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Le proposte di riforma della successione necessaria

3. L’inattualità della successione necessaria

3.1. Le proposte di riforma della successione necessaria

Da tempo la dottrina sottolinea l’opportunità di rivedere le norme sulla successione necessaria, in quanto il sistema delineato dal codice civile risulta sbilanciato soprattutto con riferimento alla tutela del coniuge

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AMADIO, op. cit., secondo il quale “Se questi sono gli ostacoli frapposti dal sistema

vigente alle esigenze della pianificazione successoria e della successiva circolazione, si potrebbe tentarne il superamento lungo due diverse vie: o riconducendo il fenomeno successorio (e la successione necessaria in particolare) all'area della contrattualità (in parole più povere, sopprimendo il divieto dei patti successori, e/o di rinuncia all'azione di riduzione); oppure mutando natura al diritto riservato ai legittimari, convertendolo cioè in credito ad un valore”.

146 La recente modifica della norma in commento, ad opera della L. n. 80/2005,

sembrerebbe aver temperato “notevolmente l’originaria portata della disposizione,per

favorire la circolazione dei beni donati: l’azione di restituzione infatti è ora esperibile solo entro venti anni dalla trascrizione della donazione; decorso tale termine il legittimari, esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, non può più ottenere dal terzo avente causa del donatario la restituzione degli immobili, ma solo il pagamento, a carico del donatario, dell’equivalente in denaro, con la conseguenza che l’incapienza del patrimonio di quest’ultimo comporta di fatto l’impossibilità per il legittimario di soddisfare i suoi crediti”. Così SALA, Sub. Art. 563 c.c., in Codice Ipertestuale delle successioni e donazioni, a cura di Bonilini – Confortini, Utet, 2007, 429 ss.

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superstite e ai diritti di riserva previsti in capo agli ascendenti147. Si lamenta, inoltre, la circostanza che, ove ci fossero più familiari aventi la qualità di legittimario, sarebbero troppo scarni i poteri di autonomia del testatore.

Tuttavia,ogni riflessione su una possibile abrogazione o riforma dell’istituto nel nostro ordinamento deve affrontare un passaggio logico preliminare: ci si chiede, infatti, se le scelte in materia siano esclusivamente di « politica del diritto » oppure se esistano vincoli costituzionali che limitano le opzioni a disposizione del legislatore ordinario.

In particolare, la Costituzione dedica alle successioni l’art. 42, IV comma, Cost., stabilendo che “la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”. Il rinvio alla successione legittima e testamentaria è interpretato come una copertura costituzionale dei due titoli di vocazione. Una legge ordinaria, pertanto, non potrebbe semplicemente sopprimere la successione testamentaria o quella ab intestato: queste, infatti, sono costituzionalmente previste, anche se la legge può prevedere dei limiti.

Nessuna menzione, invece, per la successione necessaria. Ci si chiede, in particolare, come debba essere interpretata tale mancanza. Sul punto esistono tre diversi orientamenti.

Secondo una prima tesi, dal mancato richiamo alla successione dei legittimari nella Costituzione dovrebbe derivarne l’indifferenza della Carta per le sorti della successione necessaria148.

Minoritaria è invece la posizione di chi ritiene che il sistema sulla successione necessaria sia incostituzionale in quanto eccessivamente limitativa del diritto a disporre del proprio patrimonio per testamento149.

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Così BONILINI, Sulla possibile riforma della successione necessaria, in Trattato delle

Successioni e donazioni, La Successione legittima, Milano, 2009, 729 ss.

148 La tesi in esame è avvalorata anche dalla Giurisprudenza. Sul punto si veda Cass. Civ.,

24 giugno 1996, n. 5832, in La Nuova giur. civ. comm. , 1997, I, 164 nota di CALÒ E.,

L’etica dell’ordine pubblico internazionale e lo spirito della successione necessaria,

secondo la quale “poichè la Carta costituzionale, all'art. 42, non fa riferimento alcuno ai

legittimari, la quota riservata ai medesimi rappresenta un limite della successione legittima ovvero delle disposizioni testamentarie, che il legislatore ordinario può modificare ed anche sopprimere; pertanto l'istituto non rientra tra quelli che costituiscono l'ordine pubblico, cui si riferisce l'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale”.

149 Detto orientamento è espresso nel ddl n. 1043/2006 di riforma della successione

necessaria. Secondo la relazione di accompagnamento, infatti, il sistema delineato dal codice civile presenterebbe chiari aspetti di illegittimità e di incostituzionalità in quanto

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La tesi senz’altro più convincente, nonostante manchino argomenti dirimenti, è quella che ritiene che il sistema della successione necessaria abbia copertura costituzionale150. Detta copertura può derivare sia da una diversa lettura dell’art. 42, Comma IV, Cost. sia da altre norme costituzionali indirettamente connesse all’istituto. L’art. 42, infatti, fa riferimento ai limiti della successione testamentaria che è la legge ordinaria a dover stabilire: in particolare, così come la legge ordinaria non potrebbe eliminare la successione testamentaria, si può anche affermare che alla legge non sarebbe nemmeno consentito prevedere una successione per testamento senza limiti; ed il limite per eccellenza è rappresentato dalle norme a tutela dei legittimari. Per di più l’abrogazione dell’istituto potrebbe essere incompatibile con altre norme costituzionali a tutela della famiglia e dell’infanzia (artt. 29, 30 e 31 Cost.).

Pertanto, secondo quest’ultima tesi, “un giudizio di incostituzionalità investirebbe tanto un’abrogazione dell’istituto, quanto una novellazione altrimenti incompatibile con le garanzie costituzionali riferite al riconoscimento dei diritti della famiglia (art. 29), al dovere dei genitori di mantenere i figli (art. 30), all’impegno dello Stato a favorire gli istituti a protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù (art. 31)”151

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limiterebbe il potere di autonomia del singolo di disporre liberamente delle proprie

sostanze. Contra BONILINI, Sulla possibile riforma della successione necessaria, op. cit., 582, nonché CINQUE M.,Sulle sorti della successione necessaria, op. cit. secondo la quale “ provando a cogliere il pensiero dei senatori proponenti, l’illegittimità costituzionale non risiederebbe tanto nella previsione di una riserva per i congiunti prossimi, ma solo in quella che finisca — come la vigente — per rendere quasi irrilevante il diritto di testare. L’idea è suggestiva, ma non condivisibile. In verità, la successione necessaria, anche nella penetrante configurazione attuale, non « nega» la successione testamentaria: se essa non comporta alcuna limitazione per il de cuius privo di legittimari e implica vincoli circoscritti per chi abbia un solo legittimario, anche quando la composizione familiare porti una notevolissima compressione della quota disponibile (coniuge e più di un figlio), la volontà testamentaria conserva un peso non del tutto trascurabile. Inoltre, co-me subito si dirà, questi limiti potrebbero trovare giustificazione nei « rapporti di forza » interni proprio al sistema-Costituzione, come risultato del bilanciamento con altri diritti costituzionalmente garantiti. Dunque, se la quota indisponibile risulta eccessiva — e così è — si deve pensare a una riforma che aumenti la disponibile, senza però scomodare la Carta costituzionale a questi fini”.

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INQUE M.,Sulle sorti della successione necessaria, op. ult. cit. 151

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