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4. DISSERTAZIONE

4.6. Legge e realtà

L’ultima questione presa in considerazione all’interno di questo lavoro di tesi riguarda la comprensione di due aspetti legislativi, ovvero l’articolo 274 cpv. 2 CC e il mandato con i relativi compiti, in rapporto alla coniugazione della funzione di protezione del minore e di sostegno al genitore (sesto e ultimo obiettivo del lavoro di tesi).

4.6.1. Legittimità dell’intervento del curatore

La coniugazione della funzione di protezione e di sostegno alle figure genitoriali per quanto concerne il mandato di curatela educativa con i relativi compiti e l’articolo 274 cpv. 2 CC, viene individuato nella legittimità che essi conferiscono all’intervento del curatore. Questo aspetto viene ribadito in modo esplicito da parte di tutti e tre i Curatori: “Mi aiuta

nel senso che comunque è un articolo di legge (!) se non altro c’è qualcosa di scritto del perché si può arrivare a una sospensione. Non è una cosa che si inventa il curatore o l’ARP, ma è un articolo di legge”133. I compiti del mandato di curatela educativa, oltre a fornire una legittimità per l’operato del curatore, se chiari e dettagliati (“Sostenere i genitori

nelle relazioni personali con il figlio”134, vigilanza delle relazioni personali, ecc.), !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

129 Allegato 11: Intervista Curatore 3, pag. 12. 130 Allegato 9: Intervista Curatore 1, pag. 14. 131 Allegato 10: Intervista Curatore 2, pp. 11 – 12. 132 Allegato 9: Intervista Curatore 1, pag. 14.! 133 Allegato 10: Intervista Curatore 2, pag. 12. 134 Allegato 9: Intervista Curatore 1, pag. 15.

permettono una maggior comprensione da parte delle figure genitoriali della presenza del curatore educativo e del conseguente lavoro di protezione del minore e di sostegno alla famiglia, permettendo quindi in modo più efficace e razionale la coniugazione di tali funzioni: “Perché giustifica le tue azioni e il perché invadi la famiglia; fondamentalmente

quello che fai è invadere la famiglia, è un continuo doversi confrontare con il genitore. È chiaro che se hai un mandato che è ben specifico e comprensibile anche per il genitore, il perché tu sei così presente, il perché sei così pesante e potente, ha un fondamento”135. Per quanto concerne il tema della legalità degli interventi, così come l’irrompere all’interno di un nucleo familiare, credo sia interessante citare nuovamente un pensiero di Dante Ghezzi e di Francesco Vadilonga scritto all’interno del libro “La tutela del minore, Protezione dei bambini e funzione genitoriale”: essi infatti giustificano l’intervento all’interno del nucleo familiare, che potrebbe essere interpretato come una sorta di intrusione da parte dei soggetti coinvolti, proprio perché è giustificato dalla legge e perché è un atto riconosciuto dalla Comunità, la quale acconsente all’azione di soggetti competenti in termini sociali in favore della salvaguardia del minore136.

A differenza della minuziosità attribuita ai compiti dei mandati, quale caratteristica ottimale per la coniugazione della doppia funzione del curatore educativo (anche se non potrà mai essere esaustivo per il Curatore 2), alla legge viene riconosciuta la peculiarità di essere astratta nella sua formulazione: “È vero che non è scritto in dettaglio tutto quello che

potrebbe fare o no e cosa potrebbe portare alla sospensione del diritto di visita; fortunatamente non è esaustivo, perché se lo fosse sarebbe terribile”137. Secondo il Curatore 3 infatti la legge fornisce dei punti cardine con cui poter valutare, ad esempio la compromissione del benessere del minore, astraendo dunque dal singolo caso al fine di poterne inglobare infiniti; come abbiamo visto all’interno del capitolo sulla sospensione del diritto di visita, gli esempi proposti (che rappresentano solo una parte dei tanti casi presi in carico dai curatori) posseggono moltissime sfumature professionali e familiari. Il Curatore 2 a tal proposito afferma che all’interno dell’articolo di legge (art. 274 cpv. 2 CC) si può trovare un motivo della sospensione del diritto di visita e dunque, allo stesso tempo, la giustificazione della sua riattivazione: “La legge appunto stabilisce il perché si può arrivare

a una sospensione ed eventualmente anche cosa si deve fare per ritornare alla situazione precedente. Cioè se ai genitori viene tolto il diritto di visita, perché non si sono curati seriamente del figlio, se si riesce a fare in modo che riescano a curarsi seriamente del figlio, ecco questo è un presupposto per tornare alla riattivazione”138.

Come emerge in modo chiaro da parte del Curatore 1, questi due strumenti a carattere legislativo non aiutano il curatore ad organizzare l’intervento a favore della doppia funzione, esso infatti si rifà alle esperienze e agli insegnamenti avuti in passato dalla presa in carico di mandati: “Mi rifaccio all’esperienza, mi rifaccio all’etica, chiaramente un po’ alla !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

135 Allegato 9: Intervista Curatore 1, pag. 15.

136 Ghezzi Dante, Vadilonga Francesco (a cura di), Op. cit., 1996, pag. 11. 137 Allegato 11: Intervista Curatore 3, pag. 13.!!

mia morale. La legge e i compiti non danno un modo per coniugare le funzioni, ma sei tu in primis con la tua persona e con la tua professionalità e con il tuo modo di valutare le priorità”139 In relazione a quanto appena scritto, anche il Curatore 3, sembra aiutarsi indirettamente con l’esperienza di anni di lavoro, sostenendo che l’articolo di legge e il mandato (con i compiti) non permettono l’organizzazione operativa del lavoro del curatore. Al contrario, il Curatore 2, non sembra percepire una grande differenza in termini operativi, individuando l’adeguamento dei mandati come aiuto nella riduzione del gap tra legge e realtà: “Le circostanze cambiano, in ogni caso cambia la situazione e quindi appunto ci si

deve adeguare. La legge stessa prevede che il mandato di qualsiasi misura deve essere adeguato regolarmente secondo alle circostanze”140. Esso permette di aggiornare i compiti del mandato in rapporto alla situazione, rendendoli dunque attuali, precisi e legittimando nuovamente gli interventi del curatore; mediante i quali l’operatore può comprendere meglio l’impostazione del proprio intervento. Anche per quanto riguarda l’articolo di legge, il Curatore 2 sembra non percepire una grande discrepanza con la realtà professionale, individuando la soluzione nelle motivazioni della sospensione scritte nel dispositivo di legge, così come anche le ragioni per le quali essi verranno riattivati. È pur vero, secondo il mio punto di visita, che secondo il Curatore 2, l’articolo di legge permette di capire cosa bisogna fare per volgere alla riattivazione, ma non come, ovvero non secondo quale tipo di percorso e quali interventi, ai quali invece si cerca di trovare una risposta ripercorrendo le esperienze dei curatori.

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