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Art. 97
 (Local tax)

Commi da 1 a 21 - Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria Il canone in commento entra in vigore dall’anno 2021 e racchiude in un’unica entrata di carattere patrimoniale le precedenti entrate riguardanti l’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

L’unificazione in un solo canone della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone previsto dal codice della strada consente da un lato di razionalizzare e di rendere più efficiente la riscossione di detta entrata e all’altro semplifica gli adempimenti per i soggetti passivi.

Si deve sottolineare che gli articoli in commento non determinano un aumento della pressione contributiva dei soggetti obbligati, poiché le tariffe previste nei commi 1 e 22 del presente articolo costituiscono semplicemente una rivalutazione agli indici ISTAT, di quelle minime previste dal D. Lgs. n. 507 del 1993. In particolare, nel comma 1 del presente articolo è stabilito che il canone decorre dal 1° gennaio 2021 ed è istituito e disciplinato dai comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Detti enti, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, possono comunque intervenire sulle tariffe in modo tale da realizzare in concreto lo stesso gettito percepito attraverso le precedenti entrate che il canone sostituisce.

In linea con la natura patrimoniale del canone, la norma in commento si preoccupa solo di disciplinare i tratti fondamentali della prestazione imposta e precisamente la base imponibile di cui al comma 4 che fa riferimento all’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il comma 5, nel presupposto dell’unicità del canone, si preoccupa di escludere che lo stesso possa contenere una componente relativa all’occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.

Per quanto riguarda la disciplina dell’entrata patrimoniale si deve sottolineare che la stessa è quasi integralmente demandata al regolamento comunale come si evince dalla lettura del comma 6.

Il comma 8 individua i soggetti passivi, infatti il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Nel caso di occupazione abusiva, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Gli ulteriori elementi distintivi sono contenuti nel comma 9 il quale prescrive che nel caso in cui il canone riguarda le occupazioni di suolo pubblico si deve avere riguardo alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione. Inoltre, il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Criteri particolari sono fissati per la determinazione della superficie delle occupazioni realizzate con passi carrabili e viene previsto che il canone relativo ai passi carrabili possa essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è sempre determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi diffusi. Anche in questa fattispecie vengono previste particolari criteri applicativi del canone.

Passando all’esame dei commi 11 e 12 si deve sottolineare che la tariffa annua e giornaliera costituisce un semplice elemento di riferimento per l’individuazione della tariffa che, ai sensi del precedente comma 2, assicura all’ente lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi sostituiti dal canone. Per cui, l’ente può variare le tariffe in questione nel rispetto degli equilibri del proprio bilancio. Lo stesso discorso vale per le tariffe applicabili dalle province e dalle città metropolitane.

Particolari riduzioni e criteri di determinazione del canone sono previsti per le occupazioni del sottosuolo dal comma 14 ed è comunque salvaguardata dal comma 15 l’applicazione del canone per l’utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell’articolo 517 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 16, sono oggetto di una particolare disciplina, analogamente a quanto avveniva per la TOSAP o per il COSAP. Per tali occupazioni infatti la tariffa applicabile è quella prevista dal comma in parola, attualizzata semplicemente agli indici ISTAT.

Nel comma 17 sono individuate alcune fattispecie per le quali i gli enti possono stabilire riduzioni mentre Il successivo comma 18 stabilisce per legge le esenzioni. Viene consentito comunque all’ente di prevedere a norma del comma 19 ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

La facoltà di stabilire nel proprio regolamento ulteriori esenzioni deve essere ricercata nella lett. f) del comma 6.

Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Per quanto riguarda il servizio delle pubbliche affissioni il comma 21 prevede la soppressione dell’obbligo di istituzione di detto servizio a partire dal 1° dicembre 2021. A decorrere dalla stessa data, le comunicazioni istituzionali sono effettuate mediate pubblicazione nei siti internet istituzionali egli enti. I comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Commi da 22 a 30 - Canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati

Passando all’esame del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, disciplinato dai commi 22 e seguenti si deve far presente che lo stesso riguarda il canone per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Occorre sottolineare che è prevista una tariffa fissa sia nel caso di occupazioni permanenti che temporanee. In quest’ultimo caso, il canone ingloba non solo la TOSAP o il COSAP ma anche il relativo prelievo sui rifiuti.

Il comma 28 assicura la possibilità per i comuni e le città metropolitane di prevedere riduzioni fino all’azzeramento del canone o aumenti nella misura massina del 25 per cento delle tariffe previste ai commi 26 e 27.

Da sottolineare che in tal modo la disciplina dell’entrata risponde anch’essa alla finalità di non aumentare la pressione contribuiva a carico dei soggetti passivi, tanto è vero che, come appena accennato, il canone è suscettibile di essere azzerato e l’ente può introdurre esenzioni per particolari fattispecie mentre gli eventuali aumenti sono contenuti in un limite espressamente individuato dal legislatore.

Una novità recata della disposizione in esame è anche quella contenuta nel comma 29, il quale prevede che gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PAGOPA prevista dal Codice dell’Amministrazione digitale.

Commi da 31 a 32 - Regime transitorio e abrogazioni

La disposizione recata dal comma 31 stabilisce che gli enti possono, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui agli ai commi 1 e 22 del presente articolo e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Il comma 32 prevede le abrogazioni dei precedenti regimi che regolavano le entrate sostituite. Da evidenziare che comunque la disciplina TOSAP nonostante l’abrogazione continua a rimanere come riferimento per l’applicazione della TOSAP regionale di cui all’art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e all’art. 8 del D. Lgs. n. 68 del 2011.

Art. 98
 (Correttivo FSC)

La norma in esame, conseguentemente al venir meno, per effetto della nuova IMU. della necessità di ristorare i comuni del minor gettito relativo all’esenzione TASI del detentore di abitazioni locate come abitazioni principali, prevede la riduzione della componente ristorativa del fondo di solidarietà comunale in pari misura.

PARTE III
 Fondi Art. 99


(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi e altri fondi) a) Comma 1 Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di parte corrente: b) Comma 2 Fondo iniziative parlamentari

c) Comma 3 riduzione del fondo pressione fiscale e del fondo contributi pluriennali DL fiscale Art. 100


(Fondo regioni a statuto speciale)

La norma in esame prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze da destinare a favore dei territori delle Regioni a statuto speciale. L’individuazione degli enti territoriali beneficiari e delle modalità di riparto delle risorse sono demandate ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2020.

Art. 101
 (Fondo rimpatri)

La disposizione di cui al comma 1 rinomina e rifinanzia il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, ora denominato “fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti migratori”

Il secondo comma incrementa gli importi dei diritti consolari da riscuotersi da parte degli uffici diplomatici e consolari.

Sezione II - Approvazione degli stati di previsione Art.