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COSTA RICA

4. Il contenzioso costituzionale

4.2. Le QPC trasmesse

Conseil constitutionnel, decisione n. 2015-468/469/472 QPC del 22 maggio 2015, Société UBER France SAS et autre (I)

Testo della decisione:

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank/download/2015468_469_472QPC2015468_469_4 72qpc.pdf

[disponibili traduzioni in inglese, spagnolo e tedesco: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par- date/decisions-depuis-1959/2015/2015-468/469/472-qpc/decision-n-2015- 468-469-472-qpc-du-22-mai-2015.143800.html]

Profili rilevanti:

– informazione ai clienti su localizzazione e disponibilità di vetture; – sistema tariffario;

– obbligo di «rientro alla base».

Il Conseil constitutionnel ha deciso su tre questioni di costituzionalità inerenti al servizio di noleggio di autovetture con conducente.

La prima disposizione denunciata pone il divieto di informare il cliente sia della localizzazione sia della disponibilità di una vettura, quando questo si trova sulla pubblica via. Si riteneva che il divieto violasse il principio della libertà d’impresa ed il principio di uguaglianza. Il Conseil

constitutionnel ha dichiarato legittimo il divieto, volto a preservare un

monopolio legale a favore dei taxi. Il divieto è peraltro limitato: se impedisce di indicare contemporaneamente la disponibilità e la localizzazione di una vettura, non si impedisce di fornire l’una o l’altra informazione (ma solo di fornirle entrambe contemporaneamente); non si limita la possibilità di informare i clienti del tempo di attesa necessario per poter prenotare in anticipo una vettura di locazione.

La seconda censura riguardava il divieto di praticare la tariffa chilometrico-oraria applicata dai taxi. Il Conseil constitutionnel ha ritenuto che tale divieto si ponesse in contrasto con la libertà d’impresa, senza che la violazione fosse giustificata da un motivo di interesse generale in diretto rapporto con l’obiettivo perseguito dalla legge.

La terza disposizione contestata pone l’obbligo del c.d. “rientro alla base” delle auto una volta effettuato il singolo servizio. Dopo aver precisato che l’obbligo imposto non si applica quando le vetture possono dimostrare l’esistenza di una precedente prenotazione, quale che sia il momento in cui essa è intervenuta, il Conseil ha ritenuto non manifestamente sproporzionata la constatata compressione della libertà d’impresa, in ragione degli obiettivi d’ordine pubblico di polizia della circolazione e della sosta.

Il 3 luglio 2015, Uber ha annunciato la sospensione immediata di UberPop nell’attesa dell’altra decisione del Conseil constitutionnel sulla QPC trasmessagli il 23 giugno 2015 dalla Cour d’appel de Paris. Il 22 settembre, il Conseil ha dichiarato conforme alla Costituzione l’art. 3124-13 del Codice dei trasporti, che condanna «il fatto di organizzare un sistema di messa in relazione di clienti con persone che eseguono» un servizio di trasporto di passeggeri con scopo di lucro senza essere un’impresa di trasporto. Il Conseil ha inoltre ritenuto che tale disposizione non abbia come oggetto né come effetto quello di vietare il

carsharing, contrariamente a quanto sostenuto da Uber. L’illegalità di UberPop è

stata quindi confermata.

Conseil constitutionnel, decisione n. 2015-484 QPC del 22 settembre 2015, Société UBER France SAS et autre (II) (illegalità di UberPop)

Testo della decisione:

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/ download/2015484QPC2015484qpc.pdf

Profili rilevanti:

– organizzazione di un sistema di messa in relazione di clienti con conducenti non professionisti;

– prestazione di trasporto a titolo oneroso.

Il Conseil constitutionnel ha deciso una questione di costituzionalità riguardante il servizio di messa in relazione di clienti con conducenti non professionisti.

La disposizione denunciata pone il divieto di organizzare un sistema di messa in relazione di clienti con persone che non siano imprese di trasporto di linea su strada, e che possono svolgere tale attività anche in maniera occasionale (taxi, veicoli motorizzati a due o tre ruote o vetture di trasporto con conducente), così come definiti nel Codice dei trasporti.

Si riteneva che il divieto violasse il principio di legalità dei delitti e delle pene, di necessità e proporzionalità delle pene, la presunzione di innocenza, la libertà d’impresa ed il principio di eguaglianza nella ripartizione degli oneri pubblici.

Il Conseil constitutionnel ha disatteso tutte le doglianze sollevate dalla società ricorrente ed ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione.

Nello specifico, i ricorrenti sostenevano che le disposizioni richiamate avessero come effetto quello di proibire ogni forma innovativa di trasporto di persone a titolo occasionale (tra cui il carsharing). Al riguardo, il Conseil ha ricordato la disciplina relativa all’esercizio dell’attività di trasporto pubblico di persone a titolo oneroso e l’elenco delle persone autorizzate a svolgerla. Ha quindi sottolineato che le persone che non rientrano in tale elenco non sono autorizzate a svolgere l’attività in oggetto e sono quindi punibili. Ha poi ricordato che l’attività di carsharing non rientra in questa

classificazione, in quanto appositamente definita dal Codice dei trasporti. Le disposizioni contestate non hanno, quindi, come effetto né come obiettivo quello di vietare sistemi di messa in relazione delle persone tramite l’attività di carsharing. Alla luce di queste considerazioni, il Conseil ha disatteso la doglianza fondata sulla asserita violazione del principio di legalità dei delitti e delle pene.

I ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano inoltre che il servizio di intermediazione oggetto delle disposizioni in causa consentiva di rispondere ad una domanda di trasporto non esaurita dai servizi previsti dal Codice dei trasporti e che il servizio di messa in relazione di clienti con conducenti non professionisti non duole l’attività dei professionisti del trasporto.

Per il Conseil, l’attività di trasporto di linea su strada delle persone realizzata a titolo oneroso con vetture di meno di dieci posti può essere esercitata solo alle condizioni previste dal titolo II del libro I della terza parte del Codice. Tale attività è quindi vietata alle persone che non sono né imprese di trasporto su strada che possono effettuare anche prestazioni occasionali, né taxi, né veicoli motorizzati a due o tre ruote o vetture di trasporto con conducente. Il Conseil ha infine concluso che il legislatore ha inteso reprimere, con le disposizioni contestate, le condotte che facilitano l’esercizio di una attività vietata. La doglianza fondata sulla violazione della libertà di impresa è stata quindi dichiarata priva di fondamento.

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Conseil constitutionnel, decisione n. 2016-516 QPC del 15 gennaio 2016,