Commissione Provinciale di Beneficenza
S. M ango P iem onte; 117 5 Marzano sul Sarno Marzano sul Sarno; 118 » Mauro Cilento M auro Cilento; 119 6 Mauro La-
Bruca - S . M auro L a Bruca; 120 Rufo - S. R u fo; 121 Seve rino - S, S ev erin o ; 122 6. Angelo Fasanella - S. A n g e lo Fasanella;
123 8 . Egidio M. Albino - S. E g id io M. A lb in o ; 124 Santomenna - Santom enna; 125 S. Valenliìio Torio - S . V a le n tin o Torio; 12'1 San
sa - San za ; 127 Sapn - Sap ri ; 128 Sarno - Sarn o ; 129 Sassano - S assano; 130 Scafati - Scafati; 131 Scala - S cala; 132 Serramezza
na - Serram ezzan a; 133 Serre - S erre; 134 Sessa Ciletito - S essa C i
lento; 155 Sia?io - Siano; 136 Sicignano - S icig n a n o ; 137 Stella Ci
lento - S te lla C ilento ; 138 Stio - S tio ; 139 Teggiano - T e g g ia n o -
140 Torchiara - T orchiara; 141 Torraca - Torraca; 142 Torreorsaia;
Castelruggiero ■ T orreorsaia; 143 Tortorella - T o rto rella ; 144 Tra
monti - Tram onti; 145 Trentinara - T rentìn ara; 146 Valle dell’ A n gelo - V a lle d ell’A n g e lo ; 147 Vallo della Lucania - V a llo della L u
cania; 148 Valva - V a lv a ; 149 Vibonati - V ib o n ati; 150 Vie tri snl
Mare-Cetara - V ie tri sul M are.
3. I sindaci dei com uni d ella p ro vin cia sono incaricati d ella pubblicazion e del presen te decreto agli effetti del penultim o a li nea d e ll’art. 2 del regolam en to predetto.
Salerno, 19 febbraio 1922.
I l Prefetto —
Liualdi
b)
C i r c o l a r i
28. Conversione in definitive delle patenti provvisorie per I’ abilita zione delle funzioni di segretario comunale. (C. M. I. 20 dicem bre
1920 n. 15775-5 d irette ai Prefetti).
Con circolare 3 gen n aio 1920, n. 15775.4, atteso il carattere affatto eccezion ale e di sin golare favore della concession e stabi lita d a ll’art. 2 del regio decreto 2 ottob re 1919 , n. 1853, relativa alla con version e in defin itive d elle paten ti p ro v v iso rie per' 1’ abi litazion e delle funzioni di segretario com unale, fu data a tale di sposizione una interpretazione necessariam ente restrittiv a, nel senso che il com pim ento del p rescritto biennio di lo d evo le ser vizio in uffici com unali e p ro vin ciali d o v e sse essersi verificata alla pubblicazion e del citato re g io decreto.
vertito che quando per altro la condizione del biennio di lo d e vole servizio dopo il rilascio della patente p ro vviso ria non si fosse verificata alla data di pubblicazione del detto decreto legisla tivo solo per im possibilità m ateriale, dipendente dal fatto che i ri chiedenti fossero stati trattenuti in servizio m ilitare, potessero essi essere am m essi a fruire del beneficio di cui al citato articolo 2. D alla gran d e m oltep licità dei casi prospettati d agli interessati al M inistero d eve ritenersi che i criteri d ’ interpretazione sopra accennati non abbiano evitato il verificarsi di sperequazioni nel l ’applicazione della citata disposizione, m entre d’altra parte hanno avuto l ’effetto di esclu d ere dal beneficio di le g g e un notevole numero di persone che da una letterale interpretazione d ell' art. 2 potrebbero in vece ritenersi chiam ati a goderne.
P e r tali con siderazioni e tenuta anche presen te la decisione della I V sezione del C o n siglio di S tato in data 18 novem bre
1921, si a v v e rte che, a m odificazione delle istruzioni date con le precedenti circolari sop ra indicate nulla osta che v e n g a concessa la conversione in definitiva d elle patenti p rovvisorie di ab ilita zione alle funzioni di segretario com unale, quando, oltre al con corso delle altre p rescritte condizioni, i richiedenti abbiano com piuto il biennio di lo d evo le servizio in uffici com unali e p ro vin ciali, anche dopo la data di pubblicazione del citato regio de creto 2 ottob re 1919, n. 1853, e fino al 31 dicem bre 1921.
P e l Ministro — TESO
29. Emigrazione negli Stati Uniti deìl’ America del Nord. (C. P . 24 febbraio 1922 n. 29 diretta ai sindaci).
T ra scrivo alle S S . L L . per l ’osservan za, la segu en te nota del M inistero d eirin tern o :
« D i accordo col Com m issario d ella E m igrazion e, si com unica per norm a d elle S S , L L . e delle A u to rità dipendenti che con l ’arrivo a N ew -Io rk dei p a sse g g e ri im barcati sul piroscafo « P r e sidente W ilso n » salpato da T rieste il 6 corrente mese, sarà giunto in A m e ric a il m assim o numero d egli italiani colà amm is
sibili in quota, secondo la le g g e fed erale m a g g io 1921 e da ora fino al 30 g iu g n o 1922 non potranno se gu ita re a recarsi colà.
P o ich é la condizione di sm obilitato g ià resid en te a g li S ta ti U n iti non conferisce di per sé alcun titolo per esservi am m esso ex tra quota, quei nostri m ilitari sm obilitati non ancora partiti, a m eno ch e non possono essere inclusi in una d elle ca te g o rie che fanno eccezion e al d ivieto, non potranno essere a v v ia ti co là se non dopo il 30 g iu g n o p. v.
Il M in istero del lavo ro am ericano ha in terp retato la pred etta le g g e fed erale 19 m a g g io 1918 circa il ritorno co là dei riserv isti che ne partirono per servizio m ilitare n eg li esesciti d e g li alleati, nel senso che quelli ancora desiderosi di ritorn are agli S ta ti U n iti, beneficiando di tale le g g e , debbono farne dom anda al com p e ten te C on solato A m e rican o non oltre il 8 m arzo c. a. e debbano fare ritorn o in A m e r ic a entro il 3 m arzo 1923.
P e r tale ragion e q u egli sm obilitati p roven ien ti d a g li S ta ti U n iti, a cui fu g ià ricon osciu to il diritto di riesp atrio gratu ito, m a che a tutto o g g i non sono partiti per quella v o lta , perch è ra g g iu n tasi la quota d e g li em igran ti am m issibili co là e quelli che aven d o fatto ai D istretti in tem po utile, e ciò entro il 31 d icem bre u. s., dom anda di riespatrio g ra tu ito , potranno a ver ricon osciu to il diritto a tale con cession e, pur doven do tu tti a t tendere per partire che si riapra 1’ em igrazione in quota a g li S ta ti U n iti, Se intendono o debbono ben eficiare delle eccezion i fatte in loro favo re dalla le g g e sp eciale del 19 o tto b re 1918 do vranno farne apposita dom anda ai consolati am erican i entro il 3 m arzo prossim o.
S i p regan o le S S . L L . di vo le r fare affrettare da p arte d elle A u to r ità dipendenti 11 d isb rigo delle pratich e di esp atrio in trat tazione, inform ando, nello stesso tem po, i riservisti che inten dono tornare agli S ta ti U n iti d elle n ecessità di questa n u o va dom anda ai Consolati A m erican i ».
30. Associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e decreti (C. F. 25 febbraio 1922 n. 3546 diretta ai sindaci).
L ’art. 198, n. 15, d ella le g g e com unale e provinciale dichiara obbligatoria p er i com uni la spesa per l ’associazione alla raccolta ufficiale d egli atti del G o vern o (leggi e decreti).
Si p re g a la S. V . di vo ler disporre perchè nei bilanci p re ventivi dei com uni sia sompre regolarm en te inscritta la detta spesa.
I l Prefetto — LuALDI 31. Riappalto delle esattorie e delle Ricevitorie e casse provinciali.
(C. P . 28 febbraio 1922 n. 4396 diretta ai sindaci). Il M inistero d elle F inanze com unica:
« D ato l ’attuale m om ento è da p reved ersi che non sia pros sima la discussion e ed ap provazion e del d isegn o di le g g e che modifica la le g g e sulla riscossion e delle im poste dirette del 29 giugno 1902 n. 281.
S i ra v v isa quindi opportuno di p rorogare a tutto il m ese di aprile prossim o ven turo il term ine di presen tazione delle dom an de di conferm a da parte d eg li esattori in carica ed al 31 m aggio successivo il term ine per la presentazione delle dom ande stesse da parte dei ricev ito ri p rovin ciali ».
I l Prefetto — L u a i . D I
32. Trasporto a carico dello Stato delle salme dei caduti in guerra.
(C. P. 8 m arzo 1922 diretta ai sindaci).
Si com unica alle S S . L I ., che è stato pubblicato nella G az zetta U fficiale n. 33 del 9 febbraio il regolam en to per il tra" sporto a carico dello S ta to d elle salm e dei caduti in guerra.
P e r tali trasp orti i sindaci richiederanno alla P refettu ra g li appositi m oduli di dom ande da com pilarsi d a g li interessati e dai sindaci e da restituirsi poi insiem e a ll’estratto d ell’atto di morte del militare, di cui d evesi tsasportare la salm a alla P refettu ra stessa per l’ulteriore corso.
33. Lotta antimalarica anno 1922. Acquisti di chinino e relativi stan ziamenti nei bilanci. (C. P . 10 m arzo 1922 n. 29997 diretta ai sin daci dei Com uni m alarici della P rovin cia).
L a G iu n ta provin ciale am m in istrativa nella seduta del 24 feb braio p. p. ha, su conform e parere del C o n sig lio p ro vin ciale sa nitario, stabilito che i com uni m alarici d ella p ro vin cia dovranno acqu istare per la lotta antim alarica del corren te anno le sottoin d icate quantità di chinino ed ha ordinato le stanziam ento in bi lan cio delle rela tive som m e p er l ’acq u isto e per le spese di di stribuzion e p el chinino. S i a v v e rte intanto che i b ilan ci non sa ranno resi esecu tivi qualora non conterranno g li stanziam enti suddetti e che g li acquisti del chinino, per m ancanza di fondi di sponibili, possono essere anche fatti a cred ito m edian te d elega zione di pagam en to d elF esatto re com unale.
Com uni A g ro p o li, chinino k g . 12.000, S tan ziam en to lire 7500; A lb a n e lla , 2.800 1. 2000; A lta v illa S. 3.500 1. 3000; A q u a ra 3.500 3000; A s c e a 4.000 1. 4000; A te n a 3.000 1. 2500 ; A u letta * 2.000
1. 2000; B e llo sg u a rd o 3.000 1. 2500; B u c c in o 4.000 1. 3500; Buo-
nabitacolo 2.000 1. 2000 ; C am p agn a 10.000 1. 6500 ; Capaccio 31.000 1. 16000; C asalvelin o 8.000 1. 5500; C a ste lciv ita 5.000 lire 4000; C astelnu ovo C. 10.000 1. 6500; C astel S. L oren zo 10.000
1. 6500; C elle B u lg h e ria 1.000 1. 800; C en to la 2000 1. 2000 ; C e
raso 3000 1. 2500; C icera le 2.870 1. 2400; C ollian o 2.000 1. 2000; Controne 4000 1. 3500; Contursi 7.750 1. 5500 ; E b o li 45000 lire 20000; F e litto 2000 1. 2000; G aldo 2.000 1. 2000; G iffoni S e i C a sali 3.000 1. 2500; G iffoni V a lle P ian a 1.000 1. 800 ; G ioi 1.000
1. 800; G iu n g a n o 1.000 1. 800; Isp an i 1.000 1. 800; L au rean a 3.000 1. 2500; L au rin o 2.000 1. 2000; L au rito 1.000 1. 800: L a v ia n o 0.950 1. 800; L u stra 3.000 1. 2500; M a g lia n o 1.000 1. 800; M o n te c o rv i
no P . 5.000 1. 4000; M ontecorvin o R . 9000 1. 6000 ; M onteforte 2000 1. 2000; M ontesano 5.000 1. 4000; O gliastro 6.000 1. 4500; O liv e to C itra 5.000 1. 4000; O m ignano 3.000 1. 2500; O rria 1000 1. 800; O rtodon ico 1.000 1. 800; O ttati 3.000 1. 2500; P ad u la 0.800
1.000 1. Soo; P erto sa 2.000 1. 2000; P etin a 2.100 1. 2200; P olla 2.700 1. 2300; P o n tecagn an o 5.000 1. 4000; P o stiglio n e 3.000 lire 2500; P rign an o 0.800 1. 700; R o ccad asp id e 5.000 4000 ; R o c c a gloriosa 2.000 1. 2000; R o sc ig n o 3.000 1. 2500; R u tin o 2.000 lire 2000; S ala 1.000 1. 800; Salen to 3000 1. 2000; Salerno 15.000 lire 10000; S a lv ite lle 2.000 1. 2000; S. Cipriano 2.000 1. 2000; S. G re gorio 2.000 1. 2000; S . M auro i.ooo 1. 800 ; S. M arina 1.000 lire 800; S . A n g e lo 2.000 1. 2.000; Sarno 3.500 1. 3000; Serre 7.000
1. 5000; S essa 1.000 1. 800; S icig n a n o 5.000 1. 400C ; S tella Cil.
2.000 1. 2000; T orch iara 2.8000 1. 2400; Torreorsaia 1.000 1. 800; V allo 8.000 1. 5500; V a lv a 2.800 1. 2400.
Si attend e form ale assicurazione di adem pim ento.
I l Prefetto —
liiialdi
34 Vigilanza zooiatrica sulle carni macellate fresche. Regolamenti locali d’igiene. (C. P. 14 marzo 1922 n. 5032 dirette ai sindaci).
Il C o n siglio p rovin ciale sanitario nella seduta del 28 gennaio c. a. ha riconosciuto l ’opportunità di disciplinare in tutti i co muni della P ro v in cia i funzionam enti dei servizi di vigilan za sulle carni m acellate fresche e specialm ente sulle m acellazioni dei suini praticate da p riv ati che poi d ’ordinario vendono al pubblico o quanto meno som m inistrano com e com penso ai propri dipendenti i prodotti d elle m acellazion i dopo di averli inzaccati, affumicati, o in altro m odo preparati.
E pp erò il C o n sig lio stesso ha espresso parere favorevole per l’approvazione del segu en te regolam ento:
A r t. 1. — T u tti g li animali bovini, bufalini, ovini caprini e suini destinati alle m acellazioni debbono essere sottoposti alla visita sanitaria. E ’ fatta eccezion e per g li agn elli e capretti lat tanti, che, a norma d elle consuetudini locali, potranno senz’altro essere m acellati ed utilizzati dai p rivati in occasione di festività.
A rt. 2. —- N ei com uni p ro vvisti di pubblico m acello è v ie tato m acellare fuori di esso senza speciale autorizzazione del sin daco. L ’orario d ’apertura e di chiusura del m acello in ciascuna
s ta g io n e sarà fissato dalla G iunta m u n icip ale,-d i esso sarà tra sm esso c o p ia in P refettu ra.
L ’apertura del m acello fuori l’orario prestabilito potrà essere con sen tita dal sindaco con perm esso scritto.
A r t. 3. — N ei com uni o frazioni sp ro vvisti di m acello 1’ au to rità com unale destinerà l’orario e le lo calità in cui d ovran n o p raticassi le m acellazioni.
A rt. 4. —- L a visita d e g li animali destinati alle m acellazion i sarà p raticata dal veterinario com unale o d all’ ufficiale sanitario. A detti san itari ineom be l ’o b b lig o di prom uovere le opportune m isure di rigo re a carico d e g li esercen ti o proprietari even tu al m ente inadem pienti alle disposizroni che rego lan o il servizio, e di uniform arsi inoltre per ciò che rigu ard a la destinazione ed il tratsam ento delle carni m acellate o quanto è contenuto n eg li ar ticoli 110 e i l i del regolam en to gen erale sanitario del 3 settem b re 1901 n. 45, nonché, se del caso, nel regolam en to p ro vin ciale di polizia zoviatrica.
A r t. 5. — N ei luoghi e durante l ’orario p restab ilito dai suin dicati articoli 1 e 2 nessun com penso speciale com pete al sani tario incaricato della visita, salve le com peten ze speciali a carico del com une d ovute a detto sanitario nel caso in cui il luogo d e stinato alle m acellazioni sia lontano dal centro d e ll’ ordinaria re- eidenza del sanitario oltre.
L a m isura di detto com penso sarà stabilita a norma d e ll’art. 56 del repolam en to 17 lu glio 1908 n. 466.
A r t. 6 — Chiunque intenda m acellare anim ali in ore e in gio rn i differenti da quelli p restab iliti d a ll’autorità com unale, d e v e inform arne prim a il sanitario com unale resid ente nel Com une e in tegrarlo per la visita per la quale dopo che sarà stata p raticata corrisponderà l ’inden nità che per ciascun capo è fissata nella se g u e n te misura:
a) nel centro di residenza del sanitario : P e r ogni capo bovino o bufalino L . 5 P e r ogn i capo ovin o caprino e bufalino » 3
b) nei lu ogh i distanti oltre un km. dalla sede del sanitario, oltre il rim borso delle spese di v ia gg io ;
per ogn i capo bovin o o bufaline L. 6 per ogn i capo suino ovino o caprino » 5
L a visita d o vrà essere praticata non oltre 24 ore dopo l’a v viso ed è vietato ai sanitari di riscuotere com pensi prim a della visita.
Q uando le m acellazioni fuori orario ven go n o praticate nella stessa località da due o più proprietari 1’ indennità spettante al sanitario sarà risarcita da essi e non potrà superare i segu en ti limiti:
a) per la prim a ora di servizio lire 15
b) per ogn i ora o frazione d ’ora successiva lire 10.
A r t. 7 — N e i soli casi di m eteorism o, fratture o lesioni oc cidentali g ra v i, che rendano necessaria l ’urgente m acellazione, de gli anim ali potrà essere om esso il p reav viso al sanitario, pre scritto nel p reced en te articolo. G li esercenti o proprietarii che praticassero m acellazion i d’urgenza avranno l ’obbligo di chiedere subito la visita del sanitario e di curare che nessun organo o parte d e ll’anim ale m acellato vada distrutto o distaccato dalle na turali aderenze per m ettere il sanitario in grado di constatare la- com m ertibilità o m eno d elle carni e di controllare se effettiva mente era giu stificata la n ecessità d ell’im m ediata m acellazione.
L e carni d e g li anim ali m acellati nelle condizioni di cui sopra se ricon osciute utilizzabili a scopo alim entare, saranno in ogn i caso ven d u te nelle basse m acellerie.
A rt. 8. — I con travven tori alle disposizioni suindicate sa ranno puniti a norm a di le g g e .
A rt. 9. — Il p resen te regolam en to sarà adottato nei riguardi dei com uni, che non abbiano altrim enti provved uto all’attuazione di norme per assicurare la vig ila n za sulle carni m acellate o non si p ro v v e d e v a in rapporto alle eccezionali esigenze locali entro il term ine di un m ese dallo notifica del presente regolam ento di cui a cura dei sindaci, sarà affissa copia a ll’ albo pretorio di ciascun
com une, trasm etten do in P refettu ra la data d e ll’avven u ta pubbli cazione.
Q ualora nei rigu ard i di codesto com une non sia stato a ltri' menti p ro vved u to a ll’attuazione di norm e per assicurare il s e r v i zio di v ig ila n za sulle carni m acellate o non vi sarà p ro vved u to entro il term ine di un m ese, p rego la S. V . di disporre la p u b b licazio n e n e ll’albo pretorio di costì del suindicato regolam en to che, in caso di m ancata opposizione nel term ine prescritto, si in ten derà sen z’altro approvato.
I l Prefetto — L i i i i l d i
35. Pensionati in servizio neile pubbliche Amministrazioni. (C. P- 20 m arzo 1922 n. 630 diretta ai sindaci).
N um erosi reclam i p erven u ti al M inistero del tesoro hanno fatto sorgere il dubbio che non tutti i pensionati i quali prestano opera retribu ita in una p ubblica A m m in istrazione, siano stati, dalle A m m inistrazioni che li am m isero in servizio, segn alati alle d elegazio n i del tesoro (che hanno in carico le re la tiv e partite di pensione) agli effetti d ella esclusione dei m edesim i d a g li assegn i tem poranei di caro-viveri concessi con la le g g e 26 dicem bre 1920 n. 1827, e col regio decreto 29 dicem bre 1921, n. 1964.
P o ich é siffatta om issione costituisce oltre che un onere al- l ’E rario per som m e non dovute, un giu sto p riv ile g io per i favo riti, e ragio n e di doglian za da p arte di coloro ai quali la le g g e tu a p p lic a ta , si ritien e opportuno di far presen te che le D e le gazioni del tesoro non possono essere in vestite dei relativi a c certam enti, e che la disposizione della le g g e può avere a p p lica zione soltanto nel caso che ciascun a am m inistrazione curi scru polosam en te la segn alazion e a ll’ufficio p agatore, dei pen sion ati che abbia assunto in servizio retribuito.
A ll'u o p o occorre por m ente al con cetto che basta il fatto del com pensò, indipendentem ente dal titolo e form a di esso, o del contratto di lavoro, per escludere il pensionato dal benefìcio d e g li assegn i tem poranei di caro-viveri di cui alla le g g e 26 d i cem b re 1920, n. 1827, e regio decreto 20 dicem bre, n. 1964.
N è d eve ritenersi che a tali assegni possa avere diritto il pensionato nei casi in cui l ’A m m inistrazione, presso la quale è im piegato, non gli corrisponda indennità pel caro-viveri.
Anche in tali casi il pensionato d eve essere segn alato alla D elegazio n e, del tesoro bastando il fatto che egli percepisca dal- l ’A m m inistrazione un com pensò qualsiasi (a qualunque titolo e forma) delP op era che presta.
Con riferim ento*alla precedente circolare n. 325 d ell’ 11 feb braio 1921, riportata a pagin a 40 del B ollettino A m m inistrativo del decorso anno, si p rega pertanto codesta Am m inistrazione di p ro vved ere al rigu ardo con la m aggio re possibile diligen za ed esattezza e frattanto di com unicare al più presto alla D e le g a zione del tesoro com petente, un elenco aggiorn ato a data co r rente, dei pensionati assunti in servizio, con l ’ indicazione della data della loro assunzione, nonché della retribuzione che viene loro corrisposta e del numero del libretto della loro pensione.
I l Prefello — L u a l D I
36. Per l’associazione nazionale « Le Terre Sacre » (C. P. 28 feb braio 1922 n. 69 diretta ai sindaci).
A lle S S . L L . sarà certam ente pervenuta la circolare dira mata dalla « A sso cia zio n e N azionale denom inata « L e T erre Sa cre » costituitasi testò in T rieste, presso quel municipio, per un’opera di d o v ero sa gratitu din e verso i soldati eroicam ente ca duti sul cam po di b attaglia.
D etto E n te è sorto con la precipua finalità di p ro vved ere alla con servazion e dei cim iteri perm anenti, d eg li ossari, dei mo numenti e ricordi d ’ogni specie, sparsi nella vasta zona im bevuta del m iglior san gu e italiano, ove dorm ono l’eterno sonno tanti gloriosi che fecero olocausto d ella loro vita alla Patria; ma, per far ciò, esso ha b iso g n o d e ll’aiuto gen eroso di quanti, mèmori della gran d ezza del sacrifìcio com piuto dalle m igliaia di fratelli, sentono la nobiltà d e ll’in iziativa e la p ietà dello scopo che essa si propone.
I Com uni d elle terre redenti hanno a tal fine stanziato nei loro bilan ci un contributo annuo in ragio n e di alm eno lire 20 p e r o gn i m ille abitan ti. V o g lia n o le A m m in istrazion i m unicipali d ella p ro vin cia im itarne l’esem pio, concorren do nei lim iti delle proprie forze all'o pera altam ente c iv ile e patriottica.
Confido che l’appello d ella benem erita A rso cia zio n e non ri m arrà inascoltato.
I l Prefetto — L u A L D I
37. Imposta di R. NI. sulle indennità caro-viveri. (C. P . 10 m arzo 1922 n. 36x9 diretta ai sindaci).
II M inistero d ellT n tern o con circo lare 28 gen n aio u. s. 1570-5 richiam a l ’attenzione sulla falsità della notizia diffusa, che l ’a u to rità g iu d iziaria abbia deciso non essere d ovuta l ’im posta di R . M . sulle inden nità caro-viveri di cui fru isce il personale d elle pubblich e am m inistrazioni. T a le notizia è com pletam ente p riv a di fondam ento, nessuna sentenza essendo stata em essa al r ig u a r do d all’autorità giu diziaria,
S i avverto n o quindi le S S . L L . che le vig e n ti disposizioni