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Legge del 23 giugno 2006 170 sugli investimenti collettivi Art. 147 Prescrizione

3 Modifica del diritto vigente Osservazione preliminare

3.31 Legge del 23 giugno 2006 170 sugli investimenti collettivi Art. 147 Prescrizione

La prescrizione secondo l’articolo 147 LICol si riferisce esclusivamente alla responsabilità di cui all’articolo 145 LICol. L’attuale tenore della disposizione si fonda sull’articolo 760 CO. Il termine di prescrizione relativo è di cinque anni, quello assoluto di dieci anni. Inoltre vi è un termine di prescrizione breve di un anno nel caso del rimborso di una quota. Con il rinvio alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione quest’ultimo termine è abrogato (art. 147 cpv. 1 AP-LICol; art. 127 segg. AP-CO). D’altro canto il termine di prescrizione relativo sarà soltanto di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto previsto dall’articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO corrisponde al diritto in vigore.

L’articolo 147 capoverso 2 LICol va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 60 CO).

3.32 Legge del 3 ottobre 2008171 sui titoli contabili Art. 27 cpv. 4, 28 cpv. 4 e 29cpv. 4

In futuro le pretese di storno e di risarcimento dei danni si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 27 cpv. 4 e 28 cpv. 4 AP-LTCo; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è pertanto sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto di cinque anni è sostituito da un termine di dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). L’atto che ha causato il danno è costituito dall’addebito o dall’accredito.

I mezzi d’impugnazione contro l’indebito arricchimento e i reati nonché le pretese risultanti dalla gestione senza mandato si prescriveranno secondo le stesse regole (art. 29 cpv. 4 AP-LTCo; art. 127 segg. AP-CO). Il termine di prescrizione relativo sarà di tre anni (art. 128 AP-CO); quello assoluto continuerà ad essere di dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). L’atto che ha causato il danno è costituito dall’addebito.

170 LICol; RS 951.31.

171 LTCo; RS 957.1.

Bibliografia

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Codice delle obbligazioni Avamprogetto (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

Modifica del xxxx

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del...1,

decreta:

I

1. Il titolo terzo della parte prima del Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:

Art. 127

1 I crediti si prescrivono con il decorso del termine di prescrizione.

G. Prescrizione I. Principi

2 Scaduto il termine di prescrizione, il debitore ha il diritto di rifiutare la prestazione.

3 Il giudice non può rilevare d’ufficio l’eccezione di prescrizione.

Art. 128

1 Il termine di prescrizione è di tre anni.

2 Decorre dal giorno in cui il creditore ha avuto conoscenza del pro-prio credito e dell’identità del debitore, ma non prima che inizi a decorrere il termine assoluto.

II. Termini 1. Termine relativo

Art. 129

1 Il termine di prescrizione scade in ogni caso dieci anni dopo l’inizio dell’esigibilità del credito.

2 Anziché dall'inizio dell’esigibilità, il termine decorre:

2.Termine assoluto a) Disposizioni generali

1. per le pretese di risarcimento e di riparazione: dal giorno della commissione dell’atto che ha causato il danno;

2. per l’intero credito relativo a rendite vitalizie e simili prestazioni periodiche: dal giorno della scadenza della prima prestazione arre-trata.

1 FF … 2 RS 220

1

Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

Art. 130

Per le pretese risultanti da danni a persone, il termine di prescrizione assoluto scade in ogni caso trent’anni dopo il giorno in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno.

b) In caso di danni a persone

Variante ad art. 129/130

2. Termine

assoluto 1

Il termine di prescrizione scade in ogni caso vent'anni dopo l’inizio dell’esigibilità del credito.

2 Anziché dall'inizio dell’esigibilità, il termine decorre:

1. per le pretese di risarcimento e di riparazione: dal giorno della commissione dell’atto che ha causato il danno;

2. per l’intero credito relativo a rendite vitalizie e simili prestazioni periodiche: dal giorno della scadenza della prima prestazione arre-trata.

Art. 131

1 Prescritto il credito principale, sono prescritti anche gli interessi e le altre pretese accessorie del medesimo.

III. Prescrizione delle pretese accessorie e delle prestazioni periodiche 2

Nel caso delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche, le singole prestazioni sono prescritte se lo è l’intero credito.

Art. 132

1 Nel computo del termine di prescrizione non si tiene conto del giorno nel quale comincia a decorrere il termine e la prescrizione non è compiuta se non quando l'ultimo giorno è decorso infruttuosamente.

IV. Computo dei termini

2 Per il rimanente, si applicano anche alla prescrizione le disposizioni generali sul computo dei termini nell’adempimento dei contratti.

Art. 133

1 Il termine di prescrizione relativo può essere accorciato fino a un minimo di un anno o prolungato fino a un massimo di dieci anni.

2 Il termine di prescrizione assoluto può essere accorciato fino a un minimo di tre anni o prolungato fino a un massimo di trent’anni.

V. Modifica e rinuncia 1.Modificabilità dei termini

3 Le condizioni generali di contratto che prevedono una riduzione del termine di prescrizione in caso di danni alle persone sono nulle.

4 L’inizio dei termini di prescrizione può essere modificato purché siano rispettati i termini minimi e i termini massimi.

2

Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

Art. 134

1 Il debitore può rinunciare, alla scadenza della prescrizione, all’eccezione di prescrizione. La rinuncia è dichiarata in forma scritta.

2. Rinuncia all’eccezione di prescrizione

2 La rinuncia può essere dichiarata per una durata massima di dieci anni a partire dal compimento della prescrizione. Se non è indicato alcun termine, la rinuncia vale per un anno.

3 Se è espressa prima del compimento della prescrizione, la rinuncia è considerata come proroga del termine di prescrizione.

Art. 135

1 La modifica e la rinuncia non sono opponibili agli altri debitori solidali.

3. Effetti nei confronti di terzi

2 Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale.

Variante:

3 La modifica e la rinuncia da parte del debitore producono invece effetto nei confronti dell'assicuratore e viceversa, a condizione che sussista un credito diretto nei confronti dell'assicuratore.

Art. 136

1 La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

VI. Sospensione

1. per i crediti dei figli contro i genitori durante l'esercizio dell'autori-tà parentale;

2. per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché detto mandato è efficace;

3. per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio;

4. per i crediti fra i partner durante l’unione domestica registrata;

5. per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di la-voro;

6. per i crediti alla morte del debitore durante l’inventario per atto pubblico;

7. fintanto che il debitore ha l’usufrutto del credito;

8. fintanto che una pretesa non può essere fatta valere per motivi oggettivi.

2 Alla scadenza del giorno in cui cessano tali rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue.

3

Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

3 Sono fatte salve le disposizioni speciali della legislazione sull’esecuzione e sul fallimento.

Art. 137

La prescrizione è interrotta:

1. mediante riconoscimento del debito da parte del debitore, in parti-colare mediante il pagamento di interessi o acconti oppure la da-zione di pegni o fideiussioni;

VII. Interruzione e nuova decor-renza 1. Atti interrutti-vi

2. mediante atto di esecuzione, istanza di conciliazione, azione, rimedio giuridico o eccezione davanti a un tribunale statale o arbi-trale, nonché mediante insinuazione nel fallimento.

Art. 138

1 L’interruzione comporta l’inizio di nuovi termini di prescrizione.

2. Nuova decorrenza

2 I nuovi termini iniziano a decorrere:

1. con il riconoscimento, in caso di riconoscimento del credito;

2. ad ogni singolo atto esecutivo, in caso di esecuzione per debiti;

3. dal momento della conclusione della lite dinanzi all’autorità adita, in caso di istanza di conciliazione, azione, rimedio giuridico o ec-cezione;

4. dal momento in cui il credito può nuovamente essere fatto valere secondo la legislazione sul fallimento, in caso di insinuazione nel fallimento.

Art. 139

1 I nuovi termini coincidono con il termine di prescrizione relativo e con il termine di prescrizione assoluto.

3. Durata dei nuovi termini

2 Se il credito è riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o è stabili-to con decisione giudiziaria, il nuovo termine di prescrizione relativo è sempre di dieci anni.

Art. 140

L’interruzione ha effetto anche sui crediti contro lo stesso debitore che, in virtù dello stesso titolo giuridico, affiancano o sostituiscono il credito in questione.

4. Effetti su altri crediti

Art. 141

1 L’interruzione nei confronti di un debitore solidale o un altro conde-bitore di una prestazione indivisibile ha effetto anche nei confronti

5. Effetti tra coobbligati

4

Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

degli altri condebitori, a condizione che si fondi su un atto del credito-re.

2 L’interruzione nei confronti del debitore principale ha effetto anche nei confronti dei suoi fideiussori, a condizione che si fondi su un atto del creditore.

3 L'interruzione nei confronti dei fideiussori non ha invece effetto nei confronti del debitore principale.

Variante:

4 L’interruzione nei confronti dell’assicuratore produce effetto anche nei confronti della persona civilmente responsabile e viceversa, a condizione che sussista un credito diretto nei confronti dell'assicurato-re.

Art. 142

L'esistenza di un pegno mobiliare non esclude la prescrizione di un credito, ma detta prescrizione non impedisce al creditore di far valere il diritto di pegno.

VIII. Credito con pegno mobiliare

2. Le disposizioni seguenti del Codice delle obbligazioni sono modificate come segue:

Art. 60 Abrogato

Art. 67 Abrogato

Art. 201 cpv. 4

4 Il compratore deve dare notizia dei difetti in ogni caso entro due anni dalla consegna della cosa.

Art. 210 cpv. 1 e 3 Abrogati

Art. 219 cpv. 3

3 Il compratore deve comunicare i difetti di un fabbricato in ogni caso entro cinque anni dall’acquisto della proprietà.

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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

III. Perenzione e azione degli eredi

Art. 251, titolo marginale

Art. 315 Abrogato

Art. 341, titolo marginale e cpv. 2

H.

Irrinunciabili-tà 2

Abrogato

Art. 370 cpv. 4

4 Il committente deve dare avviso dei difetti in ogni caso entro due anni dalla consegna dell’opera o entro cinque anni dalla stessa se si tratta di una costruzione immobiliare; altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante eventuali difetti.

Art. 371 Abrogato

Art. 454, titolo marginale nonché cpv. 1 e 3

1 Abrogato

7. Eccezione di difetti nonostante la prescrizione 3

Abrogato

Art. 507 cpv. 5

5 Il diritto di regresso si prescrive in tre anni dal giorno in cui il fi-deiussore ha soddisfatto il creditore ed è venuto a conoscenza dell’identità del debitore principale, ma al più tardi dopo dieci anni dal momento in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore.

Art. 678 cpv. 4 Abrogato

Art. 760 Abrogato

Art. 864 cpv. 4 Abrogato

Art. 878 cpv. 2

2 I diritti di regresso dei soci tra loro si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si è avuta

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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

conoscenza del responsabile, ma al più tardi con il decorso di dieci anni dal pagamento.

Art. 919 Abrogato

Art. 1070 Abrogato

Art. 1071, titolo marginale e cpv. 2

2. Effetto dell’interruzione 2

Abrogato

Art. 1098 cpv. 1

1 In quanto non siano incompatibili con la sua natura, al vaglia cam-biario sono applicabili le disposizioni relative alla cambiale e concer-nenti:

...

la prescrizione (art. 1069 e 1071) ...

Art. 1143 cpv. 1 n. 18

1 Le disposizioni seguenti del diritto cambiario si applicano all'assegno bancario:

...

18. articolo 1071 sull'interruzione della prescrizione;

...

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

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Allegato (cifra II) Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: