1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, per effetto della demanialità del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, ferma restando l’eventuale iscrizione, se necessaria, in albi ed elenchi di categorie professionali, l’osservanza delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro con il personale impiegato, di regolarità contributiva, di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la titolarità delle autorizzazioni e/o titoli per svolgere l’attività.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda, fermo restando quanto previsto dal comma precedente.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., è sufficiente ottenere il nulla osta scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero qualsiasi attività di promozione commerciale.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, avente le caratteristiche degli articoli 18 e 21 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché dell’articolo 5 legge 13 agosto 2010, n. 136 e deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo
6. Le imprese incaricate di eseguire i suddetti lavori, dovranno portare in comunicazione il nullaosta rilasciato dal competente Ufficio Comunale, al personale presente in portineria e in pari tempo dopo idonea identificazione sottoscrivere lo specifico registro relativo alle attività interne al cimitero con indicazione della data e ora di entrata e di uscita e ubicazione dell’intervento e dei mezzi di trasporto con cui intendono accedere. Tale identificazione sarà ripetuta quotidianamente qualora i lavori si protraessero per più giorni.
ART. 56 – Manutenzione e cura delle tombe
1. I concessionari che affidino a soggetti terzi la cura e manutenzione dei sepolcri di cui siano titolari, sono soggetti alle disposizioni del presente capo.
2. I concessionari di cui al comma precedente assumono, ad ogni effetto di legge, la qualificazione di committente.
ART. 57 – Costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune, su conforme parere dell’azienda unità sanitaria locale e, laddove previsto, della Soprintendenza, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell’articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri, nonché di cassette per ossa e/o urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni 2 metri quadrati di area concessa; oltre a tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche e al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 4,90.
5. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti e/o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente il nulla osta scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.
12. Le autorizzazioni e i permessi di cui al presente articolo sono subordinati al pagamento della relativa tariffa.
13. Le concessioni rilasciate per la realizzazione di sepolture private decadranno automaticamente qualora non vengano presentati ed approvati i progetti entro 1 anno. Dalla data di rilascio delle autorizzazioni necessaria all’edificazione della sepoltura privata, il concessionario deve dar comunicazione agli uffici comunali di aver concluso il lavori e che tali lavori sono collaudabili entro 1 anno, pena decadimento della concessione e obbligo di stipula di una nuova concessione o di rimessa in pristino.
14. Per particolari circostanze indipendenti dal concessionario, l’amministrazione può concedere proroghe ai
ART. 58 – Accesso all’area concessa coi mezzi d’opera
1. Durante la costruzione di tombe di famiglia o altre sepolture private, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, a cura dell’impresa commissionata dai concessionari e lasciando indenne il Comune sotto ogni profilo, di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere;
in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto da tecnico abilitato a spese del concessionario dovrà essere preventivamente approvato dal responsabile dei servizi cimiteriali che, qualora lo ritenga necessario, dovrà apportare le dovute integrazioni al D.U.V.R.I.
ART. 59 – Orario di lavoro privati
1. L'orario di lavoro all’interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria del Comune.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e negli orari di chiusura dei cimiteri, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e con oneri a carico del richiedente.
3. Il Comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, vieta qualsiasi attività di privati, salvo le operazioni di tumulazione.
4. Le imprese, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti qualora questi possano recare pregiudizio ai visitatori.
ART. 60 – Vigilanza
1. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il responsabile del servizio, avvalendosi ove lo ritenga necessario di personale tecnico, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari
TITOLO IX – Cimiteri e bacini di accoglimento