• Non ci sono risultati.

La responsabilità dei soc

LA RESPONSABILITA’ DEI SOC

3) La responsabilità dei soc

Di diversa natura invece la responsabilità prevista all‟art. 2476, VII comma c.c., che ritiene responsabili solidalmente con gli amministratori i soci che si sono ingeriti nell‟attività d‟impresa autorizzando o decidendo un atto dannoso per la società, i soci o i terzi, che è stata inserita quale correttivo al maggior rilievo attribuito ai soci ed alle possibilità a loro concesse di compiere atti di gestione ed assumere decisioni298. Con l‟introduzione dei diritti particolari ex art. 2468, III comma c.c., si è prevista la possibilità per il socio di esercitare un‟attività amministrativa e gestionale per la società svincolata dalla funzione e nomina di amministratore299.

La responsabilità che deriva per i soci che hanno deciso gli atti di gestione, non esclude, ma si cumula con la responsabilità degli amministratori, e la affianca, determinando una responsabilità solidale tra amministratori e soci, i primi per

297 Cass. 27.2.2002, in Giur. it, 2002, p. 1424. 298

La riforma della società a responsabilità limitata delineata dalla legge delega, all‟art. 3 chiede l‟emanazione di un complesso di norme che sia autonoma e che possa modellarsi sulle esigenze proprie dell‟impresa. In tale complesso di norme si ricorda anche l‟importanza e la centralità che il socio deve assumere nella nuova s.r.l., attraverso l‟acquisizione di un potere gestionale prima inesistente. Risulta pertanto di tutta evidenza che l‟aumento della capacità gestionale ed intraprendenza amministrativa derogate ad un socio possono implicare un suo maggiore coinvolgimento nelle dinamiche di responsabilità, N. Abriani, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2005, p. 155 il quale ritiene che la nuova formulazione della s.r.l. contenga una naturale permanenza del socio nell‟amministrazione della società; G. Zanarone, Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, p. 58.

299 A. Santus-G. De Marchi, Sui

<particolari diritti> del socio nella nuova s.r.l., in Riv. not., 2004, p.

125

inosservanza dei doveri imposti dalla legge, i secondi per aver intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi300. Si sono delineate tre fattispecie di intervento dei soci nella gestione della società: la possibilità dei soci di intervenire nelle materie a loro riservate ex art. 2479, I comma c.c.; la possibilità di decidere sugli argomenti che uno o più amministratori (o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale) hanno sottoposto alla loro approvazione o, attraverso l‟esercizio dei particolari diritti amministrativi o gestionali attribuiti ex art. 2468, III comma c.c.; ciascuna delle quali comporta una dinamica di responsabilità differente con requisiti diversi tra loro, che verranno affrontati nel prosieguo del presente scritto. Ciascuna delle tre specifiche possibilità di attribuzione di diritti amministrativi in capo ai soci, comporta l‟assunzione di responsabilità dell‟atto delegato.

Si è detto, che l‟introduzione della previsione di responsabilità contenuta al comma VII dell‟art. 2476 c.c., oltre a rappresentare l‟immediata e naturale conseguenza dell‟abuso di un potere legittimo di influenza sulla condotta degli amministratori da parte di uno o più soci, ove siano derivati danni alla stessa società, ad altri soci o ai terzi301, svolge altresì la funzione di controbilanciare le nuove opzioni organizzative consentite nella s.r.l., e di porre rimedio ad una più generale situazione di fatto, ampiamente diffusa nella prassi societaria delle piccole e medie imprese, caratterizzata dall‟ingerenza dei soci nella gestione della società, che sembrerebbe avallata ed aumentata attraverso l‟impronta personalistica della nuova disciplina della s.r.l.. Il comportamento richiesto ai soci, ai fini dell‟estensione della

300

G. Piccinini, Atti gestori dannosi: i <mobili confini> della responsabilità del socio, in Società, 2005, p. 450, rileva che in caso di decisioni o autorizzazioni da parte del socio non si può parlare di gestione condivisa con gli amministratori, in quanto proprio la disciplina permette ai soci di amministrare attraverso una ripartizione gestoria consentita dalla legge.

301

126

responsabilità, non è il compimento diretto di atti dannosi, ma la relativa decisione o autorizzazione, quale manifestazione della volontà intenzionale302, che da impulso all‟attività degli amministratori303

. Tra i presupposti, l‟elemento che sembra distinguere le condotte censurabili è rappresentato dall‟idoneità della manifestazione di volontà del socio o dei soci a svolgere una concreta influenza sugli amministratori. L‟articolo in esame risulta talmente generico nella formulazione, da non permettere di trarre alcun limite o riferimento alle modalità o alle forme che dovrebbe assumere l‟ingerenza del socio per essere fonte di responsabilità, attagliandosi in tal senso a fattispecie diverse; la soluzione di interpretare l‟art. 2476, VII comma c.c. limitatamente alle formali attribuzioni di competenze amministrative dei soci ha, con ogni probabilità, quale primo effetto quello di diminuire la capacità di intervento e di influenza dei soci nella gestione della società, costituendo un forte disincentivo all‟esercizio dell‟autonomia privata.

Prima di esaminare quale responsabilità può essere delineata a carico del socio, si distinguono nell‟ambito applicativo della gestione dei soci le tre fattispecie

302 C. Limatola, Note sulla responsabilità del socio ex art. 2476, 7° comma, c.c. in RDS, 4, 2011, p.

908, ritiene che l‟animus del socio nella condotta intenzionale dell‟art. 2476, 7 comma debba essere analizzato in base alle circostanze concrete. Con espresso richiamo all‟affermazione di A. Zanardo, L’estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci cogestori: luci ed ombre della disposizione dell’art. 2476, comma 7 c.c., cit., p. 504, che ritiene che in presenza di condotte irrazionali ed emulative o di interessi personali dei soci, il requisito (della condotta intenzionale) potrebbe essere considerato in re ipsa, ritiene che la volontà della condotta, lascia traccia nel concreto modo di agire del socio, mentre il parametro della correttezza può essere riferito ad un onesto modo di comportarsi.

303 V. Meli, La responsabilità dei soci nella s.r.l., cit., p. 680 e ss. ritiene, per quanto non ipotizzabili

nello specifico, che anche gli atti di influenza dell‟organo amministrativo che supportano un‟operazione illecita si possono considerare atti intenzionalmente svolti.

Non solo gli atti espliciti costituiscono atti forieri di responsabilità Ed ancora l‟Autore, nel tentativo di elencare le diverse fattispecie che possono concretizzare la responsabilità dei soci, sottolinea che <non è azzardato sostenere che i termini “decisione” e “autorizzazione” non debbano necessariamente indicare manifestazioni di volontà espresse dai soci in forme istituzionali, ma ogni loro manifestazione di volontà, che valga a dare impulso all‟azione degli amministratori o a rimuovere un ostacolo al suo svolgimento>.

127

principali: atti di gestione di competenza dell‟organo amministrativo, di competenza dei soci, atti di competenza del singolo socio.

Merita un‟analisi particolare il diritto di controllo attribuito ai soci che non partecipano all‟amministrazione dall‟art. 2476, II comma c.c..

Il diritto di controllo è stato già parzialmente analizzato (in sede di esame dei diritti particolari), ritenendo che i soci possano attribuire ad un singolo socio, ai sensi del richiamato art. 2468, III comma c.c., un particolare diritto di controllo dell‟attività gestionale degli amministratori. Il diritto di controllo, si sostanzia nel diritto di informazione e nel diritto di ispezione, e permette ai soci, rappresentando un elemento di tutela molto importante per le minoranze, di richiedere agli amministratori informazioni in merito agli affari sociali, con particolare interesse verso determinati affari, di prendere visione dei documenti relativi all‟amministrazione con l‟ausilio di professionisti (la disciplina ante riforma limitava l‟ispezione al libro soci, al libro delle delibere dell‟organo amministrativo, il libro del collegio sindacale e quello dei revisori)304.

Il socio che esercita il diritto di controllo, ha la possibilità di informarsi e conoscere della gestione degli amministratori e quindi può valutare con maggiori elementi di giudizio la possibilità di esercitare l‟azione di responsabilità nei confronti degli amministratori305. Mentre gli amministratori sono consapevolmente informati dell‟attività di gestione societaria, i soci che non sono amministratori, ne sono completamente estranei (salvo il diritto di controllo in esame), salva la presenza dei

304 L‟art. 2489 c.c. si riferiva letteralmente ai libri sociali, non erano permesse le ispezioni alle

documentazioni dell‟amministrazione ed ai pareri dei professionisti. A sostegno della tesi maggioritaria di limitazione del potere di ispezione ai soli libri sociali indicati si veda F. Ferrara-F. Corsi, Gli imprenditori e le società, cit., p. 881. Una tesi minoritaria invece, riteneva che il diritto di ispezione si estendesse a tutti i libri contabili ed a tutti i documenti relativi alla società.

305 N. Abriani, sub art. 2476, Codice commentato delle s.r.l., cit., p. 362 e O. Cagnasso, sub art. 2476,

128

soci che di fatto sono amministratori, che detengono il potere di ispezione come tutti gli altri soci, ma che di fatto risultano avere un‟informazione privilegiata dell‟andamento societario per l‟effetto della loro attività gestoria, ed i soci ai quali sono attribuiti dei diritti particolari amministrativi, che attraverso la facoltà amministrativa concessa, hanno la possibilità di conoscere con maggiori elementi dell‟amministrazione d‟impresa.

Si affianca poi una terza categoria di legittimati attivi al potere d‟ispezione, i soci non amministratori ai quali è devoluto in forza dell‟art. 2468, III comma c.c., un particolare potere di controllo. Le categorie di soci qui richiamate, ed in particolare, i soci ai quali è stata demandata la gestione della società (art. 2479, I comma c.c.) o ai quali sono stati attribuiti diritti particolari in materia amministrativa (2468, III comma c.c.), non hanno solo la possibilità di esercitare il diritto di controllo in quanto soci, ma servendosi della loro funzione gestoria nella società, possono conoscere dell‟andamento societario con particolare interesse rispetto agli altri soci; tale facoltà permette loro di controllare l‟esito di eventuali atti che hanno deciso o concorso ad autorizzare e che temono possano riscontrare qualche esito negativo in termini di responsabilità306.

In questo senso il diritto di controllo diventa uno strumento essenziale per la conoscenza da parte dei soci delle situazioni gestionali che possono coinvolgere la società o, nello specifico, che possono concretizzarsi in una situazione di responsabilità per l‟operato degli amministratori. La conoscenza preventiva di un atto dannoso permetterebbe al socio controllore di individuare situazioni dannose da lui stesso o da altri amministratori autorizzate o gestite, tale facoltà, connessa

306

129

all‟esercizio di un potere di opposizione o di veto all‟esecuzione dell‟operazione “dannosa” autorizzata, potrebbe evitare il compimento dell‟atto, se autorizzato e da altri eseguito, o limitarne i danni, se dallo stesso attuato.