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Mappa dei livelli di rumore a Spinadesco

Il grafico seguente mostra il risultato della mappa ottenuta dalle elaborazioni.

Figura 5.1 - Rappresenta una mappa in facciata, ottenuta attraverso SoundPlan e mostra con colori diversi i livelli di rumore percepiti sulle diverse facciate degli edifici.

Osservando il grafico della “Mappa in facciata” si può notare che:

1) In prossimità dell’edificio ospitante il conveyor, il rumore calcolato è superiore ai 100 dB (Vedi Figura 5.2)

2) Al cimitero e nell’abitato di Spinadesco il rumore è nell’intorno dei 55-60 dB per la facciata esposta al rumore diretto mentre, per quella opposta a quest’ultima, il rumore stimato si riduce a circa 45 dB (Vedi Figura 5.3)

Figure 5.2 Rappresenta un dettaglio della Mappa del rumore in facciata in cui si vede sia il ricevitore della barriera interno ad Arvedi ed il conveyor

Figure 5.3 - Rappresenta un dettaglio della Mappa del rumore in facciata in cui si vede l’abitato di Spinadesco

Associando la mappa del rumore ottenuta con la zonizzazione acustica dell’area (Vedi Capitolo 2, Paragrafo 2.1), si ottiene la Figura 5.4. Si può osservare:

A. Il livello generato dal singolo boato sulle facciate direttamente esposte risulta generalmente superiore ai valori indicati quali limiti di classe (con il contributo di tutte le sorgenti di rumore insistenti sul territorio); bisogna però considerare che il numero di eventi registrati nell’arco di circa due mesi (complessivamente < 30, ciascuno della durata di alcuni secondi) non è comunque in grado di influire sul valore del livello equivalente che determina il limite di immissione e ha come riferimento l’intero periodo notturno. B. Anche in merito al rispetto del limite di emissione valgono le stesse conclusione del punto

dovute ai vari impianti del complesso industriale operanti in continuo il cui contributo è stimabile tramite i valori di L95.

C. Le altre facciate, non direttamente esposte, evidenziano valori decisamente più contenuti, risultando anche inferiori ai valori indicati come limiti dalla zonizzazione.

D. Per quanto riguarda il rispetto del limite di immissione differenziale la situazione elaborata evidenzia possibili criticità: se si prende in considerazione ciascun evento singolare, il fatto stesso che risulti acusticamente ben distinguibile dalla rumorosità di fondo (considerata come rumore residuo) e valutando il livello equivalente ambientale su un periodo temporale di alcuni secondi (all’incirca della durata dell’evento stesso), comporta il superamento del limite suddetto. Se invece il livello equivalente di rumore ambientale viene determinato in relazione all’intero singolo ciclo produttivo di durata complessiva di circa 1 ora, (comprendente la movimentazione e il caricamento dei rottami al conveyor e il successivo processo di fusione con produzione del laminato), il contributo dei singoli eventi rumorosi della durata di alcuni secondi risulterà “diluito” nell’arco di un’ora.

Figure 5.4 - Rappresenta una mappa in facciata, ottenuta attraverso SoundPlan e mostra con colori diversi i livelli di rumore percepiti sulle diverse facciate degli edifici. Sullo sfondo viene evidenziata la zonizzazione acustica del territorio

CONCLUSIONI

Con il presente lavoro sono stati analizzati specificatamente gli eventi singolari rilevati, in condizioni sottovento, prodotti dalla fase di caricamento di una linea di fusione dell’acciaieria Arvedi, e il loro impatto sulle aree abitative di Spinadesco, sovente oggetto di lamentele.

Per ottenere ciò, sono stati elaborati i dati di rumore misurati in continuo e in contemporanea nel 2017 in due postazioni fisse, una storica presso il cimitero di Spinadesco e la seconda, di nuova realizzazione, al confine aziendale (collocata alla sommità della barriera acustica installata a suo tempo). Sono stati presi in considerazione solo i periodi notturni per escludere altre sorgenti di rumore diverse dall’acciaieria che possono interferire con gli eventi analizzati. Il periodo considerato è stato caratterizzato per circa il 50% di notti con assenza di vento significativo (velocità del vento minore < 1 m/s), il 25% con vento da est (postazioni sottovento) e il rimanente 25% con vento da ovest (condizioni di sopra vento).

I dati misurati nel 2017 sono stati confrontati con analoghe misure operate nel 2014 e oggetto di precedenti specifici studi.

Da tale confronto si è evidenziato che i dati più recenti, a seguito di azioni di mitigazione acustica messi in atto dall’azienda, risultano mediamente inferiori a quelli del 2014 di circa 2,5 dB in condizione di calma di vento e di circa 3 dB in condizioni di sottovento; anche il numero di eventi nei periodi di interesse (circa 2 mesi) risulta sensibilmente ridotto.

Si evidenzia inoltre una riduzione generalizzata della rumorosità nel sito di Spinadesco, stimabile in circa 3 dB anche rispetto ai valori di fondo, dovuti al contributo dell’insieme di sorgenti distribuite nell’area industriale e operanti con emissioni sonore continue.

L’elaborazione dei dati rilevati simultaneamente nelle due postazioni hanno consentito di stimare il livello di potenza acustica per banda di frequenza emessa nella fase di caricamento del conveyor, causa degli eventi singolari misurati.

Per verificare la corretta stima della potenza sonora è stato utilizzato un modello di simulazione del rumore ambientale (SoundPlan) calcolando i valori di livello sonoro presso le due postazioni fisse e confrontando i risultati ottenuti con i dati sperimentali di ciascun evento singolare.

Con i valori medi della potenza acustica è stato elaborato uno specifico scenario la cui mappa evidenzia i livelli di rumore stimati presso le abitazioni di Spinadesco. Si evidenzia:

A. Il livello generato dal singolo boato sulle facciate direttamente esposte risulta generalmente superiore ai valori indicati quali limiti della classe acustica stabilita dalla zonizzazione; ciò comunque non determina né il superamento del limite di immissione né di quello di emissione della sorgente industriale, poiché il tempo di riferimento su cui è valutato il limite riguarda l’intero periodo notturno.

B. Le altre facciate delle abitazioni, non direttamente esposte, evidenziano valori decisamente più contenuti, risultando anche inferiori ai valori indicati come limiti dalla zonizzazione.

C. Le criticità riguardano la verifica del limite di immissione differenziale che dipende sostanzialmente dalla lunghezza del periodo rispetto al quale viene verificato il limite stesso; più è breve tale periodo maggiore sarà l’evidenza del contributo acustico del singolo evento e l’eventualità del superamento.

La dipendenza dalle condizioni meteorologiche (ovvero sottovento o sopra vento alla sorgente), che per recettori posti a breve distanza dalle sorgenti di rumore non determina alcuna specifica criticità, nel contesto descritto assume un particolare rilevanza in funzione della situazione meteo durante la quale vengono eseguite le misure del rumore (ambientale e residuo). La possibilità che nelle medesime condizioni di emissione sonora si possa rilevare un ampio superamento del limite oppure il suo rispetto, comporta una situazione di incertezza sia nell’ambito delle attività di controllo sia per quanto concerne eventuali azioni di mitigazione acustica in caso di superamento del limite.

Per verificare i risultati della mappa di rumore, sarà necessario prevedere una specifica campagna di misura che consenta di rilevare il livello di rumore presso alcune abitazioni opportunamente individuate, per un periodo di tempo sufficientemente lungo tale da archiviare un numero adeguato di eventi singolari

Con la nuova serie di dati verrà poi stimata nuovamente la potenza sonora generata al conveyor e con essa sarà possibile ricalcolare una nuova mappa i cui risultati dovranno essere confrontati con le misure a campo.

BIBLIOGRAFIA

LIBRI E PUBBLICAZIONI

• Renato Spagnolo, “Manuale di acustica applicata”, Utet, 2004

• J. Smith, R. J. Peters, S. Owen, “Acoustics and noise control”, 2nd edition Longman, 1997 • Noise & Vibration Works, manuale di riferimento, Versione 2.0.4

• User’s manual, SoundPLAN International LLC, June 2015

• Brüel&Kjær, “Il rumore ambientale”, Commissione Nærum (Danimarca), 2000

• Fogola J., “Ipotesi per la revisione dei valori limite per l’ambiente abitativo”, Scuola di Acustica dell’Università di Ferrara, 2010

• Kephalopoulos S. et al., “Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOSEU)”, Luxembourg, 2012

• Folli S., Bassanino M., Loda A., Guastaldi M., Propagazione del rumore di un esteso complesso industriale in funzione del campo di vento, in Atti del 6° Convegno Nazionale “Il Controllo degli Agenti Fisici”, Alessandria, 6, 7, 8 giugno 2016

• Bassanino M., Folli S., Guastaldi M., Loda A., Rumorosità nell’intorno di un esteso complesso industriale in funzione del vento, in Atti del 44° Convegno Nazionale AIA Associazione Italiana di Acustica, Pavia 7-9 giugno 2017

TESI DI LAUREA

• Folli Stefania, Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio A.A. 2013-2014: “Valutazione della propagazione del rumore prodotto da un'acciaieria nel territorio circostante”, Politecnico di Milano, 2014

• Alberto Perego e Alberto Rocca, Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio A.A. 2016-2017: “Analisi dell’influenza delle condizioni meteorologiche sulla propagazione del rumore prodotto da un’acciaieria

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Comunitari

• Direttiva 1996/61/CE, “Integrated pollution prevention and control” (IPPC)

• Direttiva 2002/49/CE, “relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”

Nazionali

• Legge 26/10/95 n.447, “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” • DPCM 14/11/97, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

• DM 16/03/98, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” • D. Lgs 194/2005, "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e

alla gestione del rumore ambientale"

• D. Lgs 152/2006, “Norme in materia ambientale”

• D.Lgs 42/2017, “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico”

• Decreto Provincia di Cremona, 19/05/2017 n.389, “Settore ambiente e territorio”

NORME TECNICHE

• ISO 9613-1 1993, “Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 1: Calculation of the absorption of sound by atmosphere”

• ISO 9613-2 1996, “Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of calculation”

RAPPORTI TECNICI

• ARPA Lombardia - Dipartimento provinciale di CREMONA, “Rapporto tecnico - Monitoraggio in continuo dei livelli di rumore ambientale a Spinadesco – Gennaio /Febbraio 2014”

• Sintesi Non Tecnica Acciaieria Arvedi s.p.a “Modifica Impiantistica Sostituzione Forno Linea 1 con nuovo forno QUANTUM”

SITI WEB

• Acustica, “La legge quadro sull’inquinamento acustico”

http://www.acustica.it/documenti/legge%20quadro%20447.pdf • ARPA Lombardia meteo Spinadesco,

http://www.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/richiesta-dati- misurati/Pagine/RichiestaDatiMisurati.aspx

• Crbnet, “La normativa di riferimento sul rumore”

http://www.crbnet.it/FisicaTecnica/didattica/lezioni/fisica_tecnica_Nicolini/Normativ a_Rumore.pdf

• Spectra, “Strumentazione per l’analisi del rumore e delle vibrazioni”, http://www.spectra.it/

• Massimo Garai, Michel Berengier, “Propagazione del rumore in ambiente esterno” http://www.academia.edu/17715024/PROPAGAZIONE_DEL_RUMORE_IN_AMBIEN TE_ESTERNO

APPENDICE

NORMATIVA

NAZIONALE

IN

MATERIA

DI

INQUINAMENTO ACUSTICO

A.1.1 LEGGE QUADRO

La legge quadro sull’inquinamento acustico vigente in Italia è la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995. Essa stabilisce i principi fondamentali per la tutela dall’inquinamento acustico. Per inquinamento acustico si intende

l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi” (Art 2.1a).

La legge individua le competenze dello Stato, delle regioni, delle province, le funzioni e i compiti dei comuni.

• Allo Stato competono principalmente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione della normativa tecnica e l’emanazione di atti legislativi su argomenti specifici (fissazione dei limiti, sanzioni, regolamenti, ecc.)

• Le Regioni promulgano specifiche leggi per:

- definire i criteri sulla base dei quali i comuni devono classificare acusticamente il territorio;

- individuare i criteri e le modalità per la predisposizione delle valutazioni di impatto e clima acustico;

- stabilire i criteri per definire le priorità negli interventi di bonifica acustica del territorio.

• Le competenze affidate alle Province riguardano funzioni amministrative di interesse provinciale o sovra-comunale per il controllo delle emissioni sonore.

•

La competenza principale dei Comuni è la classificazione in zone del territorio comunale in funzione della destinazione d’uso del territorio. Essi devono inoltre:

- Coordinare gli strumenti urbanistici con la classificazione; - Adottare i piani di risanamento comunali;

- Svolgere l’attività di controllo in materia di inquinamento acustico, avvalendosi del supporto tecnico dei ARPA.

La Legge Quadro definisce i valori di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità del rumore in ambiente esterno e negli ambienti abitativi.

I valori limite sono distinti tra periodo diurno (che va dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e periodo notturno (che va dalle ore 22:00 alle ore 6:00) e sono espressi in livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A espresso in dB(A); i limiti si differenziano in funzione della classe acustica definita dalla zonizzazione comunale.

Alla Legge Quadro sono collegati una serie di decreti attuativi, tra i quali, di maggior rilevanza sono il DPCM 14/11/97 (relativo alla fissazione dei limiti) e il DM 16/3/98 (riguardante le tecniche di misura).

A.1.1.1 DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite

delle sorgenti sonore

Il decreto stabilisce i valori limite che devono essere rispettati in ambiente abitativo ed esterno, in funzione della classificazione acustica del territorio. Il decreto fissa i valori limite assoluti di immissione, di emissione, i valori di attenzione e di qualità del rumore in ambiente esterno e, negli ambienti abitativi, i valori limite differenziali di immissione; tali valori sono distinti tra periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00) e periodo notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00) e sono espressi in LAeq (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A espresso in dBA).

I limiti si differenziano in funzione della classe acustica definita dal piano di zonizzazione comunale.

LIMITE DI EMISSIONE

È il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

LIMITE DI IMMISSIONE

Il limite di immissione è suddiviso in assoluto e differenziale.

Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite differenziali di immissione sono determinati dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il limite differenziale da non superare è pari a 5 dB(A) in periodo diurno e 3 dB(A) in periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi: - nelle aree zonizzate in classe VI;

- se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;

- al rumore prodotto da:

1. infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 2. attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive,

commerciali professionali;

3. servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell’edificio stesso.

VALORE DI ATTENZIONE

È il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. I valori di attenzione, espressi come livelli equivalenti continui di pressione sonora

1. Se riferiti a un'ora, sono i valori limite di immissione aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno.

2. Se relativi ai tempi di riferimento, corrispondono agli stessi valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il loro superamento comporta per i comuni l’obbligo di adottare un piano di risanamento. I valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

VALORI DI QUALITÀ

I valori di qualità rappresentano i livelli di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro 447/95. Essi dunque sono gli obiettivi da perseguire per dare ai territori dei comuni delle condizioni ottimali dal punto di vista acustico.

CLASSE ACUSTICA I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE ACUSTICA II - AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Tabella A.2 Limiti relativi alla classe acustica II – (*) LAeq riferito al tempo a lungo termine

CLASSE ACUSTICA III - AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Tabella A.3 Limiti relativi alla classe acustica III – (*) LAeq riferito al tempo a lungo termine

CLASSE ACUSTICA IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Tabella A.4 Limiti relativi alla classe acustica IV – (*) LAeq riferito al tempo a lungo termine

CLASSE ACUSTICA V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Tabella A.5 Limiti relativi alla classe acustica V – (*) LAeq riferito al tempo a lungo termine

CLASSE ACUSTICA VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella A.6 Limiti relativi alla classe acustica VI – (*) LAeq riferito al tempo a lungo termine

Il limite differenziale è l’unico che si attua indipendentemente dalla classe acustica a cui è posto il recettore (ad eccezione della VI classe).

A.1.1.2 DM 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

Il decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e le modalità di misura del rumore in ambiente abitativo e in ambiente esterno, prodotto da sorgenti fisse e dalle emissioni sonore causate dal traffico stradale e ferroviario.

La strumentazione di misura da utilizzare (fonometro integratore) deve soddisfare le specifiche di classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994 (attualmente aggiornate nella norma IEC 61672/2003) e deve essere provvista di certificato di taratura; gli strumenti devono inoltre essere controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale. La grandezza da misurare e utilizzare per il confronto con i limiti di legge è il LAeq ovvero il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A", nel periodo di tempo T che è definito come segue:

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇=𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈[ 𝟏 𝒕𝟐−𝒕𝟏∫ 𝒑𝑨𝟐(𝒕) 𝒑𝟎𝟐 𝑻 𝟎 𝒅𝒕𝑑𝐵(𝐴) dove:

- l’evento sonoro inizia all'istante t1 e termina all'istante t2 (T= t2-t1);

- pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa);

- p0 = 20 microPa è la pressione sonora di riferimento.

Per la comparazione e l’analisi di singoli eventi sonori di durata limitata (es. il sorvolo di un aero, il passaggio di un treno, la caduta di un carico di rottami ferrosi, il colpo di una pressa, ecc.) viene definito il livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL) che si determina come segue:

𝑆𝐸𝐿=𝐿𝐸𝐴 =𝟏𝟎 ∗ 𝒍𝒐𝒈 𝟏 𝑻𝟎∗ ∫ 𝒑𝟐(𝒕) 𝒑𝟎𝟐 𝒅𝒕 𝒕𝟐 𝒕𝟏 dove:

- T0 = tempo di riferimento pari a 1 secondo

- t2-t1 = intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l’evento, espresso in secondi

- p0 = valore di riferimento della pressione acustica pari a 20 μPa

Nel decreto è presente un allegato in cui sono elencate diverse definizioni, tra cui:

▪ Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR):

𝐿𝐷=(𝐿𝐴−𝐿𝑅)

▪ Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

▪ Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1. nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM 2. nel caso di limiti assoluti è riferito a TR

▪ Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

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