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4. I criteri di distribuzione della competenza giurisdizionale

4.6 La litispendenza : una nozione autonoma

Le regole in materia di litispendenza rappresentano un importante tassello nella costruzione del sistema del riparto della competenza giurisdizionali tra i vari stati contraenti. Funzione di tali previsioni è appunto quella di garantire un corretto funzionamento della giustizia riducendo al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che si eviti di arrivare a decisioni incompatibili107. Il sistema in esame mira ad una duplice finalità, in stretto collegamento tra di loro. Intanto impedire che pendano procedimenti paralleli significa salvaguardare il principio dell’economia processuale ed inoltre si vuole evitare che le decisioni emesse non possano avere efficacia negli altri stati membri, dato che il contrasto tra giudicati emessi in stati differenti è causa ostativa al riconoscimento ed esecutività delle decisioni in altro stato membro rispetto a quello che le ha emesse. Va rilevato che tra i vari stati membri sussistono delle differenze sostanziali per quanto concerne la nozione di litispendenza, per cui questa è stata ricostruita in modo autonomo dalla Corte di Giustizia. Il Regolamento dedica l’art 27 alla disciplina di tale istituto statuendo quanto segue:

“Qualora davanti ai giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio

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Corte di Giustizia, sentenza 9 Dicembre 2003, causa C-116/02, Gasser

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il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza .

Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo”.

Poiché come detto la nozione di litispendenza è stata ricostruita in modo autonomo, bisogna analizzare la giurisprudenza della CdG al riguardo. La Corte ha interpretato dunque attribuendo autonomi significati ai requisiti che devono essere presenti affinché ci si trovi in presenza di litispendenza, ovverosia l’identità di titolo e di oggetto e l’identità delle parti.

La Corte nel caso Gubish c. 108Palumbo ha affermato che perché sia applicabile la nozione di litispendenza le parti nella controversia devono essere le medesime e le due domande devono avere il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, senza che sia necessario nessun altro requisito. La Corte precisa che la nozione di oggetto non deve essere considerata alla sola stregua di identità formale delle due domande.

Nel caso Tatry109 abbiamo altri importanti contributi interpretativi. Viene precisato quale significato debba essere attribuito al requisito del titolo. Ebbene si afferma come per titolo debbano intendersi i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda. Nel caso di specie erano state proposte una domanda di declaratoria di non responsabilità da parte di proprietari di una nave ed un’altra successivamente da parte dei proprietari delle merci che si erano danneggiate in seguito al trasporto. Il fondamento erano contratti di trasporto diversi, ma formulati nello stesso modo e relativi alle stesse merci. Pertanto la Corte ritiene che le due domande abbiano lo stesso titolo.

Per quanto concerne invece l’oggetto, questo viene identificato con lo scopo della domanda. In particolare la Corte si chiede se sussista l’identità di oggetto tra due domande, quando l’una sia una domanda di accertamento negativo del danno e l’altra sia proposta dal convenuto della prima per far accertare invece in positivo la sussistenza di tale responsabilità e in secondo luogo la sua condanna al risarcimento del danno. In tale situazione dunque le parti

108

Corte di Giustizia, sentenza 8 Dicembre 1988, causa 111/86, Gubish, punti 14,16 e 17

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processuali sono invertite. La Corte afferma dunque che in tale caso sussiste l’identità di oggetto, poiché il fulcro dei due procedimenti è costituito dall’accertamento dell’esistenza della responsabilità.

E’ stato fatto notare come tale interpretazione dia maggiore risalto alla eventualità di giudicati contrastanti piuttosto che alla identità dei procedimenti110. Infine va sottolineato come per verificare l’identità oggettiva dei procedimenti bisogna fare riferimento solamente alle domande degli attori e non alle difese dei convenuti.111

Perché sussista la litispendenza dunque, come detto, oltre all’identità di titolo ed oggetto, deve sussistere anche l’identità soggettiva. Ci si deve interrogare su cosa debba intendersi per “stesse parti” e per dare una risposta non può che farsi riferimento alla interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia.

Nel caso Overseas Union112 la Corte ha dato delle indicazioni in merito al criterio interpretativo da utilizzare. È stato affermato come le norme in tema di litispendenza abbiano lo scopo di evitare l’instaurarsi di procedimenti paralleli e il contrasto di giudicati e che pertanto l’interpretazione delle disposizioni in materia debba essere operata in modo estensivo.

Devono essere ricomprese dunque tutte le situazioni di litispendenza dinnanzi a giudici di stati contraenti, indipendentemente dal domicilio delle parti.

Inoltre è stato affermato che l’identità soggettiva sussiste non solo in caso di identità formale tra i soggetti, bensì anche nel caso in cui i soggetti siano titolari di interessi identici ed inscindibili113.

Appare dunque in modo evidente come l’interpretazione della Corte sia tesa a privilegiare la sostanza sulla forma, al fine di non pregiudicare l’effetto utile della normativa e che quindi prediliga una interpretazione autonoma rispetto ai diritti nazionali delle disposizioni normative.

Il Regolamento contiene poi altre disposizioni normative rilevanti. Si è detto dunque che in caso di litispendenza il giudice adito

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CARBONE, Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al Regolamento CE n. 805/ 2004, Torino, 2009, p.198

111 Corte di Giustizia, sentenza 8 Maggio 2003, causa C-111/01, Gantner, punto 32 112

Corte di Giustizia, sentenza 27 Giugno 1991, causa C-351/89, Overseas Union Insurance, punto 16

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successivamente deve sospendere d’ufficio il procedimento in attesa che il giudice adito precedentemente accerti la propria competenza. È necessario pertanto che ci sia un criterio che consenta di stabilire quando effettivamente un procedimento debba considerarsi pendente. A tal fine l’art. 30 del Regolamento sancisce dei criteri ,statuendo che: “il giudice è considerato adito quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purchè successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le iniziative prescritte per la notificazione o comunicazione dell’atto stesso al convenuto” o b)”al momento della ricezione dell’atto da parte dell’autorità deputata alla sua notifica o comunicazione, qualora l’atto stesso debba essere notificato o comunicato prima del deposito, e sempre che l’attore non abbia omesso di prendere tutte le necessarie iniziative a quest’ultimo riguardo”.

Sarà dunque il giudice previamente adito ad operare le verifiche in tema di competenza giurisdizionale ed in linea di principio tale valutazione è insindacabile da parte del secondo giudice.

In caso di litispendenza il Regolamento prevede un’unica eccezione a questa regola, nel caso in cui il giudice adito successivamente abbia una competenza esclusiva ed inderogabile ai sensi dell’art .22 o una competenza speciale in materia di contratti conclusi da consumatori o in materia assicurativa.

In questo caso non dovrà attendere la statuizione del primo giudice, ma potrà dichiararsi automaticamente competente114. Tale eccezione è stata estesa dalla CdG in via interpretativa al caso della litispendenza, essendo prevista letteralmente soltanto in caso di riconoscimento della sentenza straniera115.

Si sono poste delle problematiche a causa del rigido meccanismo previsto nel rapporto tra litispendenza e clausole di elezione del foro. Talune prassi hanno sfruttato la lentezza del sistema giustizia di taluni paesi, tra cui soprattutto l’Italia, al fine di neutralizzare procedimenti sfruttando il meccanismo della litispendenza.

A tali problematiche si è mostrato sensibile il Regolamento 1215/2015 che ha cercato di porre un argine a tali prassi. Successivamente sarà preso in analisi tale intervento modificativo.

114

CARBONE, Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al Regolamento CE n. 805/ 2004, Torino, 2009, p.203

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Riassumendo dunque in tema di litispendenza ai sensi del Regolamento 44/2001 il giudice successivamente adito dovrà sospendere il procedimento in attesa della pronuncia del giudice previamente adito, salve le eccezioni previste. Qualora il primo giudice si dichiari competente, allora dovrà dichiarare l’estinzione del procedimento. In caso contrario il procedimento prosegue.

5. La circolazione delle decisioni giudiziarie nello spazio giudiziario