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Il mancato ripristino del regime ordinario nel caso in cui sia stato superato

CAPITOLO 5: Gli enti sportivi dilettantistici e l’Amministrazione

5.2. Possibili casi di evasione ed elusione/abuso del diritto

5.2.1. Il mancato ripristino del regime ordinario nel caso in cui sia stato superato

Durante il periodo d’imposta l’ente sportivo dilettantistico potrebbe incorrere nel superamento del plafond dei 400.000 euro in ordine ai proventi derivanti da attività commerciali. Come già visto nei capitoli precedenti, si potrebbe manifestare la necessità da parte dell’associazione o società di dover applicare due regimi diversi in corso d’anno, sia per quanto riguarda le imposte dirette che per quelle indirette: quello di cui alla legge n. 398/1991 fino al mese (compreso) del superamento della soglia e quello ordinario (semplificato onde previsto) da quello successivo214.

Nel caso in cui gli amministratori non provvedano a modificare il regime nei termini e modalità previsti, si configura una situazione in cui l’ente avrà un maggiore imponibile non dichiarato, in cui dovrà essere calcolata l’eventuale parte evasa. La Corte di

214 SANTORIELLO Ciro, Regimi tributari di favore e calcolo dell’imposta evasa – commento, in Fisco, anno

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Cassazione si è recentemente espressa risolvendo il problema in cui un ente sportivo dilettantistico, ovvero una società di piccole dimensioni, abbia i requisiti necessari per beneficiare di un particolare regime all’inizio del periodo d’imposta, ma che vengano meno nel corso dello stesso215. Con la sentenza n. 2342/2018 la Corte ha evidenziato quali

sono i compiti del giudice di merito nella controversia ad oggetto. Innanzitutto, il giudice deve verificare se vi è stato o meno il superamento delle soglie previste: nel caso in cui questo avvenga, il giudice sarà chiamato a calcolare l’eventuale imposta evasa216. Il calcolo

viene effettuato tenendo presente che nel corso del periodo d’imposta si sono formati due diversi imponibili, in cui sono da applicarsi due diversi regimi. L’imposta totale dovuta è data da quella scaturente l’applicazione del regime agevolativo fino al mese in cui è stato raggiunto il limite del plafond, più quella dovuta dalla non applicazione del regime ordinario per il restante periodo217.

Nella sentenza n. 2342/2018 è affrontato un altro problema, riscontrabile nell’elemento soggettivo del contribuente. Richiamando la sentenza n. 7000/2018 della Corte di Cassazione si deve considerare che l’elemento costitutivo dell’illecito è l’ammontare dell’imposta evasa, ma il giudice di merito deve considerare anche se il contribuente, ovvero un suo rappresentante, abbia agito eventualmente con dolo218. Nel caso in cui il

calcolo delle diverse imposte per le due parti del periodo d’imposta è particolarmente complesso, il giudice di merito dovrà considerare anche come il contribuente è arrivato al superamento della soglia prescritta. Pertanto, se il superamento è dovuto a cause accidentali di ordinaria amministrazione e non si è configurata una situazione in cui il contribuente abbia agito con dolo, il giudice di merito dovrà tenerne conto in fase di irrogazione dei reati e di eventuali sanzioni. La maggior imposta evasa è in ogni caso dovuta, come al tempo stesso l’ente perderà il beneficio di applicare, dal successivo periodo d’imposta, il regime di cui alla legge n. 398/1991219.

215 Corte di Cassazione, sentenza n. 2342/2018. 216 Corte di Cassazione, sentenza n. 21639/2017.

217 SANTORIELLO Ciro, Regimi tributari di favore e calcolo dell’imposta evasa – commento, in Fisco, anno

2019, fascicolo 9, pag. 875.

218 Corte di Cassazione, sentenza n. 7000/2018.

219 SANTORIELLO Ciro, Regimi tributari di favore e calcolo dell’imposta evasa – commento, in Fisco, anno

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5.2.2. La violazione degli obblighi in caso di superamento delle

soglie di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Un altro caso che ha fatto emergere dei dubbi sulla decadenza delle agevolazioni del regime di cui alla legge n. 398/1991, riguarda l’inosservanza degli obblighi nel momento in cui sono superate le soglie di tracciabilità dei movimenti finanziari. I versamenti o i pagamenti sopra una certa soglia sono infatti consentiti solo attraverso determinati mezzi di pagamento tracciabili, tra i quali non è ricompreso l’uso del denaro contante. Il legislatore con tale disposizione voleva scoraggiare l’uso del denaro contante, in quanto attraverso tale mezzo i controlli sono facilmente eludibili, prestandosi a forme diverse di evasione fiscale. Inizialmente in caso di superamento delle dette soglie era previsto il decadimento del regime di cui alla legge n. 391/1991 e l’irrogazione di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di 258 euro fino ad un massimo di 2.065 euro220.

Con l’emanazione del decreto legislativo n. 158 del 2015 è stata soppressa la disposizione riguardante la decadenza del regime di cui alla legge n. 398/1991. In merito a tale questione si è espressa recentemente la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia nella sentenza n. 259/2 del 16 settembre 2016. Questa sentenza è stata forse una delle prime ad applicare il disposto del decreto legislativo n. 158/2015, in cui la Commissione ha respinto l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso questo provvedimento l’Amministrazione finanziaria disconosceva i benefici di cui alla legge n. 398/1991 in quanto l’ente aveva incassato delle somme di importo superiore alla soglia (nel caso di specie, nel 2012, la soglia era di 516 euro), utilizzando mezzi di pagamento cosiddetti tracciabili. Sicché, la Commissione ha dichiarato che in applicazione di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 472/1997, non ha luogo la decadenza del regime di cui alla legge n. 398/1991 se l’ente è colpevole solo della violazione dell’obbligo di tracciabilità221.

Nello stesso anno, sulla medesima questione si sono espresse altre due Commissioni, con sentenze differenti tra loro. In particolare, con la sentenza n. 340/5/2016, la Commissione

220 PASCALE Federico, Associazioni sportive dilettantistiche: tracciabilità dei movimenti finanziari, in Fisco,

anno 2012, fascicolo 7 – parte 1, pag. 988.

221 NAPOLITANO Francesco, Associazioni sportive dilettantistiche: esclusa la decadenza delle agevolazioni per

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tributaria provinciale di Treviso si era espressa a riguardo di movimentazioni interne, accogliendo il ricorso dell’ente non disapplicando il regime agevolativo222. Di senso

contrario è invece andata la Commissione tributaria provinciale di Pesaro con la sentenza n. 174/1/2016 in cui ha disconosciuto all’ente l’applicazione del regime di favore. Va evidenziato però che in questo caso si era accolto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la Commissione di merito era impossibilitata ad effettuare un riscontro a causa della mancata produzione da parte dell’ente della documentazione riguardante il proprio conto corrente223.

5.2.3. Le violazioni degli obblighi contabili in seno alla mancata

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