Le assemblee dei detentori di quote sono convenute solo se necessario per votare sulla proposta della società di gestione di incorporare per fusione il patrimonio del FCI o di uno o più
fondi con un altro fondo disciplinati da leggi non
lussemburghesi. Non sono previste regolari assemblee dei detentori di quote.
Liquidazione
La società di gestione può decidere in qualsiasi momento di liquidare qualsiasi classe di quote, fondo o lo stesso FCI, in particolare qualora ritenga che sia vera una delle seguenti condizioni:
• il valore del patrimonio netto del fondo o della classe di quote sia sceso al di sotto di un livello tale da non consentirne una gestione efficiente e razionale
(corrispondente a 1 milione, 5 milioni o 50 milioni di euro rispettivamente per una classe di quote, un fondo e il FCI)
• si sia verificato un cambiamento sostanziale delle condizioni economiche o politiche vigenti
• la liquidazione sia nel miglior interesse dei detentori di quote o della società di gestione
• ogni altro caso previsto dalla legge
Solo con riferimento al FCI, la società di gestione può deciderne la liquidazione qualora sia vera una delle seguenti condizioni:
• il capitale del FCI sia sceso sotto i due terzi del capitale minimo previsto dalla legge lussemburghese
• la società di gestione abbia cessato la propria attività e non sia stata sostituita
• la società di gestione è stata sciolta
Il FCI non sarà oggetto di liquidazione o scorporo a fronte di eventuali richieste avanzate da un detentore di quote esistente o potenziale.
Una volta debitamente pubblicato l'avviso di liquidazione, non saranno accettate ulteriori richieste di acquisto, conversione o vendita di quote, sebbene la società di gestione possa scegliere di accettare richieste di conversione o rimborso al NAV in vigore al momento dell'evasione della richiesta, senza commissioni di rimborso.
Le attività saranno liquidate nel miglior interesse dei detentori di quote e i proventi netti (dopo la deduzione dei costi di liquidazione) saranno distribuiti ai detentori di quote interessati in proporzione alle loro partecipazioni. Previa autorizzazione dei detentori di quote, il patrimonio di liquidazione del FCI potrà essere distribuito in natura.
I proventi della liquidazione che non siano stati reclamati dagli azionisti vengono depositati in garanzia presso la Caisse de Consignation per il periodo stabilito dalla legge. Gli importi non ancora reclamati dopo tale periodo si prescriveranno in conformità alla legge lussemburghese.
Fusioni
La società di gestione può decidere di procedere alla fusione di un fondo con qualsiasi altro fondo OICVM (indipendentemente dal fatto che l'altro fondo appartenga al FCI o a un OICVM diverso) qualora sia vero uno dei primi tre punti di cui alla precedente sezione "Liquidazione". Tuttavia, per qualsiasi fusione con un fondo esterno al FCI, parteciperanno a tale operazione solo i detentori di quote che approvino la fusione.
La società di gestione può inoltre scorporare un fondo in più di un fondo.
Il FCI può anche essere incorporato per fusione in un altro OICVM, secondo quanto consentito dalla Legge del 2010. La società di gestione può approvare fusioni di altri OICVM nel FCI. Una fusione del FCP in un altro OICVM deve essere approvata dalla maggioranza dei voti espressi in occasione di un'assemblea generale dei detentori di quote (senza requisiti di quorum).
I detentori di quote i cui investimenti sono interessati da una fusione riceveranno un preavviso di almeno un mese, durante il quale possono vendere o convertire le loro quote senza l'addebito di commissioni di rimborso e conversione e di eventuali imposte. Al termine del periodo di preavviso, i
detentori di quote ancora in possesso di quote di un fondo e di una classe in corso di fusione e che non abbiano
espressamente dichiarato la propria volontà di non partecipare alla fusione riceveranno azioni del fondo incorporante.
Interpretazione del presente prospetto informativo Le seguenti regole si applicano salvo diversa disposizione delle leggi e dei regolamenti o salvo nei casi in cui il contesto richieda altrimenti.
• i termini definiti nella Legge del 2010 ma non nel presente prospetto informativo hanno lo stesso significato loro attribuito nella Legge del 2010
• la denominazione di ciascun fondo inizierà con "Eurizon Next -", indipendentemente dal fatto che questa parte del nome sia presente o meno
• i termini utilizzati o definiti in altri documenti chiaramente analoghi ai termini utilizzati o definiti nel presente documento devono essere considerati equivalenti; ad esempio, i termini "Fondo" e "Comparto"
in altri documenti corrispondono rispettivamente ai termini "FCI" e
"fondo", mentre il termine "Mercato idoneo" corrisponde a "mercato idoneo"
• la parola "comprende", in qualsiasi forma, non intende indicare un concetto di esaustività
• un riferimento a un contratto comprende qualsiasi impegno, atto, accordo e patto legalmente vincolante, per iscritto o meno, e un riferimento a un documento include l'accordo per iscritto ed eventuali certificati, avvisi, atti e documenti di qualsiasi tipo
• un riferimento a un documento, contratto, regolamento o normativa si riferisce a tale documento come modificato o sostituito (salvo nella misura vietata dal presente prospetto o da controlli esterni applicabili) e un riferimento a una controparte include i successori, i sostituti ammessi e i cessionari di quest'ultima
• un riferimento alla normativa include un riferimento a tutte le sue disposizioni e a qualsiasi norma o regolamento emanati nell'ambito di tale normativa
• in caso di divergenze di significato tra il presente prospetto informativo e il regolamento di gestione prevale il prospetto informativo nel caso delle "Descrizioni dei fondi" e il regolamento di gestione in tutti gli altri casi
• Quando un fondo è classificato in virtù dell'Articolo 8 o 9 della SFDR, tale riferimento è indicato nelle "Descrizioni dei fondi"