Oneri a carico dell’Appaltatore per Prove e Controlli sui Materiali con i quali vengono realizzate le strutture
5. LABORATORIO AUTORIZZATO
5.1. L’OBBLIGO DELL’ESECUZIONE DEI CONTROLLI SOLO DA LABORATORI AUTORIZZATI Tutte le prove di accettazione e le eventuali prove complementari che, a vario titolo, sono richiamate nelle diverse fasi del controllo di qualità devono essere eseguite dai Laboratori autorizzati di cui all’art. 59 del D.P.R. n.
380/2001 (Norme tecniche, paragrafo 11.1; C.M. n. 617/2009, paragrafo C11.2.7).
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5.2 ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’IMPRESA ESECUTRICE NEI RAPPORTI CON I LABORATORI AUTORIZZATI
L'Appaltatore oltre gli oneri previsti per legge e nel presente capitolato di Appalto dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale:
- esecuzione in cantiere di tutti gli esperimenti, saggi e controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un Laboratorio Autorizzato di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 (Norme tecniche, paragrafo 11.1; C.M. n. 617/2009, paragrafo C11.2.7).
- In particolare prima della consegna dei lavori l’impresa esecutrice dovrà indicare all’Ufficio Direzione Lavori, al Collaudatore e al Responsabile del Procedimento il nominativo del Laboratorio Autorizzato di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 (Norme tecniche, paragrafo 11.1; C.M. n. 617/2009, paragrafo C11.2.7), al quale dovranno essere affidati, i seguenti compiti. Si precisa che anche tutti i compiti di assistenza elencati nel prosieguo saranno compensati al Laboratorio Autorizzato completamente a spese dell’impresa esecutrice dei lavori che si è aggiudicati i lavori, essi consistono in:
a) Esecuzione di tutte le prove previste per l’accettazione dei materiali con particolare riguardo alle opere strutturali da eseguire secondo le disposizioni previste nei paragrafi che precedono;
b) Il Laboratorio Autorizzato dovrà garantire, inoltre, assistenza all’Ufficio di direzione dei Lavori a mezzo di proprio personale tecnico qualificato, ovvero:
- fornirà assistenza nelle fase di confezionamento per il prelievo dei provini di calcestruzzo che dovrà avvenire nel rispetto della norma UNI EN 12390-1 e/o di eventuali aggiornamenti della stessa norma UNI;
- si farà carico di provvedere a curare la fase di stagionatura dei provini di calcestruzzo prelevati secondo la normativa UNI EN 12390 – 2, e/o di eventuali aggiornamenti della stessa norma UNI. Pertanto dovrà garantire che i provini devono rimanere nelle casseforme per almeno 16h, ma non oltre 3 giorni alla temperatura di (20+5)°C, proteggendoli da urti, vibrazioni e disidratazione. Una volta rimossi dalle casseforme, i provini devono essere conservati, fino al momento della prova, in ambiente alla temperatura di (20±2)°C ed umidità relativa >95%. La prova di rottura a compressione deve essere effettuata a 28 giorni di maturazione e/o comunque in tempi ragionevoli secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- fornirà assistenza nell’ambito delle attività dell’Ufficio di direzione Lavori relative a:
a) alla valutazione preliminare della resistenza del calcestruzzo da impiegare: necessaria a determinare, prima dell’inizio della costruzione delle opere, il prodotto con le prestazioni definite a progetto;
b) al controllo di produzione del calcestruzzo del fornitore: il produttore deve implementare un sistema di controllo del processo produttivo secondo le “Linee Guida per la Produzione, il Trasporto ed il Controllo del Calcestruzzo Preconfezionato” edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificarne il possesso e il riferimento all’interno dei documenti di trasporto;
c) al controllo di accettazione: durante la fornitura in cantiere, la D.L. ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici sulle forniture, richiedendo le prove necessarie al laboratorio autorizzato. Tali prove verificano la conformità delle prestazioni del calcestruzzo fresco e indurito alle prescrizioni di capitolato;
d) alle eventuali prove complementari: non sono obbligatorie, ma si rendono necessarie ad esempio, quando è richiesta in capitolato la determinazione della resistenza del calcestruzzo a scadenze prefissate ed inferiori ai canonici 28 giorni di maturazione.
- fornirà assistenza in merito ai controlli di conformità sulle forniture. Nel merito si procederà alla verifica delle principali proprietà del calcestruzzo fresco richieste dal capitolato in accordo alle normative di settore. Tra le caratteristiche oggetto di controllo la più importante è sicuramente la consistenza del calcestruzzo a bocca di betoniera, che deve essere valutata attraverso la prova di abbassamento al cono di Abrams,
- fornirà assistenza nel prelievo in cantiere degli spezzoni delle armature impiegate per il conglomerato cementizio armato sulle quali eseguire le prove previste dalle NTC 2008. I controlli devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e, comunque, prima della messa in opera. Occorrerà, pertanto, nel
normative. Nel caso di acciaio acciaio presagomato da un Centro di Trasformazione, verificare la presenza, sui colli di acciaio presagomato, di etichette identificative riportanti il marchio e/o logo depositato del Centro di Trasformazione, effettuare controlli di campionamento consistenti, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione (max. 30 t ), in 3 spezzoni, marchiati, del medesimo diametro, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento (inteso come stesso Centro di Trasformazione). In tal caso la norma consente di effettuare i prelievi per i controlli di accettazione presso il cantiere ovvero presso il Centro di Trasformazione. Pertanto, il prelievo degli spezzoni si può effettuare direttamente in cantiere dall’armatura (in questa circostanza la raccomandazione è quella di ordinare qualche elemento in più, dal quale la D.L. indicherà a sua discrezione dove prelevare), ovvero il Direttore dei Lavori può recarsi presso il Centro di Trasformazione ove impartirà le disposizioni al Direttore Tecnico di Stabilimento per effettuare i prelievi;
Il Direttore dei Lavori deve predisporre la Domanda di prove da inviare al laboratorio autorizzato ed indicare le strutture interessate da ciascun prelievo;
Prima dell’inizio dei lavori strutturali, l’impresa Esecutrice e il Direttore dei Lavori redigeranno apposito Verbale dal quale risulti quanto segue:
- Il Laboratorio Autorizzato di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 (Norme tecniche, paragrafo 11.1; C.M. n. 617/2009, paragrafo C11.2.7) prescelto che, a spese dell’impresa esecutrice, provvederà ad eseguire le prove di accettazione previste dalla normativa e che provvederà a fornire l’assistenza all’Ufficio di Direzione dei Lavori per quanto espresso in precedenza;
- Si darà atto del Programma delle prove, delle modalità di prelievo e di stagionatura dei prelievi che si intendono realizzare per l’accettazione dell’opera strutturale, sotto la responsabilità e la vigilanza dell’Ufficio di Direzione dei Lavori e del Collaudatore, che verranno eseguite dal Laboratorio Autorizzato prescelto;
- A giudizio insindacabile dell’Ufficio di direzione dei Lavori potranno essere richiesti ulteriori controlli di conformità che possono interessare anche le proprietà del calcestruzzo indurito. Infatti è possibile richiedere le prove a compressione per valutare la resistenza a 1,2,3,7 giorni, per esigenze esecutive di cantiere oppure per valutare il ritiro o la viscosità del calcestruzzo, che dovranno essere eseguite a spese dell’impresa esecutrice.
In merito alle prove sui pali di fondazione si precisa che sono a carico dell’impresa esecutrice:
a) Controlli d’integrità dei pali - Previste dal paragrafo 6.4.3.6 delle NTC, quando la qualità dei pali dipenda in misura significativa dai procedimenti esecutivi e dalle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione.
b) Prove di verifica in corso d’opera sui pali di fondazione - Sui pali di fondazione devono essere eseguite prove di carico statiche di verifica per controllarne principalmente la corretta esecuzione e il comportamento sotto le azioni di progetto. Tali prove devono pertanto essere spinte ad un carico assiale pari a 1,5 volte l’azione di progetto utilizzata per le verifiche SLE, ai sensi dell’art. 6.4.3.7.2 delle NTC.
Il numero e l’ubicazione delle prove di verifica devono essere stabiliti in base all’importanza dell’opera e al grado di omogeneità del terreno di fondazione.
Secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC 2018 – sulle opere palificate possono essere omesse le prove di carico, trattandosi di opere che lavorano prevalentemente aa azioni orizzontali.
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