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B) Lucro cessante Valore

attualizzato dell’area dello stadio, in base allo sviluppo dei flussi finanziari

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dell’area dello stadio, in base allo sviluppo dei flussi finanziari

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del Business park € 132.900.000,00 Valore dell’area

del Business park € 132.900.000,00

Totale (A+B) € 260.206.497,68 Totale (A+B) in

via subordinata € 234.606.497,68

VI. Sulla richiesta, in via subordinata, di riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, nonché al risarcimento del

maggior danno per responsabilità precontrattuale da atto lecito nonché da violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell’azione amministrativa.

1. In via gradata, stante la impossibilità, dal punto di vista logico-giuridico, del cumulo tra prestazione riparatoria e indennitaria, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere legittimo il provvedimento di revoca di Roma Capitale, si chiede l’accertamento del diritto di CPI e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, la cui spettanza in capo al ricorrente è stata illegittimamente negata nel gravato provvedimento.

1.a. Pare oramai sufficientemente acquisito in dottrina e giurisprudenza che, alla luce della formulazione del dato testuale del citato articolo 21 quinquies, la corresponsione dell’indennizzo debba essere parametrata al danno emergente non solo in caso di revoca di atti incidente su atti negoziali.

Tale obbligazione di natura non risarcitoria, ma originante da responsabilità da atto lecito dannoso, posto a tutela della certezza e stabilità delle decisioni amministrative, è comunque legata non ad una situazione meramente psicologica di aspettativa, ma alla prova di pregiudizi effettivamente patiti non solo dai diretti destinatari del provvedimento, ma dai soggetti “direttamente interessati” dallo stesso, ovvero da tutti coloro i quali abbiano potuto ricevere un pregiudizio in via mediata dall’atto.

1.b. Ciò in quanto l’indennizzo in questione è un istituto di giustizia distributiva, che impone una condivisione sul piano economico delle negative conseguenze di carattere patrimoniale, secondo un bilanciamento rimesso all'equo componimento delle parti interessate o, in caso di disaccordo, al giudice amministrativo.

Deve soggiungersi che la corresponsione dell’indennizzo, in quanto legata al ristoro del pregiudizio originante da un certo grado di consolidamento della posizione giuridica, può non esaurire l’ambito di tutela in ipotesi di responsabilità da atto lecito, essendo più idonea a tutelare un certo grado di consolidamento dell’aspettativa del privato, lasciando priva di tutela la mera aspettativa.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia riconosciuta la legittimità della revoca, dunque, non è preclusa al giudice la valutazione della responsabilità precontrattuale per il comportamento dell’amministrazione, riconducibile all’esercizio di pubblico potere in violazione delle regole di correttezza e buona fede, anche nell’ambito delle trattative per addivenire alla stipula della convenzione urbanistica.

2. Sulla base della descritta prospettazione, CPI, in quanto attuale proprietario dell’area e acquirente della stessa nella presupposizione del completamento del progetto stadio, con correlato impegno al subentro nell’iter procedimentale, è titolare di un interesse qualificato e differenziato rispetto alla generalità e ha subito un danno emergente, per un importo che può determinarsi in € 47.306.497,68, ovvero, in via subordinata, in € 21.706.497,68.

Istanze istruttorie

1. Si chiede che il Collegio voglia ordinare all’Amministrazione l’esibizione e il deposito di tutti gli atti e i documenti relativi all’iter procedimentale sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento gravato, ivi compresi quelli di cui lo stesso fa espressa o implicita menzione, nonché i verbali delle sedute delle Commissioni Consiliari dell’Assemblea Capitolina, per i quali, in ogni caso, si formula istanza sin d’ora istanza d’accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.

2. Si chiede, inoltre, che, ai fini della quantificazione del danno risarcibile o, in via subordinata, dell’indennizzo da atto lecito e dell’eventuale maggior danno da comportamento, il Collegio voglia disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio, nonché gli ulteriori e concorrenti provvedimenti istruttori ritenuti utili a tale fine.

P.Q.M.

Tutto ciò premesso e considerato, CPI Tor di Valle s.p.a., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, e chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale:

- accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati nei limiti di interesse;

- accogliere la domanda risarcitoria formulata in via principale e, per l’effetto, condannare Roma Capitale a corrispondere a CPI Tor di Valle S.p.A. la somma di

€ 260.206.497,68, ovvero, in via subordinata, di € 234.606.497,68, con riserva di quantificazione in corso di causa anche all’esito di C.T.U., ovvero il diverso importo che il Giudice vorrà stabilire con l’equo apprezzamento delle circostanze del caso concreto;

- nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere legittimi i provvedimenti in questa sede gravati, condannare Roma Capitale a corrispondere a CPI Tor di Valle S.p.A. l’importo di € 47.306.497,68, ovvero, in via subordinata, di € 21.706.497,68, a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n.

241/1990, nonché alla diversa e ulteriore somma che, anche in considerazione del maggior danno per responsabilità precontrattuale da atto lecito, il Giudice vorrà stabilire, anche con l’equo apprezzamento delle circostanze del caso concreto. Il tutto sempre con riserva di quantificazione in corso di causa, anche all’esito di C.T.U.

Con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

I sottoscritti avvocati dichiarano che il presente ricorso è stato redatto nel rispetto dei criteri di redazione degli atti processuali di parte prescritti dal Decreto n. 167, adottato in data 22 dicembre 2016 dal Presidente del Consiglio di Stato.

I sottoscritti avvocati, infine, dichiarano che il contributo unificato viene assolto nella misura di euro 650,00, trattandosi di controversia di valore pari a € 260.206.497,68.

Roma, 27/10/2021

Prof. Avv. Angelo Piazza

Prof. Avv. Gennaro Terracciano

Avv. Andrea Marco Colarusso

PIAZZA ANGELO

2021.10.27 11:33:19

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O=ORDINE AVVOCATI ROMA 2.5.4.97=VATIT-80230130587

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