Il legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.lgs. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001, recante la
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche a talune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano.
Si tratta di una forma di responsabilità che, nonostante sia stata definita
“amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità “penale”, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, in particolare, una responsabilità dell’ente è configurabile a seguito della commissione nel suo interesse o a suo vantaggio di uno dei reati presupposto (per l’elencazione dei quali, si v. § 6) da parte di uno dei Destinatari interni del presente Modello, distinti in base alle rispettive funzioni, in:
i. soggetti apicali: persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
ii. soggetti subordinati: persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.
Quanto ai concetti di interesse o vantaggio, sussiste un:
i. interesse dell’ente, quando la persona fisica agisce con l’intento di apportare un beneficio all’ente, a prescindere dalla realizzazione dello stesso e dal perseguimento di un eventuale concorrente interesse proprio o di terzi;
ii. vantaggio per l’ente, quando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio.
L’inclusione all’interno dei reati presupposto di delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies, D.lgs. 231/2001) e di reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001) ha posto un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell’evento, tipica dei reati colposi, e il finalismo sotteso al concetto di interesse dell’ente.
L’ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
La responsabilità amministrativa della persona giuridica ricorre, sebbene con una riduzione che va da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive, anche nelle ipotesi in cui il reato presupposto rimanga nella forma del tentativo.
In ogni caso, la responsabilità amministrativa degli enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato ed è inoltre autonoma dalla stessa, nel senso che l’ente risponde anche quando l’autore del reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile oppure quando il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia.
Venendo all’apparato sanzionatorio previsto da Decreto (art. 9), esso si articola come segue:
• Sanzioni pecuniarie;
• Sanzioni interdittive;
• Confisca;
• Pubblicazione della sentenza.
Nello specifico, le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per “quote”, in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l’importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549. Il Giudice determina il numero delle quote sulla base dei criteri individuati dal primo comma dell’art. 11 del Decreto (gravità del fatto, grado della responsabilità dell’ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), mentre l’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica coinvolta.
Le sanzioni interdittive, individuate dal secondo comma dell’art. 9 del Decreto, sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e laddove ricorrono determinate condizioni. A norma dell’art. 14 del Decreto, tali sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente ed il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati dall’art. 11 del Decreto, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 25, co. 51, del Decreto, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
Ove ricorrono le condizioni previste dall’art. 16 del Decreto, può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Occorre tuttavia notare che le sanzioni interdittive possono essere applicate alla persona giuridica sia all’esito del giudizio, sia in via cautelare nel corso del giudizio, quando vi siano:
• gravi indizi per la sussistenza della responsabilità della persona giuridica per un illecito amministrativo dipendente da reato;
• fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.
La confisca del prezzo e del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19). Invero, è anche prevista una specifica ipotesi di confisca del profitto del reato in assenza di condanna quando il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale (art. 6, co.
5).
La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale, a carattere reputazionale, che presuppone l’applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).
1 Ai sensi dell’art. 25, co. 5, del Decreto (così come modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3), nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. ‘apicale’ e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. ‘sottoposto’
7. I REATI PRESUPPOSTO CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ