2. Stato dell’arte
2.4 Legislazione emergente in materia di fake news
Previamente si rileva, da un lato, che le norme italiane vigenti delle quali si è trattato nel paragrafo 2.1, essendo anteriori all’era digitale, necessitano comunque di adattamento al nuovo contesto e, dall’altro, che l’imminente evento delle elezioni europee, che avranno luogo tra il 23 e 26 maggio 2019, in seguito al quale si chiarirà in che direzione si stia muovendo il sentimento politico dei cittadini
dell’Unione Europea, ha di recente aumentato l’interesse e l’attenzione
relativamente all’ambiente digitale ed alla diffusione delle fake e hate news. Per far fronte alle esigenze di una disciplina che si occupi dei disturbi dell’informazione in rete, in alcuni paesi europei infatti si sono formulate delle proposte legislative, come nel caso dell’Italia, oppure sono già entrate in vigore
delle norme, come nel caso della Germania e della Francia.
In Italia il 7 febbraio 2017 alcuni senatori, con il disegno di legge n. 2688, hanno proposto delle norme inalizzate a prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web ed incentivare l’alfabetizzazione mediatica.
In particolare, recependo gli indirizzi del Parlamento Europeo, relativamente ai
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media online e al giornalismo, hanno previsto l'introduzione nel codice penale dopo l'art. 656, di una nuova contravvenzione, l'art.656 bis riguardante la “Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare
l'ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche” e di due ulteriori
fattispecie, tramite l'inserimento degli articoli 265 bis e 265 ter riguardanti rispettivamente, l'uno, la “Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica “ e, l'altro, la “ Diffusione di
campagne d'odio volte a minare il processo democratico.” Per promuovere
l’ alfabetizzazione mediatica ed il conseguente uso critico dei media online nel75
disegno si prevedono dei programmi di formazione scolastica. Inoltre nel
documento sono presenti delle norme per coinvolgere e responsabilizzare i gestori
74 DDL. S. n. 2688 in materia di “ Disposizioni per la trasparenza sul web”.
75 L’acquisizione da parte degli utenti che operano in rete di quelle competenze e conoscenze che permettano loro l’utilizzo
delle piattaforme informatiche sui contenuti diffusi nel web e valutazione della loro attendibilità.
Successivamente, il 14 dicembre 2017, è stato presentato dal senatore Luigi Zanda il disegno di legge n. 3001, contenente norme generali in materia di social Network e per il contrasto della diffusione su Internet di contenuti illeciti e delle fake news , che prevedono speci ici adempimenti, responsabilità e sanzioni per i fornitori di servizi del web. Come illustrato nella relazione «l’obiettivo del provvedimento è 76 quello di limitare fortemente la pubblicazione e la circolazione di contenuti che con igurino delitti contro la persona e alcune altre gravi fattispecie di reato che potremmo de inire complessivamente come delitti contro la Repubblica. Questi ultimi vanno dall’istigazione a delinquere alla propaganda all’odio razziale, dai reati con inalità di terrorismo ai reati di frode e falsi icazione di documenti e comunicazioni informatiche. L’obiettivo è quello di indurre i fornitori di servizi di
social network a costruire sistemi, procedure ed organismi di
autoregolamentazione e controllo dei contenuti veicolati dalle proprie piattaforme, capaci di contrastare la pubblicazione di contenuti illeciti e di diminuire sensibilmente l’entità e la diffusione dei danni provocati da tali crimini.» 77
Quest’ultimo disegno si rifà alla recente normativa entrata in vigore in Germania il 1 ottobre 2017: la Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), legge contro l’ hate 78
speech e i post offensivi sui social network, che de inisce gli obblighi a carico del
fornitore di servizi nelle reti sociali, stabilendo le relative sanzioni in caso di mancata osservanza da cinquecentomila a cinque milioni di euro. Al provider, ad esempio Facebook, è richiesto di rimuovere o bloccare l’accesso a contenuti manifestamente illegali entro 24 ore e il contenuto illegale entro 7 giorni. La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2018.
Anche la Francia il 22 dicembre 2018 ha approvato la Loi N. 2018-1202 , legge relativa alla lotta contro la manipolazione dell’informazione che obbliga gli 76 DDL. S. n. 3001, in materia di “Norme generali in materia di social network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news”.
77 Comunicato alla Presidenza il 14 dicembre 2017 in prefazione al DDL. S. n. 3001. 78 Tr. it.: Legge di imposizione in rete.
operatori delle piattaforme online, la cui attività supera un certo numero di connessioni sul territorio francese, nei tre mesi precedenti le elezioni , a fornire agli utenti informazioni chiare e trasparenti sui soggetti che divulgano notizie relative ad un dibattito di interesse generale, e ad indicare l’importo della remunerazione ricevuta in cambio della promozione effettuata, sanzionando gli inadempienti con un anno di reclusione e sanzioni ino a 75.000 €.
In ine negli Stati Uniti, dove hanno già avuto luogo le elezioni presidenziali e sono scoppiati degli scandali relativi all’uso dei dati degli utenti delle piattaforme online, si è legiferato con riferimento ai social network ed in generale ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica sottoposti alla giurisdizione americana, ma sotto un diverso pro ilo. Con l’introduzione del CLOUD Act si è disciplinato l’accesso ai dati 79 personali in possesso dei provider, introducendo l’obbligo per gli stessi di conservare, eseguire il backup o divulgare ad agenzie governative (es. FBI), qualora necessario, le registrazioni o altre informazioni in loro possesso, siano esse localizzate all’interno o all'esterno degli Stati Uniti. Tale tendenza si dimostra antitetica rispetto alle direttive europee in materia di protezione dei dati personali.