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La responsabilità solidale tra cedente e cessionario

Capitolo 2. La tutela dei lavoratori nei trasferimenti d’azienda

2.3 La responsabilità solidale tra cedente e cessionario

Il secondo comma dell’articolo in esame prevede che tra cedente e cessionario vi sia un‘obbligazione solidale per quanto riguarda i crediti di lavoro che il lavoratore vantava al tempo del trasferimento. Al momento del trasferimento il lavoratore conserva infatti tutti i diritti di credito che aveva maturato nei confronti dell’imprenditore cedente 75.

Si tratta di uno strumento che garantisce il maggior soddisfacimento possibile dei crediti dei lavoratori, capace di proteggere i lavoratori dall’insolvibilità dell’alienante 76.

A differenza della disciplina previgente, l’attuale formulazione del comma no. 2 prevede che non sia più richiesta la conoscenza dei crediti da parte del cessionario. In questo modo vengono meno i problemi relativi alla conoscibilità dei crediti da parte dell’acquirente 77. Una recente sentenza ha stabilito che il co. n. 2 dell’articolo 2112 c.c. non vada applicato ai crediti derivanti da rapporti di lavoro conclusi in un periodo antecedente al trasferimento, prevedendo però la possibilità di applicare l’articolo 2560 c.c. per i debiti dell’azienda ceduta

78. L’articolo in esame infatti è paragonabile all’articolo 2560 c.c., che regola la successione

dei debiti dell’azienda, con la differenza che in questo caso non serve il consenso del lavoratore per trasferire i crediti dal cessionario all’acquirente.

La cassazione ha stabilito inoltre che la disciplina dell’articolo 2112 c.c. si applica anche ai crediti di lavoro che pendevano sul cedente, per effetto dell’acquisto dell’azienda da un proprietario precedente 79.

2015 nuova edizione.

74 G. S, Passarelli, Trasferimento d’azienda: continuità del rapporto di lavoro e conservazione dei

diritti anteriori al fallimento, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’impresa e di articolazione

funzionalmente autonoma, Torino, 2014.

75 Luigi de Angelis, La tutela del lavoratore ceduto, Trasferimento di ramo d’azienda e rapporti di

lavoro, Dialoghi tra Dottrina e Giurisprudenza, Dott. A. Giuffrè Editore, 2005, pg. 172 e ss.

76 Zilio Grandi. G., La questione della responsabilità solidale, La disciplina della vendita nel codice

civile, La vendita dell’azienda, Art. 2112 – mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, Giuffré Editore, 2012.

77 G. S, Passarelli, Trasferimento d’azienda: continuità del rapporto di lavoro e conservazione dei

diritti anteriori al fallimento, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’impresa e di articolazione

funzionalmente autonoma, Torino, 2014.

78 Sez. Lav. – 6 marzo 2015, n. 4601- Pres. Roselli – Est. Bronzini – P.M. Matera in Massimario della

Giurisprudenza del Lavoro, pg. 397, numero 6, anno 2015.

79 Cassazione civ., sez. lav., 17 luglio 2002, 10348:“l’art. 2112 c.c. si applica non solo ai crediti

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Non è chiaro però quale sia l’ambito di applicazione della responsabilità solidale del cessionario per quei crediti derivanti dai rapporti di lavoro cessati prima del trasferimento dell’azienda.

Secondo una parte della più recente giurisprudenza, la responsabilità solidale del cessionario è limitata a quei crediti di lavoro maturati dai lavoratori il cui rapporto continua con il nuovo datore di lavoro; mentre trova applicazione l’art. 2560 c.c. nei confronti di quei crediti relativi a rapporti di lavoro cessati e iscritti alle scritture contabili obbligatorie.

Secondo la dottrina prevalente invece, la responsabilità solidale del cessionario riguarda tutti i crediti di lavoro esistenti alla data di trasferimento, sia che si riferiscano a rapporti di lavoro cessati o in essere.

Vista la necessità di garantire a tutti i lavoratori la permanenza di quelle garanzie costituite dall'azienda, sembrerebbe essere più corretta la seconda ipotesi poiché un’estromissione della responsabilità solidale sulla base della continuazione o meno del rapporto o sulla differenziazione dei crediti non sarebbe una scelta corretta 80.

Quindi per i crediti di lavoro che sussistono prima e durante il trasferimento d’azienda, cedente e cessionario sono obbligati in solido. Per i crediti derivanti da un rapporto di lavoro già cessato ed esaurito in un periodo anteriore al trasferimento, il cessionario dovrà rispondere solidamente, nonostante non sia il diretto responsabile. In questo caso ci sarà il diritto di rivalsa del cessionario nei confronti del cedente 81.

Così disponendo il legislatore ha rafforzato la posizione creditoria del lavoratore trasferito: la solidarietà dell’acquirente vale per tutti quei crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento e anche per quelli maturati anteriormente 82.

In un contesto simile è fondamentale precisare che la responsabilità solidale non rappresenta una forma di inderogabilità. Al contrario lo stesso comma prevede la possibilità di derogare attraverso gli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile. Il lavoratore infatti può liberare il cedente dalle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro stipulando un accordo con il ceduta, ma anche a quelli che pendevano sul cedente per effetto dell’acquisto dell’azienda da un proprietario precedente” in L. Prati, Cessione dell’azienda e rapporti di lavoro, Il trasferimento

d’azienda, 2005.

80 Zilio Grandi. G., La questione della responsabilità solidale, La disciplina della vendita nel codice

civile, La vendita dell’azienda, Art. 2112 – mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, Giuffré Editore, 2012.

81 L. Prati, La successione nei contratti collettivi, Il trasferimento d’azienda, G. Giappichelli editore,

2005.

82 G. S, Passarelli, Trasferimento d’azienda: continuità del rapporto di lavoro e conservazione dei

diritti anteriori al fallimento, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’impresa e di articolazione

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cedente secondo le procedure stabilite. Il cessionario rimane comunque responsabile nei confronti del lavoratore 83.

Va ricordato che colui che trasferisce l’azienda continua a rispondere per i debiti anteriori al fallimento. Anche in questo caso si parla di responsabilità solidale tra acquirente e cessionario, ma riguarderà solo i debiti iscritti nei libri contabili obbligatori dell’impresa e non i debiti derivanti da scritture contabili facoltative o non registrate.

Infine altro problema di non facile soluzione è rappresentato dalla ripartizione della responsabilità solidale per i crediti da trattamento di fine rapporto. Se si opta per la distribuzione del compenso per tfr sin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, si avrà responsabilità sia del cedente che del cessionario. Nel momento in cui si opta per la corresponsione del tfr nel momento in cui si estingue il rapporto di lavoro, la responsabilità sarà soltanto del cessionario 84.