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Limiti numerici alla installazione di apparecchi

A fronte di quanto previsto dalla c.d. Legge di stabilità 2011 – L. 13 Dicembre 2010, n.

220 – il decreto direttoriale AAMS, Prot. n. 2011/30011/giochi/UD, del 27 Luglio 2011 ha individuato i nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativi da applicarsi ai fini del contingentamento degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, co. 6, lett. a) e b) del TULPS, all’interno delle tipologie di esercizi commerciali in cui è ammessa la raccolta del gioco attraverso gli apparecchi di cui sopra.

All’interno del summenzionato decreto sono riassunti i capisaldi del contingentamento degli apparecchi ADI; il decreto del 27 Luglio 2011“… sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonché dal comma 2 dell’articolo 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010 ” (art.7 co. 1).

L’inciso “… con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS ….” mantiene in vigore le prescrizioni in ordine agli apparecchi di altre tipologie che pertanto rimangono immutate:

- Apparecchi dell’articolo 110, comma 7 a) del TULPS;

- Apparecchi dell’articolo 110, comma 7 c) del TULPS;

- Apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM). Questi apparecchi sono:

1. Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo.

2. Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (“juke box”).

3. Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:

calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari.

4. Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi (freccette) e apparecchi similari.

5. Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides”

e apparecchi similari.

6. Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.

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Restano in vigore le disposizioni di seguito elencate:

I. Art. 3, comma 3, del decreto del 27 ottobre 2003 che impone per i bar, i ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi (Corner), i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili <<(…) l’offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l’installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all’articolo 110, commi 6 (…)>>, pertanto in tali punti di vendita è necessaria l’installazione di almeno un apparecchio senza vincita in denaro, rilevando in tale categoria sia i

“comma 7” sia quelli elettromeccanici e meccanici (AM).;

II. Permane l’obbligo di mantenere non contigue le tipologie di apparecchi aventi vincita in denaro rispetto alle altre, per i punti di vendita non aventi l’offerta di gioco come principale;

III. Permane l’obbligo di predisporre aree separate per gli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 TULPS e di cui alle altre tipologie previste dalla legge per i punti di vendita aventi attività esclusiva di offerta di gioco pubblico (sale giochi, sale scommesse, sale bingo, sale dedicate, negozi di gioco).

IV. Per le sale da gioco autorizzate ex art. 86 resta in vigore l’art.2, comma 3, del Decreto Direttoriale del 18/01/2007; tale disposizione va letta espungendo dal testo le parole “6 o”, ovvero, << è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110 co. 7, del Tulps ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita …>>, con la conseguenza che mentre in precedenza era possibile installare ogni 5 mq in alternativa tra loro, un apparecchio del comma 6 A o un apparecchio del comma 7, adesso sarà possibile installare ogni 5 mq cumulativamente sia un apparecchio del comma 6 sia un apparecchio del comma 7.

Allo scopo di fornire un quadro completo ed esaustivo della disciplina del contingentamento, il nuovo decreto del 27 Luglio 2011, fermo restando l’obbligo del possesso delle licenze ex art. 86 e/o 88 del TULPS in capo al titolare dell’esercizio commerciale e, opera una nuova classificazione dei punti di vendita (PV) individuandone quattro principali categorie:

10 1) PV con attività di gioco esclusiva:

a) agenzie di scommesse;

b) negozi di gioco di cui all’art.38 co. 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d.

Bersani) nonché di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (c.d. Giorgetti);

c) sale bingo;

d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del TULPS (c.d. sale dedicate comma 6);

e) sale giochi

2) PV assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva autorizzati anche alla somministrazione di alimenti e di bevande:

Trattasi di esercizi assimilabili, appunto, a quelli con attività di gioco esclusiva, ma all’interno dei quali, oltre alla raccolta di gioco, è autorizzata anche, in via accessoria, la somministrazione di alimenti e di bevande.

Per questa tipologia di punti vendita, sono necessarie le seguenti precisazioni:

- dall’insegna deve risultare chiaramente la destinazione commerciale all’attività di gioco e, l’eventuale riferimento all’attività di somministrazione, non deve risultare autonoma rispetto all’attività di gioco;

- l’accesso all’area di somministrazione deve avvenire dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco;

- l’area di somministrazione non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;

- l’attività di somministrazione deve avvenire esclusivamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.

Si precisa che per l’attività subvalente di somministrazione occorre la SCIA.

3. PV di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici:

a) Punti di vendita di cui all’art.38 co. 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n.223;

b) Rivendite tabacchi e Ricevitorie lotto.

4. PV in cui si svolge attività diversa dal gioco:

a) Bar ed esercizio assimilabile;

b) Ristorante ed esercizio assimilabile;

c) Stabilimento balneare;

d) Albergo o esercizio assimilabile;

e) Edicole;

f) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del TULPS., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

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Di seguito si riporta l’analisi dei parametri numerico quantitativi individuati nel nuovo decreto in materia di contingentamento:

Condizione minima di installabilità: trattasi della riserva di una superficie minima di ingombro pari ad almeno 2 mq per ogni singolo apparecchio AWP, da applicarsi in tutte le tipologie di esercizi autorizzati; tale superficie minima di ingombro è pertanto da considerare come l’area effettiva nella quale è compreso l’apparecchio e lo spazio antistante necessario ad un corretto accesso al gioco. Si tratta di una prescrizione finalizzata ad evitare l’allocazione indiscriminata di apparecchi nei punti di vendita e a i rendere più agevoli i controlli relativi alla presenza dei nulla osta. il numero di apparecchi installabili, sia AWP che VLT, è da calcolarsi in considerazione della tipologia di punto di vendita e delle dimensioni di questo. Si precisa che la superficie oggetto di calcolo ai fini dei contingentamento limiti numerico quantitativi non è quella complessiva del punto di vendita, ma quella al netto di magazzini, depositi, locali di lavorazione (cucina o laboratori), uffici e servizi (bagni), fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita.

Sull’argomento è allegata al presente documento una tabella che illustra graficamente le nuove disposizioni di cui al decreto AAMS del 27 Luglio 2011.

Tenuto conto della possibilità che tra le categorie individuate dal decreto sia possibile che un punto di vendita abbia natura “mista” potendo rientrare in diverse categorie ( es. bar che è anche corner; albergo che ha anche la licenza per bar o per ristorante; bar che ha anche la rivendita tabacchi; ecc.) è fissato il principio secondo il quale deve essere preferita l’offerta maggiore possibile di gioco pubblico: <<Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l’installazione del maggior numero di apparecchi>>.

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