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Si è già fatto riferimento, nel Capitolo 1, alla prima legge sulle antichità redatta nel 1924 dalla statista britannica e autorità culturale del Mandato Gertrude Bell53. Seppur innovativa, questa

50 Zagato, Pinton 2017, p. 29. 51 Zagato 2007, p. 131-135.

52 Con l’emergere nel Medioriente, negli ultimi anni, di nuovi fenomeni socioculturali e nuovi gruppi

belligeranti tra i quali il tristemente noto “ISIS”, il Consiglio di Sicurezza si è trovato costretto a proseguire sulla via delle Raccomandazioni per estendere al massimo la propria autorità nel contrasto al fenomeno terroristico legato alla distruzione del patrimonio culturale: è il caso di citare la Risoluzione 2199/2015, in cui i paragrafi 15-17 sono dedicati al patrimonio culturale e alla denuncia degli atti distruttivi di questi gruppi, così come alla riaffermazione dei principi già affermati con la 1843/2003. Tale atto è consultabile al seguente indirizzo: http://unscr.com/en/resolutions/doc/2199. Altrettanto importante è una delle più recenti Risoluzioni, sempre sulla scia di quanto precedentemente affermato: è il caso della 2347/2017, dove ai punti 8-12 vengono ribaditi i doveri e le strategie internazionali da adottare nella lotta al traffico illecito dei beni culturali provenienti da aree di conflitto. Anche in questo caso la Risoluzione è consultabile online: http://unscr.com/en/resolutions/doc/2347.

80 norma prevedeva comunque la possibilità, per la missione archeologica di turno, di ottenere dei pezzi da riportare in patria contribuendo dunque, seppur “legittimamente”, alla lenta e inesorabile esportazione delle antichità irachene. Il principale avversario politico della Bell in quegli anni, il nazionalista Direttore Generale dell’Istruzione Sati’ al Husri, si scontrò apertamente con la Bell proprio per la questione della fuoriuscita delle antichità e, non appena divenne Direttore Generale delle Antichità alla morte della donna, non perse tempo a riformare quella norma tanto odiata, modificandola con delle previsioni nettamente più protezionistiche: nel 1936 venne infatti emanata la legge No. 5954, scritta principalmente per mano dello stesso Direttore al Husri, che costituì il principale strumento per la difesa dei siti, del patrimonio archeologico e storico-artistico dell'Iraq fino a quella del 2002, di cui si tratterà in seguito. È necessario, ricordare che tale legge, nella sua edizione originaria, prevedeva la possibilità di esportare e far circolare i beni mobili al di fuori dello Stato nei modi previsti dal Capitolo IV fino al 1974, anno in cui avvenne il primo emendamento della norma con cui, sostanzialmente, si eliminarono tutti i residui della precedente legge del 1924 riguardanti la circolazione e la compravendita dei beni mobili. La decisione del legislatore è esplicata nel primo paragrafo del Preambolo, dove vengono spiegati le ragioni che hanno mosso all’intervento: «Since the antiquities Law No- 59 of 1936 has permitted persons whether de facto or de jure to possess antiquities registered in the Directorate General of Antiquities, and trading with them, as result, some of the acquisitions posses a great number of antiquities, most of them are collected by illegal procedures. This encouraged dealing in antiquities and smuggling of unregistered antiquities and harmed the cultural heritage of the country». Con questo emendamento, dunque, l’intero capitolo IV sul traffico delle antichità, così come svariati altri articoli obsoleti vennero rimossi dal corpo della legge o modificati, per garantire una protezione ancora più severa.

Andando con ordine: se i primi due articoli configurano in generale le definizioni che verranno adottate nel corso della legge, tra cui quelle di beni mobili e immobili, con l'articolo 3 si nota già un forte intento di tutela: viene specificato infatti che tutte le antichità che si trovano sia sulla superficie che nel sottosuolo devono essere considerate come proprietà dello Stato, precludendo ad ogni privato o gruppo di rivendicarne la proprietà ad eccezione dei casi previsti dalla legge. Tale disposizione è del resto anticipata nelle intenzioni dal preambolo della legge stessa, che proibisce il possesso delle antichità così come il loro traffico: For the public interest,

54 Il testo della legge è facilmente reperibile online, tra gli altri, a questo indirizzo:

https://sherloc.unodc.org/res/cld/document/irq/antiquities-law-no-59 of1936_html/iraq_loi59_1936_eng_tofat55.pdf

81 it is hereby prohibited to possess antiquities and trade in them and compensation is to be paid to the possessors equivalent to the value of the antiquities in their possession, in order to prevent dealing in and smuggling on antiquities and to avoid the other defects which have appeared as a result of the enforcement of the Law during the long period since its issuance». L’articolo 5 esplicita chiaramente il divieto di distruggere, mutilare o danneggiare i beni mobili e immobili e, se infranto produce, secondo l’art. 55, una pena corrispondente alla reclusione per non meno di un anno e/o una sanzione monetaria.

Il Capitolo 2 è dedicato nello specifico alla regolamentazione dei beni immobili, e contiene in particolare un articolo, il 7, che pone un’eccezione a quelli precedenti nella misura in cui strutture come moschee, sinagoghe, chiese, conventi e altre strutture religiose principalmente antiche ma non solo, la cui occupazione sussiste de facto o de jure, sono autorizzate a essere considerate proprietà degli occupanti fintanto che si dimostri l'utilizzo originario per il quale questi sono stati edificati. Gli occupanti (o possessori) saranno responsabili della tutela e della conservazione del bene e a loro carico saranno gli eventuali interventi per il mantenimento della struttura.

Per quanto riguarda i beni mobili, invece, essi sono disciplinati nel Capitolo 3 art. 16 (emendato nel 1974); il primo paragrafo sostiene espressamente il divieto di compravendita di beni mobili, con le sole eccezioni, esposte al paragrafo 2, dei beni contenuti nei luoghi religiosi esposti nell'art. 7 ed i manoscritti antichi già in possesso di privati o istituzioni prima dell'entrata in vigore della legge. In ogni modo, per quanto riguarda questi particolari beni, i detentori devono garantirne, analogamente a quanto previsto nell'articolo 7, il mantenimento e l'integrità, e sono tenuti a registrarne i dati presso la Direzione delle Antichità che sarà comunque il referente per ogni tipo di circolazione. In tutti i casi la direzione è autorizzata al possesso dei beni mobili dietro pagamento di un giusto compenso deciso da una commissione imparziale (par. 6). L'articolo 17, emendato anch’esso nel 1974, prevede che lo scopritore casuale di una bene mobile debba notificare alla Direzione il ritrovamento avvenuto entro una settimana, in cambio di un compenso non inferiore al valore materiale dell'oggetto stesso, mentre il 24, risentendo degli strascichi della precedente legge sulle antichità55, permette che beni mobili la cui tipologia sia ben rappresentata e ben testimoniata all'interno dei musei nazionali (ad esempio sigilli cilindrici o tavolette cuneiformi) possa essere venduta o scambiata se questo scambio comporti un accrescimento del valore della collezione del museo di destinazione (art. 25). Con l'articolo 26, infine, viene sancito il divieto di portare fuori dall’ Iraq qualsiasi bene culturale a meno che

82 non sia la Direzione a prevederne la fuoriuscita per motivi scientifici di studio o per mostre nei musei internazionali.

L'intero Capitolo 4 è stato cancellato dall’emendamento del 197456, mentre il Capitolo 5 si concentra sulle norme che regolamentano gli scavi archeologici che, come prevede l'articolo 40, posso essere svolti esclusivamente dal personale del governo o dietro autorizzazione da parte dello stesso (art. 41). Sarà cura della Direzione delle Antichità esaminare le richieste pervenute esclusivamente da istituti e società scientifiche qualificate, per poi essere approvate infine dal ministero (art.42); una volta autorizzato, lo scavo dovrà essere svolto secondo un metodo scientifico e spetterà al direttore dello scavo presentare, in accordo con l'articolo 44, la documentazione aggiornata di volta in volta dei ritrovamenti insieme a fotografie, mappe e rilievi. Ancora nell'articolo 49, emendato anch’esso nel 1974, viene ribadito il concetto della

proprietà statale dei beni trovati negli scavi prevedendo un compenso adeguato per gli

scavatori che li hanno rinvenuti e che possono essere autorizzati a realizzare dei calchi dei ritrovamenti per motivi scientifici per poi riportarli in patria (art. 52).

Il successivo Capitolo 6 raccoglie gli articoli dedicati alle sanzioni. Cominciando dal già citato articolo 55, sono previste tutta una serie di provvedimento penali e monetari a partire da qualche mese di carcere (il tempo minimo è quello di sei mesi previsto dall’ articolo 56, riferito alla violazione degli articoli 11 e 19) Fino a sei anni per il reato più grave di furto di antichità, secondo quanto stabilito dall’articolo 60 par. 257.

Al Capitolo 7 sono infine contenuti degli articoli denominati “Miscellaneous”58 tra i quali il 70, che riguarda gli scavi che avessero ricevuti i validi permessi con la precedente legge del 1924; in questo caso il permesso veniva comunque mantenuto secondo la legge per i 2 anni successivi, mentre per quanto riguarda la spartizione dei ritrovamenti sarebbe valsa ancora, in

56 Il capitolo in origine prevedeva tutta una serie di disposizioni sulla circolazione delle antichità e sulla

loro compravendita tra privati (che doveva comunque avvenire soltanto per quelle antichità regolarmente registrate presso il Dipartimento delle Antichità e dopo aver comunicato la transazione allo stesso (art. 27 e 39).

57 «(1) Whoever smuggled of intended or helped in smuggling antiquities, against the provision of

article twenty six of this Law, should be sentenced to imprisonment for a period not exceeding five years and the confiscation of the antiquities, in respect of which the crime has been committed, as well as all antiquities in his possession even if they are registered.

(2) Whoever stole antiquities which are in possession of the Directorate shall be sentenced to imprisonment for a period not less than six years and a fine of a sum which is six times the value of the stolen antiquity. Intending to commit such crime will be considered as the complete action. The sharer, accomplice or instigator are considered as the original doer. The punishment will be doubled in the case that the crime is done by the responsible person entrusted with the administration or keeping, preserving or guarding antiquities.»

83 via eccezionale, l’articolo della precedente legge, con la facoltà che non venisse applicato l'articolo 49 di quella nuova, e ciò ancora fino al secondo anno dalla data di emanazione della più recente.