2.1 LA SPONSORIZZAZIONE
2.2.7 Le parti del contratto
Innanzitutto, per quanto concerne i soggetti, la sponsorizzazione sportiva è un negozio bilaterale, con prestazioni poste a carico di entrambe le parti (sponsor e sponsee).
Lo sponsor è portatore dell’interesse alla divulgazione del suo nome, della sua attività o dei beni o servizi da esso offerti al pubblico; lo sponsee è il soggetto che assume l’obbligo contrattuale di fungere da veicolo comunicazionale, generalmente dietro corrispettivo. Lo sponsorizzato medesimo, pur rimanendo estraneo all’attività esercitata dallo sponsorizzatore, può avere interesse ad assumere gli obblighi contrattuali, specie in relazione ai potenziali benefici scaturenti dal collegamento della propria immagine alla notorietà dello sponsor.214
Colui che sponsorizza, solitamente, è un soggetto che svolge un’attività imprenditoriale, sia esso un imprenditore unico o un ente a carattere associativo, non venendo meno, in quest’ultima ipotesi, la struttura bilaterale
213 D’Orta - Fiorentino, Riflessioni civilistiche sul contratto di sponsorizzazione
sportiva, in www.comparazionedirittocivile.it, 2014, 41.
70
della fattispecie. Non è esclusa, inoltre, l’eventualità che lo sponsor sia costituito da una pluralità di soggetti che agiscono in pool, al fine di sopportare congiuntamente l’onere economico del contratto di sponsorizzazione. Generalmente, l’attività svolta in comune da più di imprese viene ricondotta allo schema del comitato o del consorzio con attività esterna e, in questi casi, il pool si configura come entità indipendente, idonea a stipulare in proprio il contratto di sponsorizzazione che, pertanto, rimane distinto e autonomo rispetto a quello dei singoli consorziati. In queste ipotesi, la disciplina dettata dal regolamento consortile si sovrappone a quella prevista dal contratto di sponsorizzazione, cosicché il pool diviene controparte dello sponsee e si obbliga a erogare i finanziamenti e/o a fornire beni o servizi; d’altra parte, le imprese consociate – in virtù della loro appartenenza al pool, e non in forza del contratto di sponsorizzazione al quale rimangono singolarmente estranee – acquistano il diritto di utilizzare per finalità promo-pubblicitarie il nome e l’immagine del soggetto sponsorizzato.215
In giurisprudenza è stato puntualizzato che il contratto di sponsorizzazione non deve indefettibilmente essere concluso «da uno sponsor, il quale sia il produttore industriale di una determinata merce, ovvero dal titolare del diritto di marchio da veicolare, ben potendo il requisito della patrimonialità della obbligazione […] sussistere in presenza di un contratto nel quale contraente sponsor sia altro soggetto, che tragga utilità dallo sfruttamento della immagine in questione effettuata allo scopo di veicolare un certo prodotto, ancorché, diversa sia l’organizzazione della relativa produzione», come accade nell’ipotesi in cui il contraente sponsorizzatore sia il rappresentante o il distributore del prodotto.216
In dottrina e giurisprudenza si è discusso a lungo circa la possibilità che un ente di diritto pubblico assumesse la qualifica di sponsor. Inizialmente questa eventualità veniva negata, sul presupposto che gli enti pubblici operano per la cura di interessi generali e non hanno le esigenze proprie del mondo imprenditoriale, sicché la promozione dell’immagine dovrebbe attuarsi
215 R. Rossotto, Contratti di sponsorizzazione: opportunità giuridiche, in Rivista di
arti e diritto on line, 2010, 1.
71
esclusivamente mediante l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.217 In un momento successivo, invece, si è ammessa la possibilità che tali enti, avendo piena capacità di diritto privato nei limiti delle proprie finalità pubbliche, rivestano il ruolo di sponsorizzatori.218
Per quanto riguarda lo sponsee, come si è già osservato, è possibile individuare un’ampia serie di soggetti ed eventi idonei ad essere sponsorizzati: singoli atleti, team, Federazioni e manifestazioni sportive. Con riferimento alla sponsorizzazione di un singolo atleta, in particolare, deve considerarsi che anche un minore di età può assumere il ruolo di contraente sponsee. Il contratto di sponsorizzazione, avendo rilevanza patrimoniale, rientra necessariamente nel più ampio concetto di amministrazione, da intendersi come qualsiasi attività economica o giuridica che può essere svolta in relazione ad un determinato patrimonio. A tal proposito è necessario stabilire se la stipulazione di un contratto di sponsorizzazione da parte di un atleta minorenne sia qualificabile in termini di ordinaria amministrazione, per la cui è sufficiente il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale oppure, viceversa, rientri negli atti di straordinaria amministrazione, per i quali è necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare. Una parte della dottrina, argomentando che l’atto non comporterebbe alcuna modificazione negativa della situazione patrimoniale del minorenne, ha ritenuto di doverlo qualificare come di ordinaria amministrazione. Un altro orientamento, tuttavia, in considerazione della consistenza degli interessi patrimoniali coinvolti e della circostanza per cui, di solito, al contratto di sponsorizzazione si accompagna l’utilizzazione del diritto di immagine del minore per scopi pubblicitari, ritiene che si tratti di un atto di straordinaria amministrazione.219 In relazione a quest’ultima opinione dottrinaria è però stata mossa un’obiezione circa l’arbitrarietà dell’utilizzazione della distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria
217 G. Liotta – L. Santoro, Lezioni di diritto sportivo, Giuffrè, Milano, 2009, 148. 218 R. Giampetraglia, Il contratto di sponsorizzazione, in I contratti di
somministrazione e di distribuzione, a cura di R. Bocchini – A. M. Gambino, UTET,
2011, 525-526.
219 V. Amato, voce Sponsorizzazione, in Enc. Giur. Treccani, XXX, Roma, 1993, §
72
amministrazione circa la cessione dell’immagine del minori per finalità pubblicitarie: tale suddivisione, infatti, è operata esclusivamente in relazione ai rapporti patrimoniali.220 In quest’ottica, l’autorizzazione del giudice tutelare, dunque, andrebbe esclusa non in ragione della qualificazione dell’atto in termini di straordinaria amministrazione, ma in quanto atto personale, sia pure caratterizzato da risvolti patrimoniali.