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CAPITOLO II LA DISCIPLINA

1. PRESUPPOSTI FORMALI E SOSTANZIALI DELLE

1.8. Limiti personae rationae

Esiste una categoria di soggetti che godono di una particolare tutela verso le intercettazioni.

La normativa prevista all’art 68 secondo e terzo comma della Costituzione, riconosce tale privilegio ai senatori e deputati di non essere soggetti a controlli telefonici senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza.

L’art 10 comma 1 lettera a) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europee, ratificato con l. 3 maggio 1966 n. 437 riconosce il privilegio ad essere tutelati dalle intercettazioni, i membri del Parlamento europeo nelle stesse condizioni riconosciute ai Parlamentari nazionali.

ingovernabile e risulterebbe addirittura inapplicabile buona parte della sua disciplina”)

Anche G.UBERTIS, La ricerca della verità giudiziale, p.18, p.33, V.GREVI, Prove, p.193 s.

All’art 96 della costituzione prevede l'irresponsabilità del capo dello Stato per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, fatta eccezione per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.

Nel procedimento che ha ad oggetto i reati previsti dall’art 96, sarà riconosciuta la medesima tutela nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei ministri e di altri membri del Parlamento, a condizione che la camera competente non abbia autorizzato (art 5 e 10 della l.16 gennaio 1989, n 1), salvo nel caso siano colti nell’atto di compiere uno dei delitti menzionati nella seconda parte dell’art 343 comma 3 del codice di procedura penale.

Il pubblico ministero dovrà richiedere l’autorizzazione a procedere secondo l’art 334 c.p.p. “entro 30 giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona”. La richiesta dovrà essere effettuata prima di procedere a giudizio immediato, rinvio a giudizio, decreto di condanna o decreto di citazione a giudizio.

Nei casi di arresto in fragranza, per delitto colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce pena all’ergastolo, reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni (art 380 c.p.p) il pubblico ministero richiederà l’autorizzazione a procedere immediatamente prima dell’udienza di convalida.

Se l’autorizzazione richiesta non è ottenuta o risulta tardiva, si potrà procedere separatamente nei confronti degli imputati per i quali l’autorizzazione non è necessaria.

In definitiva, fino a quado non sarà emessa l’autorizzazione a procedere, non sarà possibile procedere all’attività investigativa mediante gli impianti per il compimento delle intercettazioni.

Un'altra illustre figura a cui è riconosciuto il privilegio in questione, è il Presidente della Repubblica, a condizione che la Corte costituzionale non ne ha disposto la sospensione della carica per alto tradimento o attentato alla costituzione93.

Il timore di una mancanza di efficacia dello strumento delle intercettazioni si concretizza con la comunicazione preventiva ai soggetti indagati, i quali potranno avvalersi di mezzi cautelari nelle proprie comunicazioni.

“Bisogna sottolineare che le nuove tecnologie- e la normativa- consentono una sorveglianza per così dire a tutto campo: telefoni, fax, informazioni inviate per via telematica, colloqui a viva voce, dialoghi che si svolgono all’interno del domicilio…. Non sarà così semplice controllare ogni aspetto e qualsiasi momento della propria vita di relazioni”94.

Il problema molte volte analizzato è nel caso in cui l’indagato sia un familiare o al coniuge del parlamentare, e se le comunicazioni tra i due saranno protette dall’immunità riconosciuta al parlamentare.

Se si riconosce tale immunità occorrerà richiedere l’autorizzazione alla Camera, secondo art 68 comma terzo della Costituzione.

Alcuni sostengono che la ratio della garanzia politica comporta a proteggere la segretezza delle comunicazioni “in ordine alla stessa possibilità di estrinsecarsi; quindi, indipendentemente dal motivo che ne potrebbe giustificare la limitazione”95.

93 Art 7 comma 3 della l. 5 giugno 1989, n. 219

94 C. PARODI, Le intercettazioni, Profili operativi e giurisprudenziali, G. Giappichelli editore, Torino, p.127

95 ORLANDI R., Aspetti processuali dell'autorizzazione a procedere, Giappichelli, Torino, 1994, cit, p. 227 s.

L ’interpretazioni comporta “a convertire l’articolo sul divieto di disporre le intercettazioni in un divieto di utilizzare l’intercettazione già disposta”96 a carico dei membri del

Parlamento o del Capo di Stato.

Tale tesi comporta a determinare un effetto estensivo del privilegio dell’immunità che dovrebbe configurarsi tassativamente. L’idea prevalente è che il controllo disposto a carico del convivente del titolare dell’immunità, saranno legittime indipendentemente dall’autorizzazione della Camera ma le conversazioni provenienti dal soggetto privilegiato saranno inutilizzabili se non è stata espressamente autorizzata. Il rigido divieto disposto dall’art 103 quinto comma” non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite”. Se si violasse la regola sarebbe limitato dal divieto d’uso (art 103 settimo comma).

Sulla stessa linea è previsto un rigoroso divieto, di ascoltare del le conversazioni o dei colloqui telefonici tra l’imputato detenuto e il suo difensore, art.35 quinto comma disp. att.97

Il dubbio emerso riguarda il significato della parola difensore, colui che assiste l’imputato, che è stato risolto dalle sezioni Unite

96 C. PARODI,, Le intercettazioni, Profili operativi e giurisprudenziali, G.Giappichelli editore, Torino, p.131

97 Nel codice abrogato V.GREVI, Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma, in Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, 1981, p. 26; enunciava una norma analoga all’art 35 disp. Att. Dal generale divieto di intercettare le conversazioni tra imputato difensore.

della Cassazione98 che hanno abbracciato nella parola i

procuratori e gli avvocati che in concreto esercitato la funzione difensiva.

L’art 271 secondo comma del c.p.p, prevede l’inutilizzabilità dei risultati raccolti dalle intercettazioni quando siano coperte da segreto professionale. Tale criterio sarà applicato non solo nei confronti dell’avvocato ma di tutti i professionisti coperti da segreto professionale. L’inutilizzabilità dei risultati ottenuti dalle conversazioni tra imputato e difensore sarà valida anche se i due interlocutori rievocano dei gesta criminose estranee alla notitia su cui si basa l’attività d’indagine.

In tutti i casi riportati sarà criterio comune non solo l’inutilizzabilità dei risultati ottenuti ma anche illegittimo l’atto con cui si dispone il controllo di una certa utenza.

L’art 271 rappresenta una sfera di soggetti ai quali sarà riconosciuto la possibilità di sottrarsi alla testimonianza o al sequestro (art.200, art 256), limitando l’ingresso di dati ottenuti all’interno del procedimento ” non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate all’art 200 primo comma, quando hanno ad oggetto fatti conosciuti in ragione del loro ministero, ufficio o

98 Cass. Sez. Un., 12 novembre 1993, Grollino ( in Cass. Pen. 1994, p.910, con nota conforme A. Nappi, Sulle garanzie di libertà del difensore.

Con riguardo ai sequestri, Id. Sez. Un., 12 novembre 1993, DE GASPERIN in

Giur.it., 1995, II,p.30, con nota di M.ATZEI E M.MONTAGNA, In tema di sequestro

presso il difensore.

Queste sentenze sono commentate da G. JESU, Le garanzie di libertà del

difensore nella ricostruzione delle Sezioni Unite: un opportuna precisazione e qualche nuovo dubbio, ibidem, p. 2021.

professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiamo in altro modo divulgati”.

Per quanto riguarda i segreti d’ufficio saranno posti a tutela degli interessi della pubblica amministrazione e non a garanzia dei diritti fondamentali.

Insieme al Segreto di Stato si configurano come un vero” limite intrinseco al giudizio”99.

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