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M ONTI , Presidente del Con- Con-siglio dei Ministri

Nel documento IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P (pagine 21-39)

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2854):

Presentato dall’On. Rocco BUTTIGLIONE ed altri il 23 ottobre 2009.

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell’Unione europea), in sede referente, il 26 novembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, III, V, XI e Questioni regionali.

Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 27 luglio 2010; il 22 settembre 2010; il 25 novembre 2010; il 1° febbraio 2011; il 1° marzo 2011; l’8, 9 e 16 marzo 2011.

Esaminato in Aula ed approvato, in un Testo unifi cato con gli atti:

n. 2862 (on. Giacomo STUCCHI ed altri); n. 2888 (on. Sandro GOZI ed altri); n. 3055 (on. Mario PESCANTE ed altri); n. 3866 (Governo BERLU

-SCONI IV - Ministro per le politiche europee on. Andrea RONCHI ed altri) il 23 marzo 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2646):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede re-ferente, il 5 aprile 2011 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª, 11ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 20 aprile 2011; il 3 e 25 maggio 2011; il 30 novembre 2011; il 14 dicembre 2011;

1° e il 16 febbraio 2012; il 17 e 22 maggio 2012; il 6 giugno 2012; il 25 settembre 2012.

Esaminato in Aula il 3 e 18 ottobre 2012 e approvato il 23 ottobre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 2854-2862-2888-3055-34866-B):

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell’Unione europea), in sede referente, il 29 ottobre 2012 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII, X, XI, XIII e questioni regionali.

Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 6 e 14 no-vembre 2012.

Esaminato in Aula il 26 novembre 2012 e approvato il 27 novem-bre 2012.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee (GUCE).

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 11 della Costituzione:

«Art. 11. – L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle li-mitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».

– L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Co-stituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Note all’art. 2:

– Il testo dell’ articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Di-sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legisla-tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relalegisla-tivi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) .

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-zione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regola-menti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubbli-ca, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore del-le norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-re adottati con decesse-reti interministeriali, ferma esse-restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamen-to», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale .

4 -bis . L’organizzazione e la disciplina degli uffi ci dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Con-siglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mo-difi cazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffi ci di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffi ci hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;

b) individuazione degli uffi ci di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversifi cazione tra strutture con funzio-ni fi nali e con funziofunzio-ni strumentali e loro orgafunzio-nizzazione per funziofunzio-ni omogenee e secondo criteri di fl essibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifi ca periodica dell’organizza-zione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle pian-te organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la defi nizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffi ci dirigenziali generali.

4 -ter . Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del pre-sente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni rego-lamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

– Il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Defi nizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e Bolzano ed unifi cazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unifi cata). — 1. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è unifi -cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, del-le province, dei comuni e deldel-le comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri-spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle fi nanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazio-nale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inol-tre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Go-verno, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

4. La Conferenza unifi cata di cui al comma 1 è convocata dal Presi-dente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-te del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».

– Il testo dell’articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Nor-me generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi co-munitari), così recita:

«Art. 2 (Comitato interministeriale per gli affari comunitari eu-ropei). — 1. Al fi ne di concordare le linee politiche del Governo, e co-ordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie, nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predi-sposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato intermini-steriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affa-ri esteaffa-ri, il Ministro per gli affaaffa-ri regionali e gli altaffa-ri Ministaffa-ri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che inte-ressano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di com-petenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio

dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le poli-tiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualifi cata specializzazio-ne in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo.

Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le pro-vince autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico per-manente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

4 -bis . Al fi ne del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle poli-tiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifi che equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esper-to nazionale distaccaesper-to presso le istituzioni dell’Unione europea, o pres-so organismi dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse fi nanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.».

– Il testo dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Mi-sure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei proce-dimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 17 maggio 1997, n. 113, S.O., è il seguente:

«Art.17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplifi cazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di deci-sione e di controllo) . — ( Omissis ).

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari disponga-no l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministra-zioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

( Omissis ).».

Note all’art. 3:

– Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (n.d.r. Versio-ne in vigore dal 1° dicembre 2009) è pubblicato Versio-nella G.U.U.E. 9 mag-gio 2008, n. C 115.

Note all’art. 4:

– L’articolo 81 della Costituzione così recita:

«Art. 81 (Testo applicabile fi no all’esercizio fi nanziario relativo all’anno 2013). — Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendi-conto consuntivo presentati dal Governo

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.».

– La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) è pubblica-ta nella Gazzetpubblica-ta Uffi ciale 23 aprile 2012, n. 95.

– La legge 23 luglio 2012, n. 114 (Ratifi ca ed esecuzione del Trat-tato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bul-garia, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di

Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Gran-ducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica porto-ghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 28 lu-glio 2012, n. 175, S.O. 160/L.

Note all’art. 8:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-pea si veda nelle note all’articolo 3.

Note all’art. 9:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-pea si veda nelle note all’articolo 3.

Note all’art. 10:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-pea si veda nelle note all’articolo 3.

Note all’art. 11:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-pea si veda nelle note all’articolo 3.

Note all’art. 12:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-pea si veda nelle note all’articolo 3.

Note all’art. 15:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-pea si veda nelle note all’articolo 3.

Note all’art. 18:

– L’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordi-namento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale 1° settembre 1999, n. 205, S.O., così recita:

«Art. 3 (Partecipazione all’Unione europ ea) . — 1. Il Presidente promuove e coordina l’azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell’Italia all’Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.

2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l’at-tuazione degli impegni assunti nell’ambito dell’Unione europea. A tal fi ne, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle ammi-nistrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli opera-tori privati e delle parti sociali interessate, ai fi ni della defi nizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazio-ne delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.».

Note all’art. 19:

– Per il testo dell’articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all’articolo 2.

– Per il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, si veda nelle note all’ articolo 2.

– Per il testo dell’articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si veda nelle note all’articolo 2.

– Il testo dell’articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006,.n.223, convertito, con modifi cazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Dispo-sizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fi scale), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 4 luglio 2006, n. 153, così recita:

«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri or-ganismi) . — 1. Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 18, com-ma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva

soste-nuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi cazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque de-nominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2005. Ai suddetti fi ni le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 gior-ni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie mi-sure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall’ articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le fi nalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, com-ma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle stret-tamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e -bis ) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l’organismo è da intendersi automa-ticamente soppresso (83);

e -ter ) previsione di una relazione di fi ne mandato sugli obiettivi re-alizzati dagli organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

2 -bis . La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provve-dimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell’organismo proponendo le conseguenti iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sot-toporre alla verifi ca degli organi interni di controllo e all’approvazione dell’amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell’adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedi-menti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedi-menti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi.

Nel documento IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P (pagine 21-39)

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