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Alla lettera e-bis), del comma 1, dell’articolo 67 della legge regionale 6 agosto 1999, n

Nel documento Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (pagine 63-66)

DISPOSIZIONI FINALI

22. Alla lettera e-bis), del comma 1, dell’articolo 67 della legge regionale 6 agosto 1999, n

14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), come modificato dall’articolo 106, comma 1, lettera c),

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numero 3), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), dopo le parole: “il trasferimento,” sono inserite le seguenti: “il subingresso nell’attività,”.

23. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 57, al comma 2, lettera d) le parole “e comunque nel rispetto delle dimensioni del lotto minimo” sono soppresse;

b) il comma 1 dell’articolo 65 è sostituito dal seguente:

“1. In attesa dell’approvazione del Testo Unico in materia urbanistica ed edilizia i comuni possono adottare i PUCG di cui al titolo III, capo I in alternativa alla pianificazione urbanistica secondo la legislazione statale e regionale previgente.”.

24. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) è inserito il seguente:

“2.1 Ai fini dell’individuazione dei criteri di cui al comma 2, si tiene conto in particolare di:

a) interventi da realizzarsi in ambiti territoriali caratterizzati da processi di degrado ambientale, sociale e abitativo;

b) una consolidata esperienza da parte dei beneficiari del finanziamento nell’ambito dei percorsi riabilitativi finalizzati all’autonomia, al recupero e all’inserimento sociale e lavorativo di soggetti che si trovano in situazione di particolare disagio economico, familiare e psico-fisico.”.

25. Alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è così sostituito: “Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici”;

b) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole “le aree ad alta vocazione vitivinicola, olivicola e per i prodotti agroalimentari” sono aggiunte le seguenti: “o artigianali”;

c) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole “ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari” sono aggiunte le seguenti: “o artigianali”;

d) all’articolo 3, comma 2, lettera a), dopo le parole “dei prodotti olivicoli e dei prodotti agroalimentari” sono aggiunte le seguenti: “o artigianali”;

e) all’articolo 13:

1) la rubrica è così sostituita: “Clausola sospensiva dell’efficacia e finanziamenti”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed eurounitaria, finanziamenti concessi ai sensi della presente legge possono essere cumulabili con quelli previsti da altre leggi statali e regionali compresi quelli di cui al comma 1, articolo 109 della l.r. 22/2019 con riguardo al sostegno alle forme aggregative tra imprese commerciali.”.

26. Alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 1 dopo le parole “e al fine di valorizzare” sono aggiunte le seguenti: e promuovere”;

b) dopo il comma 3 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Il regolamento di cui al comma 1 prevede che i soggetti promotori possono presentare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

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3 ter. La struttura regionale competente effettua le verifiche relative alle dichiarazioni sostitutive.”;

c) al comma 2 dell’articolo 4 dopo le parole “del settore agricolo interessato,” sono inserite le seguenti: “le attività tradizionali, gli artigiani, le attività ricettive,”;

d) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2:

1.1 alla lettera b) le parole “e l’adeguamento” sono sostituite dalle seguenti:

“l’adeguamento e il funzionamento”;

1.2 dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

“b-bis) per la promozione, attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e mostre mercato;

b-ter) per azioni informative e di educazione alimentare;

b-quater) per la pubblicazione di cataloghi e la realizzazione di siti web.”;

2) al comma 4, dopo le parole “produttrici di prodotti agroalimentari” sono inserite le seguenti: “o artigianali”.

27. L’articolo 9 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Sportelli per la famiglia)

1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell’ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l’accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari. Gli sportelli ascoltano i bisogni espressi dai nuclei familiari e li orientano verso i servizi territoriali più appropriati, con particolare attenzione agli aspetti sociali, psicologici e legali.

2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende sanitarie locali (ASL) e degli altri enti pubblici che svolgono attività d'interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia. Gli sportelli si interfacciano costantemente con i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio al fine di aggiornare i collegamenti alle banche dati e ai siti internet di utilità per le famiglie e il materiale esplicativo e divulgativo cartaceo.

3. Le forme di coordinamento tra i servizi regionali e gli sportelli di cui al comma 1, finalizzate all'erogazione dei benefici di cui alla presente legge, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.”.

28. L’articolo 16 bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) è così sostituito:

“Art. 16-bis

(Segretariato generale della Giunta regionale)

1. Il Segretario generale della Giunta regionale di cui all’articolo 11, comma 1-bis, svolge sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo le funzioni finalizzate ad assicurare l’integrazione della gestione amministrativa.

2. Il regolamento di organizzazione individua le specifiche competenze in attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.”.

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29. Le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore

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