ANALISI DELLA DISCIPLINA
3.8 Le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazion
L’articolo 2346 uc cc specifica che lo statuto disciplina le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni da parte del sottoscrittore di strumenti finanziari di partecipazione.
I principi generali del diritto positivo prevedono contromisure quali l’esecuzione forzata, il diritto al risarcimento del danno e il diritto alla risoluzione del rapporto ma la loro applicazione è sottoposta ai relativi procedimenti giudiziari con i problemi di lentezza del caso.
Anche per questo motivo l’articolo in parola dà la possibilità allo statuto di prevedere delle misure cautelative grazie alle quali la società previene e si tutela dalle conseguenze negative provocate dall’inadempimento delle prestazioni che il sottoscrittore di strumenti finanziari di partecipazione si impegna a eseguire al momento dell’emissione degli strumenti stessi (o in momenti diversi nel caso di prestazione di opera o di servizi). Le misure possono consistere in penali di tipo pecuniario, nella sospensione dei diritti che sarebbero statutariamente riconosciuti al sottoscrittore o in altre.
Ai sensi dell’articolo 2344 cc, che regolamenta il caso di mancato pagamento delle quote da parte del socio, “se il socio non esegue i pagamenti dovuti […] gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non
inferiori ore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio […] gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni […]”. Delle misure analoghe possono essere previste per i sottoscrittori di strumenti finanziari inadempienti, i quali possono essere sostituiti da altri soggetti che abbiano la possibilità e la volontà di adempiere al loro posto e quindi di subentrare nel rapporto societario. Resta fermo il principio generale, confermato dalla lettera dell’articolo 2344 cc secondo comma, per cui il sottoscrittore inadempiente è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato, in ottemperanza al principio generale dell’articolo 2043 cc secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Inoltre è utile analizzare anche il dettato dell’articolo 2354 cc secondo comma, sui titoli azionari, che prevede che “finchè le azioni non sono liberate [finchè il socio non ha versato la somma corrispondente] non possono essere emessi titoli al portatore”. In senso analogo lo statuto sociale può stabilire che gli strumenti finanziari di partecipazione non interamente liberati siano nominativi.55
Ovviamente le regole dettate per le azioni non possono essere applicate anche per gli strumenti finanziari perché lo statuto deve adattare le proprie previsioni alla natura dell’apporto previsto per la loro emissione.
Lo statuto può prevedere anche cause di decadenza del sottoscrittore di strumenti finanziari di partecipazione, essendo questa possibilità più agevole rispetto alla decadenza di un socio-azionista, in quanto l’eventualità in esame non comporta rischi per l’integrità del capitale sociale.
L’articolo 2349 uc cc prevede espressamente che vengano stabilite statutariamente le condizioni e i casi di decadenza dei titolari di strumenti finanziari di partecipazione quando questi sono prestatori di lavoro della società emittente. E’ facilmente intuibile che la risoluzione del contratto di lavoro o di collaborazione sia una causa di decadenza che impatta anche la titolarità di strumenti finanziari della società-datore di lavoro.
Rimane un diritto del sottoscrittore di strumenti finanziari verso cui è stata intrapresa un’azione di esclusione da parte degli amministratori, quello sancito dall’articolo 2287
secondo comma cc secondo cui entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’esclusione al socio escluso, questi può far opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione e dall’articolo 2533 terzo comma cc secondo cui “contro la deliberazione di esclusione il socio [di cooperativa] può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione”.
L’articolo 2356 cc regolamenta la responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate stabilendo che “coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci. Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa”. Niente di analogo è dettato dalla legge per il trasferimento di strumenti finanziari di partecipazione non interamente liberati e da qui scaturiscono alcune riflessioni.
Se si interpreta la legge in modo stretto, in mancanza di una precisa disposizione, si può giungere alla considerazione che l’avente causa, soprattutto se in buona fede, è sollevato dalla responsabilità derivante dal mancato adempimento del suo dante causa per le prestazioni ancora dovute. In caso di inadempimento dell’apporto da parte del dante causa, però, quest’ultimo non può più essere escluso o essere sottoposto alle sanzioni previste dallo statuto proprio perché lo strumento finanziario risulta trasferito e l’avente causa non avrebbe la responsabilità dell’adempimento non eseguito.56
Pur considerando che il mancato apporto a seguito della sottoscrizione di strumenti finanziari di partecipazione non intacca l’integrità del capitale sociale, tale mancanza potrebbe comunque provocare un danno alla società, soprattutto se gli strumenti finanziari sottoscritti rispondono ad una particolare esigenza di finanziamento e liquidità essenziale per il funzionamento della società.
Si giunge così ad una lettura più amplia del dettato normativo e la soluzione ritenuta valida da molti autori è che l’acquirente del titolo subentra in tutta la posizione contrattuale del soggetto che l’ha trasferita. Da ciò si deduce che per tutelare l’interesse della società lo statuto dovrebbe prevedere la responsabilità in solido di dante e avente causa. In tal modo il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione secondo il principio 56 P. FERRARI, Gli strumenti finanziari nella nuova Spa, in Giurisprudenza commerciale, 2006
generale sancito dall’articolo 1268 cc e colui che acquista il titolo risponde in solido con il precedente obbligato.57
Ovviamente lo statuto può anche sancire il divieto di vendere strumenti finanziari di partecipazione non liberati, soprattutto se la prestazione sottostante è infungibile.