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La legislazione regionale in materia di finanza di progetto

A seguito della riforma del titolo V della nostra Costituzione, attuata con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, ce ha comportato una rivisitazione della distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, molte Regioni hanno legiferato anche con riferimento alla finanza di progetto, nell‟ambito di più ampi provvedimenti in materia di lavori pubblici.

È opportuno premettere che nella nuova impostazione vengano elencate le materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, 2 Cost.), quelle di compe- tenza concorrente Stato/Regioni (art. 117, 3 Cost.) e viene riservata alle Regioni la competenza residuale su ogni altra materia che non rientra nelle prime due catego- rie (art. 117, 4 Cost.).

Per ciò che riguarda il project financing, si è ritenuto di poterlo inglobare nell‟ambito dei “lavori pubblici” che, non essendo espressamente previsti nel nuovo testo, potrebbero essere in parte ricondotti alla materia “grandi reti di tra- sporto e di navigazione” (rientrante nella competenza concorrente), in parte nella competenza residuale delle Regioni.

In proposito la giurisprudenza, più precisamente il Giudice delle Leggi387 ha chiarito che: «la mancata inclusione dei lavori pubblici nella elencazione dell’art.

117 Cost. […] non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. Al contrario, si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale af- feriscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti […]».

Va d‟altra parte considerato che la “tutela della concorrenza” è attribuita in esclusiva allo Stato (art. 117, 2 lett. e), ritenendosi più che una “materia” in senso proprio, una finalità perseguibile in maniera trasversale nei più vari settori, anche in quelli riservati formalmente alla competenza regionale.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve trarre la conclusione che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato tutti gli aspetti della finanza di progetto attinenti ai meccanismi concorrenziali, in primo luogo le modalità di scelta del concessionario e le problematiche ineranti alle posizioni del promotore.

Mentre residuerebbe alle Regioni la competenza per quanto riguarda i profili non attinenti alle materie di competenza concorrente, né coinvolgenti profili con- correnziali. Premesso tutto ciò, si enumerano una serie di interventi in materia di finanza di progetto, che possono facilmente essere inquadrati nella cornice norma- tiva regionale.

In particolare, il Friuli Venezia Giulia ha adottato la legge regionale n. 20/1999 - «Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il soste-

gno dell’impresa e dell’occupazione, nonché per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi», cui è seguita la legge regionale n.

14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici”.

Dalla normativa succitata, per quanto riguarda il project financing, emerge uno strumento che richiama il meccanismo previsto dalla legge quadro e successi- ve modifiche, in cui viene evidenziato lo “studio di fattibilità” come perno dell‟operazione finanziaria; inoltre è attuata una semplificazione dei requisiti tec- nici, finanziari ed organizzativi richiesti ai partecipanti alla gara per l‟affidamento di concessione dei lavori pubblici.

387

Peculiare è la previsione della possibilità concessa al concedente di obbligare il concessionario al versamento di una parte dei profitti qualora gli introiti siano elevati per la presenza di un‟utenza molto ampia.

Sotto il profilo più strettamente finanziario, è consentito alla Regione di fi- nanziare le opere pubbliche attraverso il ricorso a prestiti obbligazionari, mediante l‟emissione di Buoni Ordinari Regionali.

La Regione Puglia ha dettato con la legge regionale n. 13/2001 le «Norme

regionali in materia di opere e lavori pubblici», sottolineando espressamente

l‟opportunità di un coinvolgimento dei privati nella fase dell‟iniziativa delle opere di interesse pubblico, appositamente individuate dalle Amministrazioni competen- ti ed inserire negli strumenti di programmazione, anche a seguito di richiesta dei privati stessi.

La Regione Sicilia, con la legge regionale n. 7/2002 «Disciplina degli appalti

di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi», non ha mancato di

prevedere «l’inserimento di articoli in materia di finanza di progetto» (art. 29), consentendo la realizzazione dei lavori pubblici e di pubblica utilità mediante la finanza di progetto, nel rispetto dei principi della concorrenza e delle previsioni della stessa legge.

È poi stato istituito un “Nucleo tecnico per la finanza di progetto” presso la Presidenza della Regione, che svolge anche attività di coordinamento dei progetti con le risorse del POR e gli accordi di programma quadro388.

La Regione Veneto, nel disciplinare la materia dei lavori pubblici con la leg- ge regionale n. 27/2003 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di in-

teresse generale e per le costruzioni in zone classificate sismiche», dedica all‟isti-

tuto in questione tutto il Capo IV.

In particolare, l‟art. 44 si occupa delle “procedure di realizzazione”, mentre il successivo art. 45 disciplina il «Nucleo regionale di valutazione e verifica degli

investimenti pubblici» evidenziandone il ruolo di supporto alla giunta Regionale

per la valutazione di fattibilità delle proposte di finanza di progetto.

388

Cfr. Legge regionale n. 32/2000 «Disposizioni per l‟attuazione del POR 2000-2006 e di riordi- no dei regimi di aiuto alle imprese».

Se si tratta di interventi di pubblica utilità rientranti nella competenza regio- nale, la Giunta può individuare i promotori avvalendosi delle procedure di eviden- za pubblica di cui si avvale per la scelta del contraente.

Si sottolinea, inoltre, la realizzazione delle opere interessate dagli interventi in questione mediante il ricorso a contratti di concessione di lavori pubblici, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori, secondo il “criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Infine si rinvia al regolamento per la disciplina, tra l‟altro, del rapporto con il promotore, nonché dello svolgimento della concessione, delle tariffe da applicare.

Altre Regioni, pur non disciplinando espressamente l‟istituto del project fi- nancing, ne hanno previsto l‟applicazione nel disciplinare appositi interventi setto- riali riguardanti la realizzazione di opere di interesse pubblico.

Dall‟esame dei primi interventi normativi regionali in materia di finanza di progetto emerge una disciplina alquanto uniforme che riproduce sostanzialmente quanto previsto a livello nazionale, salvo qualche aspetto di dettaglio, comunque in linea con la complessa impalcatura dell‟operazione in precedenza esaminata.

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