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Lettera avvocatura settembre 2018, Consegna PEC e Postacert lettera

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

14) Lettera avvocatura settembre 2018, Consegna PEC e Postacert lettera

Alla cortese attenzione dell’Ill.mo Avvocato Generale dello Stato pro tempore dell’Ill.mo Avvocato Generale Aggiunto dello Stato p.t.

degli Ill.mi Vice Avvocati Generali dello Stato p.t.

dell’Ill.mo Segretario Generale p.t.

dello Spett.le Consiglio degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato dello Spett.le Comitato Consultivo dello Spett.le Ufficio Trat. Econ. e quiescenza degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato dello Spett.le Ufficio I – Affari Generali e personale dello Spett.le Ufficio VIII

– Liquidazione e recupero onorari dell’Avvocatura dello Stato Via dei Portoghesi 12, C.A.P. 00186, Roma

Ill.mi Avvocati e Procuratori dello Stato, Egregi responsabili e funzionari degli Uffici Amministrativi,

il sottoscritto DOTT. VALERIO STOMEO, avendo svolto la pratica forense presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di LECCE, nel periodo ricompreso tra il 08 APRILE 2016 e il 27 OTTOBRE 2017, con la presente lettera intende sollecitare formalmente l’attuazione del disposto dell’articolo 9, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. con mod.i dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nella formulazione vigente dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2017.

Chiedo infatti che venga disposta celermente l’attivazione della procedura di valutazione comparativa, prevista dalla suddetta disposizione normativa per l’erogazione delle borse di studio destinate a coloro che hanno iniziato o svolto, parzialmente o interamente, la pratica forense presso le sedi dell’Avvocatura erariale negli anni 2015, 2016 e 2017.

Effettuo tale comunicazione nella consapevolezza che con l’art. 1, comma 486 della Legge finanziaria per l’anno 2018 è stata disposta la soppressione della disposizione legislativa sopra menzionata. Tuttavia, la legge finanziaria non ha previsto la retroattività di tale abrogazione, e di conseguenza non prevede nemmeno la retroattiva soppressione delle borse di studio destinate ai praticanti dell’Avvocatura dello Stato.

Poiché l’articolo 11, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (“Disposizioni sulla legge in generale”) afferma che «La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo», e poiché l’art. 9, comma 4, secondo periodo del D.L. n. 90/2014, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2017, non stabilisce entro quale limite di tempo l’Avvocatura dello Stato debba avviare la procedura comparativa dallo stesso prevista per l’erogazione delle borse di studio, ne consegue che l’abrogazione della sopra menzionata disposizione del D.L. n. 90/14, ovvero la soppressione delle borse di studio, potrebbe trovare applicazione, al più, avverso coloro che abbiano intrapreso la pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato a partire dall’anno 2018.

Di conseguenza, le norme che prevedono le borse di studio nominate in precedenza continuano ad applicarsi a chi ha iniziato la pratica forense presso le sedi dell’Avvocatura

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erariale negli anni 2015, 2016 e 2017. Tale fondo era evidentemente rivolto a favorire accessi ancor più qualificati al relativo organico di riferimento, in piena coerenza con l’obiettivo di razionale gestione delle risorse a disposizione. La recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 236/2017 (punto 9.6.4, considerato in diritto) ha poi confermato la piena legittimità costituzionale della disposizione, oggetto di censura da parte di diversi T.A.R. a seguito dei ricorsi proposti dal personale togato dell’Avvocatura. Dunque, la disposizione normativa avrebbe dovuto trovare applicazione da parte dell’Avvocatura erariale fin dal 1° gennaio 2015;

malgrado ciò, ad oggi non risultano attivate né la procedura né determinati i criteri per il riparto delle somme di tali borse.

Deve a tal proposito rilevarsi che, all'istanza inviata tramite P.E.C. il 2 dicembre 2016, e realizzata di concerto tra i praticanti firmatari delle Avvocature dello Stato dell'Aquila, Bari, Catanzaro, Catania, Lecce, Milano, Napoli, Perugia, Roma, Salerno, Trieste e Venezia, in cui veniva già allora esortata l'attuazione delle previsioni normative di cui alla L. 114 del 2014 relative alla predisposizione di borse di studio, il Segretario Generale pro tempore replicava, con email via P.E.C. del 22/06/2016, che l’applicazione della suddetta disciplina avrebbe richiesto il preventivo “(…) esame della documentazione prescritta dall’art. 6 del Regolamento sulla esazione e ripartizione delle competenze professionali, adottato con d.

P.C.M. del 29 febbraio 1972, e la verifica contabile delle somme riscosse a titolo di competenze professionali e versate in Tesoreria nel 1° e 2° quadrimestre del 2015 dalle Avvocature distrettuali e da questa Avvocatura Generale (…) ai fini dell’inoltro al D.R.G.S. presso il M.E.F delle richieste di riassegnazione delle somme a tale titolo introitate ai pertinenti capitoli di spesa (…)” ed una volta quantificata la quota complessiva del 25% “(…) chiedere l’istituzione del nuovo capitolo di spesa nello stato di previsione del M.E.F., Centro di Responsabilità 9 ‘Avvocature dello Stato’ dedicato al finanziamento delle borse di studio”.

Ebbene, tale capitolo di spesa risulta ad oggi essere istituito nello stato di previsione del M.E.F.

per l’Avvocatura dello Stato, come riscontrabile anche dalla Tab. 2 delle Note integrative alla Legge di Bilancio 2018-2020, ove è specificato che “La categoria economica Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private si riferisce alle borse di studio assegnate per lo svolgimento della pratica forense presso ''Avvocatura dello Stato”. A tale fine è stato istituito il nuovo capitolo di spesa 4440 suddiviso nei piani di gestione 1 e 2.

Nel piano di gestione 1, secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del D.L. 90/2014, sono stanziate il 25 per cento delle somme che si prevede di ottenere dal recupero delle spese legali a carico delle controparti, nelle ipotesi di sentenza favorevole, per essere destinate alle borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Per quanto concerne il piano di gestione 2 del capitolo 4440, lo stanziamento previsto di bilancio si riferisce alle quote da destinare a borse di studio per la pratica forense svolta negli anni pregressi” (pag. 246). Lo stanziamento indicato ammonta ad una somma pari a 2.183.491 euro per il 2018, 1.000.000 per il 2019 e 1.000.000 per il 2020.

Peraltro, si è appreso formalmente dai Vostri stessi Spett.li Uffici dell’avvenuto riparto delle somme tra Avvocati e Procuratori dello Stato ai sensi dell’art. 9, comma 4 primo periodo e comma 5 primo periodo, del D.L. n. 90/2014, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2017, per i tre quadrimestri dell’anno 2015, in riferimento alle sentenze depositate

nell’intervallo temporale 25 giugno 2014 - 31 dicembre 2015. A seguito della ricezione delle suddette informazioni, si è appreso che l’importo di tali somme ammonta ad Euro 931.352,18.

Di conseguenza, poiché ai sensi dell’art. 9 del summenzionato decreto, nella formulazione vigente fino al 2017, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra Avvocati e Procuratori dello Stato, mentre un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studioper lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, ne consegue che devono, ad ora, essere destinate per le borse di studio in favore di chi ha svolto tale pratica nell’anno 2015, somme per un importo non inferiore ad Euro 465.676,09. Si ritiene altresì che dovrà procedersi analogamente, destinando le somme corrispondenti nella percentuale prevista dalla Legge, per gli anni 2016 e 2017.

E’ di tutta evidenza che tali somme non possano ricevere arbitrariamente altra destinazione o riconfluire nella retribuzione accessoria del personale togato (Avvocati dello Stato e Procuratori dello Stato) o non togato dell’Avvocatura, pena l'insorgere di profili di responsabilità amministrativa, erariale e potenzialmente anche penale.

Per quanto riguarda il periodo che va dall’1° gennaio al 31 dicembre 2016, si è a conoscenza che hanno svolto la pratica forense presso le sedi dell’Avvocatura dello Stato un numero pari a 472 laureati in Giurisprudenza, da ritenersi soggetti legittimati ad essere ricompresi nella procedura di valutazione comparativa per il riparto delle borse di studio per il rispettivo periodo di competenza. I praticanti dell’anno 2016 sono così suddivisi:

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, 7 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, 25 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, 5 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, 4 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, 20 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, 4 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, 3 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, 37 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, 26 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, 18 praticanti; - presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, 13 praticanti;

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- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, 11 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, 26 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, 15 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, 18 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, 42 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, 12 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, 5 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, 9 praticanti;

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- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, 16 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, 12 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, 10 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, 4 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, 11 praticanti; - presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, 19 praticanti; - presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato a Roma, 100 praticanti.

Per quanto riguarda il periodo che va dall’1° gennaio al 31 dicembre 2017, si è a conoscenza che hanno svolto la pratica forense presso le sedi dell’Avvocatura dello Stato un numero pari a 278 laureati in Giurisprudenza, da ritenersi, al pari dei praticanti citati in precedenza, soggetti legittimati ad essere ricompresi nella procedura di valutazione comparativa per il riparto delle borse di studio per il rispettivo periodo di competenza. I praticanti dell’anno 2017 sono così suddivisi:

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, 11 praticanti; - presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, 24 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, 6 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, 10 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, 19 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, 7 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, 2 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, 32 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, 24 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, 18 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, 9 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, 9 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, 16 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, 15 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, 16 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, 54 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, 16 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, 5 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, 8 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, 16 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, 11 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, 6 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, 5 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, 9 praticanti; - presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, 13 praticanti; - presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato a Roma, 100 praticanti.

Per maggior completezza d’informazione, si ritiene opportuno riportare che esattamente in data 31 dicembre 2017, ovvero il giorno prima dell'abrogazione non retroattiva della disciplina delle borse di studio, hanno iniziato la pratica forense presso le sedi dell’Avvocatura dello Stato un numero pari a 257 laureati in Giurisprudenza. I praticanti che hanno iniziato il tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione forense, presso le sedi dell’Avvocatura erariale, in data 31/12/2017 sono così suddivisi:

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, 11 praticanti; - presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, 29 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, 6 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, 8 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, 14 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, 7 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, 2 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nessuno;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, 11 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, 13 praticanti; - presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, 9 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, 6 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, 2 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, 10 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, nessuno;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nessuno;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, 6 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, 5 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nessuno;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, 10 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, nessuno;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, nessuno;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, 3 praticanti;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, nessuno;

- presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, 5 praticanti; - presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato a Roma, 100 praticanti.

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Pertanto, una volta compiuti tutti gli adempimenti amministrativo-contabili già menzionati dal Segretario Generale nel 2016, non sono note ulteriori ragioni che ostino affinché i Vostri Spett.li Uffici diano celermente comunicazione della disciplina specifica definita per il riparto delle somme a titolo di borse di studio, ed il conseguente celere avvio delle procedure di valutazione comparativa tra i soggetti interessati che dichiareranno di volervi aderire.

Si richiede pertanto che gli Spett.li Uffici destinatari ed i dirigenti preposti provvedano, nel quadro delle rispettive competenze, a svolgere i summenzionati adempimenti, o a fornire i necessari chiarimenti in merito entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente.

Si prega di inviare l’eventuale risposta alla presente lettera o eventuali altre comunicazioni al seguente indirizzo email: [email protected]

Certi della Vostra disponibilità, si resta in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, si porgono

Distinti saluti.

17/9/2018

Dott. Valerio Stomeo

Pagina 1 di 1

Data: 17 settembre 2018, 12:24:38

Da: PEC Valerio Stomeo | STMVLR91A28E815Q | MAIL [email protected] <[email protected]>

A: [email protected] Oggetto: Lettera per l'Avvocatura Generale dello Stato Allegato: Lettera.pdf (237.9 KB)

Egregi Signori, invio, in allegato alla presente email, una lettera indirizzata ai seguenti Ill.mi e Spett.li Organi, Cariche ed Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato: l'Ill.mo Avvocato Generale dello Stato pro tempore, l'Ill.mo

Avvocato Generale Aggiunto dello Stato p.t. , gli Ill.mi Vice Avvocati Generali dello Stato p.t., l’Ill.mo Segretario Generale p.t., lo Spett.le Consiglio degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato, lo Spett.le Comitato Consultivo, lo Spett.le Ufficio Trat. Econ. e quiescenza degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato, il Vostro Spett.le Ufficio e lo Spett.le Ufficio VIII - Liquidazione e recupero onorari.

Vi ringrazio in anticipo per la consegna della lettera allegata alla presente email ai rispettivi destinatari.

Ringrazio inoltre il Vostro Spett.le Ufficio e tutti gli Ill.mi e Spett.li Destinatari della lettera allegata alla presente email per gli adempimenti che ognuno compirà, nei limiti delle proprie competenze e dei propri poteri, e per le eventuali comuinicazioni che ognuno mi fornirà, in risposta alle mie richieste.

Porgo inoltre a Voi ed a ciascuno degli Ill.mi e Spett.li Destinatari della lettera i miei più distinti saluti.

Serial ID : gen-02-2019 19:14:07 C90A5AD7.009B88A1.E70F8D55.E5C007EA.posta-certificata@legalmail.it

1) R.D. n. 1611_33, art. 21

15) Risposta terza istanza accesso Uff. Tratt. econ. e quiesc.

1) R.D. n. 1611_33, art. 21

16) Estratto Bozza intimazione art. 328 c. 2 cp

Estratto della bozza di intimazione, ai sensi dell’articolo 328 comma secondo del Codice Penale, concernente la situazione dei praticanti dell’Avvocatura dello Stato dell’anno 2015, in riferimento alla situazione delle borse di studio

Quale data di conoscenza, da parte dell’Avvocatura, delle somme da destinare, per l’anno 2015, per il 50 per cento ad Avvocati e Procuratori dello Stato, e per un ulteriore 25 per cento alle borse di studio per coloro che hanno svolto la pratica in tale anno, e quindi quale data a partire dalla quale decorre il termine di 30 giorni per attivare la procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione delle borse di studio per i suddetti praticanti, deve essere considerato, al più tardi, il 20 marzo del 2018. In tale data, infatti, è stato emanato, da parte del Segretario Generale dell’Avvocatura erariale, il provvedimento amministrativo n. 148162, con il quale, in risposta ad una istanza di accesso civico generalizzato presentata il 20 febbraio dello stesso anno dal Dott. Valerio Stomeo, veniva comunicato che l’integrale importo delle somme ripartite tra Avvocati e Procuratori dello Stato nei tre quadrimestri dell’anno 2015 ammonta ad Euro 931.352,18. Dunque, in tale data è certo che l’Avvocatura disponesse delle informazioni, ed avesse svolto gli adempimenti contabili necessari per procedere all’adempimento del disposto di cui al D.L. 90/2014 in relazione alle borse di studio, ancorché sia ampliamente presumibile che tale situazione sussistesse ben prima della data del 20 marzo 2018, già in un momento antecedente la materiale ripartizione delle somme di cui si discute al personale togato per l’anno 2015.

Di conseguenza, il procedimento per attivare la procedura per l’erogazione delle borse di studio in favore dei praticanti dell’anno 2015 avrebbe dovuto essere completato, con provvedimento espresso che determinasse l’attivazione della suddetta procedura, al più entro la data del 19 aprile del 2018! Quindi, l’Ufficio Legale dello Stato ha accumulato un ingiustificato ritardo, certo, di almeno sei mesi, ma quasi certamente superiore!

1) R.D. n. 1611_33, art. 21

17) Intimazione art. 328 c.2 c.p. Avvocatura

Alla cortese attenzione dell’Ill.mo Avvocato Generale dello Stato pro tempore dell’Ill.mo Avvocato Generale Aggiunto dello Stato p.t.

degli Ill.mi Vice Avvocati Generali dello Stato p.t.

dell’Ill.mo Segretario Generale p.t.

dello Spett.le Consiglio degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato dello Spett.le Comitato Consultivo dello Spett.le Ufficio Trat. Econ. e quiescenza degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato dello Spett.le Ufficio VIII – Liquidazione e recupero onorari dell’Avvocatura

dello Stato Via dei Portoghesi 12, C.A.P. 00186, Roma

Intimazione ai sensi dell’articolo 328, comma secondo, Codice Penale e

Segnalazione di possibile responsabilità disciplinare e amministrativocontabile, nonché di possibile elemento negativo di valutazione della performance individuale, a carico dei dirigenti e dei funzionari inadempienti, e di possibili profili risarcitori a carico dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, nono comma e dell’articolo 2-bis della Legge 9 agosto 1990, n. 241, per violazione dell’articolo 2, primo e secondo comma, della medesima legge

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