1 - Lo schema illustra il regime internazionale che governa il trasporto di merci pericolose, di

cui le materie radioattive costituiscono la Classe 7, ed indica in che modo la regolamentazione IAEA No. TS-R-1 è recepita nelle UN “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” e successivamente nei diversi regolamenti modali di trasporto (ADR, RID, ADN, IMDG Code, ICAO TI)

2. Regolamentazione nazionale del trasporto di materie radioattive

lI trasporto delle materie radioattive è regolamentato, a livello nazionale, per i diversi aspetti autorizzativi, di radioprotezione e tecnici da un insieme di norme che trovano applicazione anche in altre attività riguardanti l’uso pacifico dell’energia nucleare. Le disposizioni applicabili al trasporto delle materie radioattive, fanno parte di tre diversi ambiti normativi tra di loro strettamente connessi.

2.1 Normativa per l’uso pacifico dell’energia nucleare

L’art.5 della legge 31 dicembre 1962, n.1860 (come modificata dai DPR n. 1704/65 e n. 519/75) stabilisce che il trasporto delle materie radioattive deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi autorizzati. Lo stesso articolo prevede che possano essere effettuati, senza autorizzazione, singoli trasporti occasionali di materie radioattive nelle quantità stabilite dal D.M. 27 luglio 1966 (come modificato dal D.M. 18 luglio 1967) e singoli trasporti di materie fissili nelle quantità stabilite dal D.M. 15 dicembre 1970.

Il decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con l’autorità responsabile per la relativa modalità di trasporto [Ministero dei trasporti (strada e ferrovia), Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (mare) ed ENAC (aereo)].

Per gli aspetti di protezione fisica e di responsabilità civile relativi al trasporto di materie nucleari trova applicazione quanto stabilito rispettivamente dalla Legge 7 agosto 1982, n. 704 e dalla Legge 12 febbraio 1974, n.109.

2.2 Normativa per la protezione dalle radiazioni ionizzanti

Il trasporto delle materie radioattive è soggetto alle disposizioni del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 e successive modifiche ed integrazioni quando i valori di attività trasportata sono superiori ai limiti di applicazione riportati nell’Allegato I allo stesso decreto.

L’art. 21 del D.Lgs. 230/95 ribadisce quanto riportato dalla Legge 1860/62, riguardo l’autorizzazione al trasporto delle materie radioattive, e stabilisce che il decreto di autorizzazione sia rilasciato sentito l’ISPRA ed il Ministero dell’interno. Lo stesso art. 21 fa obbligo ai vettori autorizzati di inviare all’ISPRA un riepilogo dei trasporti effettuati con l’indicazione delle materie trasportate. Le modalità ed i termini di trasmissione dei riepiloghi sono riportate nel Decreto 18 ottobre 2005 del Ministero delle attività produttive.

Normativa per l’uso pacifico dell’energia nucleare Legge 31 dicembre 1962, n.1860 (DPR n. 1704/65 e DPR n.519/75) Normativa per il trasporto di merci pericolose D.M. 3 gennaio 2007 D.M. 7 novembre 2006 DPR n.134/2005 D.D. n.16 - 22/11/1996

Normativa per

la protezione dalle radiazioni

ionizzanti

D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230 e s.m.i

2.3 Normativa per il trasporto di merci pericolose

La normativa tecnica per il trasporto di materie radioattive, classe 7 delle merci pericolose deriva dalla regolamentazione IAEA “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” No. TS-R-1. Questa regolamentazione è applicata in Italia attraverso i regolamenti modali ADR, RID, IMDG Code, ICAO TI. I regolamenti ADR (stradale) e RID (ferroviario) sono adottati attraverso il recepimento di direttive dell’Unione Europea. Nella tabella sono riportati i provvedimenti attuativi con i quali i vari regolamenti internazionali modali di trasporto sono stati introdotti nella struttura normativa nazionale

Modalità di trasporto

Regolamento internazionale

Provvedimenti attuativi nazionali

stradale ADR D.M. 3 gennaio 2007

ferroviaria RID D.M. 7 novembre 2006

via mare IMDG Code DPR n. 134 del 6 giugno 2005

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