• Non ci sono risultati.

Il fenomeno del crowdfunding si è sviluppato anche in Italia sull'onda di quanto successo negli USA. La prima piattaforma nata risale al 2005 con Produzioni dal Basso, ma è tra il 2009 e 2010 che tali strumenti hanno iniziato a proliferare sul web del Bel paese. Innanzitutto va segnalato che tali soggetti non sono gli unici elementi che contraddistinguono questa tipologia di settore, infatti vi è una pluralità di agenti che con funzioni e tempi diversi intervengono nel processo del crowdfunding. I principali

stakeholders sono:

– Investitori: platea variegata che può essere costituita da persone fisiche o giuridiche;

– Piattaforme crowdfunding: rappresentano il mezzo con il quale il crowdfunding prende forma;

– Preponenti del progetto: dalle tipologie più svariate a seconda del tipo di piattaforma e dell'idea/progetto/appello/aiuto;

– Consulenti marketing/finanziari: professionisti che aiutano il preponente nella fase di lancio della campagna crowdfunding e lo seguono fino alla sua riuscita

(es. Sogni fuori dal Cassetto);

– Stato e Pubblica Amministrazione: interviene come legislatore ( ha regolato il fenomeno con decreto) e come, ad esempio, preponente nel caso della

piattaforma H2Raise;

– Banche, Servizi di pagamento (es. PayPal): intervengono nelle fasi della raccolta ( solo le banche sono autorizzate ad eseguire “raccolta tra il pubblico”, secondo l'art. 10 TUB ) e pagamento. Non solo vi sono piattaforme affiancate o facenti parte di gruppi bancari (es. Com-Unity che fa parte del gruppo Banca

Interprovinciale s.p.a. );

– Società o clienti: a seconda se il progetto sia sviluppato allo scopo business( prodotto o servizio da distribuire) oppure no profit e beneficenza.

Grafico Finanziamenti Crowd in Italia :

I Soggetti

Vediamo ora una breve carrellata dei soggetti, sopra citati, coinvolti nel settore di finanziamenti crowd. Ogni soggetto ha funzioni particolari anche se in realtà essi possono assumere significati o posizioni diverse a seconda del tipo di project, ad esempio un investitore può essere a sua volta proponente di un altro project sulla

medesima piattaforma.

Investitori

Gli investitori sono coloro che apporteranno le risorse finanziare perché il proponente possa avviare il project che sottopone alla loro analisi. Notoriamente il processo di finanziamento di idee o progetti viene riservato a investitori professionali che possiedono alcune caratteristiche certificate per legge mediante autorizzazione all'attività. Ovviamente tali limitazioni non sussistono nel caso in cui il finanziamento prenda la forma di una donazione, casi di reward&donation base. In tale situazione si

Investitori (Privati) Internet Piattaforme C.F. Idea (es.startup) Consulenti Marketing ecc Esempio Sogni Fuori dal Cassetto Esempio : Kapipal, Eppela,

Starteed, Produzioni dal Basso, Crowdfunding-Italia, De Revolutione, Com-Unity, Kendoo,Finanziami il tuo futuro, Musicraiser, Cineama, ShinyNote, Iodono, BuonaCausa, Retedeldono, Fund For Culture, Pubblico Bene,Terzo Valore, SiamoSoci, We Are Starting, Smartika, Prestiamoci

applica l'articolo 774 del Codice civile, “ Capacità di donare” e parte del Titolo V “Delle Donazioni” , il quale indica come unico divieto alla possibilità di effettuare donazioni la mancanza della piena capacità di disporre dei propri beni. Perciò la possibilità di utilizzare portali crowdfunding non basati sullo scambio di strumenti finanziari è aperta a tutti i soggetti, tranne coloro che per legge sono stati riconosciuti incapaci o inabilitati, senza particolari limiti riguardanti l'ammontare donato, a meno che non sia imposto diversamente dalla piattaforma online. Discorso pressoché analogo riguarda il peer to peer lending crowdfunding. Questo strumento si basa sull'articolo 1813 del Codice Civile in tema di mutui, che recita: “il contratto nel quale una parte consegna all’altra una quantità determinata di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità” con l’aggiunta degli interessi, se espressamente previsti dal contratto secondo l’art. 1815 c.c. Il fatto che un soggetto privato possa finanziare un altro è una situazione del tutto legale compresi i limiti accennati sopra per i contratti di donazione. Pertanto l'unica situazione che la legge si è trovata a disciplinare è stato l'equity crowdfunding, che come vedremo in seguito, è stato inserito nel Decreto Sviluppo del dicembre 2012, poi attuato con specifico Regolamento dalla Consob. Infatti la suddetta attività ricadeva nelle competenze degli istituti definiti dall'art 106 del Testo Unico Bancario : “1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.” Secondo tale previsione l'investitore privato ha la possibilità di utilizzare i suoi capitali solamente avvalendosi dell'assistenza di intermediario autorizzato, mentre lo scopo del crowdfunding è di superare tali barriere per passare ad un approccio diretto all'investimento. Infatti i fondi sono trasferiti direttamente dalle mani del finanziatore all'imprenditore. Con il Decreto Sviluppo sono stati inseriti nuovi soggetti, come i portali online che svolgono attività di equity crowdfunding, ma sono anche state inserite delle limitazioni agli investitori, per il fatto che suddetta attività risulta avere un profilo di rischio elevato. Come vedremo poi, a parte un limite sull'ammontare dell'investimento del singolo, viene obbligata la partecipazione, per una quota minoritaria, di un investitore professionale che, avendo competenze ed esperienze

certificate in ambito finanziario, dovrebbe garantire una maggior sicurezza agli investitori privati. In conclusione, sebbene qualche differenza a seconda del tipo di modello, il crowdfunding è uno strumento rivolto a tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che non presentino, a seguito dell'accertamento con sentenza del

tribunale, situazioni di incapacità o inabilitazione.

Iniziatori Project

Per quanto riguarda gli ideatori del project essi possono essere chiunque, inclusi ad esempio gli investitori stessi che sull'onda dell'entusiasmo per il project che stanno finanziando decidono di proporre sulla piattaforma una loro idea. Le uniche limitazioni possono essere quelle imposte dal tipo di portale online. Infatti ogni portale ha una propria mission e vi sono spazi specificatamente dedicati per progetti social e no profit, piuttosto che portali generalisti. Quando l'ideatore avrà deciso di perseguire un percorso di finanziamento mediante crowdfunding, dovrà assicurarsi di scegliere la piattaforma più opportuna, non solo riguardo ai criteri che la piattaforma utilizza per scegliere i progetti da presentare al pubblico, ma anche rispetto alle piattaforme specializzate che tenderanno ad attirare una platea con un certo tipo di interessi ed aspettative che potrebbero non risultare compatibili con il suddetto tipo di progetto. Però va fatta una precisazione per quanto riguarda l'equity crowdfunding. Il Decreto Sviluppo introduce specifiche caratteristiche che i soggetti devono possedere per poter accedere a questo tipo di finanziamenti. Come verrà in seguito indicato il fulcro principale della nuova disciplina è la definizione di “startup innovativa”, soggetto totalmente nuovo nel nostro ordinamento. A questo tipo di soggetti, che dovranno essere riconosciuti mediante l'iscrizione ad un apposito albo speciale del registro delle imprese, sarà concessa in via esclusiva la possibilità di accedere a finanziamenti mediante l'equity crowdfunding. Tale previsione è fonte di criticismi e dibattiti tra gli operatori in quanto sembrerebbe

Banche e Intermediari finanziari

Il crowdfunding è nato come mezzo di finanziamento alternativo rispetto ai canali tradizionali. Seppur sembra porsi al di fuori dei circuiti bancari in realtà questi, per mere questioni pratiche, intervengono nel meccanismo. Ricordiamo infatti che la raccolta del risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'art 10 del Testo Unico Bancario, è attività riservata alle banche autorizzate dalla Banca d'Italia. Per cui per quanto riguarda l'attività di trasferimento dei fondi i soggetti coinvolti dovranno appoggiarsi alle banche, unici soggetti autorizzati a svolgere tale tipo di attività. Ancora una volta una parentesi speciale va dedicata all'equity crowdfunding. Secondo le previsioni del Decreto crescita 2.0 l'attività di offerta di strumenti finanziari legati alle “startup innovative” è riservata alle piattaforme iscritte nell'apposito registro Consob, nonché a banche ed intermediari finanziari. Per quest'ultimi è prevista l'iscrizione, con modalità più agevoli, ad una sezione speciale del registro tenuto dalla Consob. Tale opportunità è comunque prevista, anche se non molto sfruttata, nel caso delle altre tipologie di crowdfunding. Un esempio, per quanto riguarda le piattaforme reward&donation based crowdfunding, è il portale online Com-Unity che è di proprietà della Banca Interprovinciale s.p.a. Nel caso dell'equity based crowdfunding l'intervento delle banche non si limita però alle transazioni di fondi, in questo caso basate su strumenti finanziari, ed alla proprietà di propri portali ma, secondo le previsioni del Decreto Sviluppo, i progetti dovranno essere cofinanziati da investitori professionali. Infatti viene prevista una soglia del 5% dell'ammontare dell'offerta al pubblico mediante equity crowdfunding, che deve essere sottoscritta da investitori professionali. Tali soggetti sono definiti nel Regolamento e tra questi rientrano banche ed intermediari finanziari. Si nota che è comunque previsto uno stretto intreccio con i circuiti di finanziamento tradizionali. Questo va giustificato con la necessità da parte dell'autorità di assicurare giusti controlli sugli operatori e porre le

Consulenti marketing e finanziari

La piattaforma online fornisce all'ideatore del project uno spazio, dove potrà raccontarsi e raccontare il suo progetto, ponendolo sotto lo sguardo e il giudizio dei possibili investitori. A differenza dei modelli di finanziamento tradizionali, come il fido bancario ad esempio, in questo caso vi è un minor focus sui risultati economici, parlando specificatamente di reward&donation based model, ed assume maggiore importanza la sfera emozionale del rapporto finanziatore-proponente. Ciò ne consegue che, esclusi modelli basati sul ritorno monetario, il focus dovrà essere posto sulla creazione di una relazione proficua con il finanziatore e quindi va premiato l'aspetto marketing su quello finanziario. A tal proposito, con l'avvento del Web 2.0, il promotore dell'idea ha a disposizione una miriade di strumenti diversi che vanno dai social media ai file audio, video, nonché strumenti per l'interagire con i vari utenti. Le opportunità per diffondere e creare interesse attorno all'idea sono innumerevoli, ma tale punto, che rappresenta una forte arma nelle mani dell'ideatore, può rivelarsi inutile o poco producente se non sfruttato nel modo più opportuno. Come rivelano, ad esempio, alcune statistiche relative al crowdfunding nel mondo letterario, la percentuale di insuccessi tocca il 90%95. Un dato che ai più farebbe bocciare l'utilizzo di questo strumento ma che invece dimostra quanto sia importante l'aspetto marketing e l'utilizzo corretto degli strumenti a disposizione. Non basta infatti una bella idea ma bisogna saperla promuovere al meglio: nel crowdfunding non si opera con investitori professionali che sono in grado di individuare con maggior chiarezza le potenzialità del prodotto che possiedono un notevole bagaglio di esperienze specialistiche. Per tale ragione molti promotori si affidano alla consulenza di esperti, consulenti marketing nel caso, che riescono a costruire una campagna ad hoc per il tipo di project, in modo tale da richiamare l'attenzione del target di investitori che si intende sollecitare. In questo modo si riescono ad ottimizzare e rendere efficaci le campagne di crowdfunding che altrimenti risulterebbero un solo spreco di tempo e risorse. Sul lato delle campagne crowdfunding, che prevedano un ritorno finanziario per l'investitore, il tipo di motivazioni che animano gli investimenti è maggiormente focalizzato sul risultato economico. Quindi, anche se rimangono valide le medesime previsioni fatte per i modelli sopracitati, l'investitore

vorrà ottenere le informazioni idonee per valutare la proficuità del progetto che viene proposto. A tal fine uno strumento essenziale è il business plan per l'equity crowdfunding: tale documento viene addirittura imposto come informazione obbligatoria nel Regolamento della Consob riguardante tali piattaforme. Anche a riguardo del business plan è bene aprire una breve parentesi. Infatti questo è uno strumento potentissimo per trasmettere informazioni di natura economico-finanziaria e mostrare in maniera chiara e concisa le potenzialità ed i rischi sottostanti all'idea. Purtroppo, anche se viene imposto dalla Consob che il gestore fornisca le informazioni necessarie per compilare un business plan, molte volte il processo di redazione di queste informazioni finanziarie non è propriamente immediato per un neofita e si rischia di non avere l'accortezza necessaria per rendere rilevanti le informazioni più importanti. Questo problema sussiste anche nel caso in cui bisogna presentare una richiesta di apertura fido ad una banca. E in questi casi ci si rivolge spesso a consulenti finanziari, motivo per il quale gli stessi potranno essere coinvolti nello sviluppo dei progetti di equity crowdfunding, ovviamente resta importante, rispetto al caso di affidamento bancario, la parte riguardante la promozione ed il contatto con l'investitore. Il caso del peer to peer lending è leggermente diverso. Infatti l'informazione principale è il rating del debito. In questo caso le uniche informazioni reperibili riguardano la valutazione data da altri utenti, che hanno precedentemente avuto rapporti creditizi con il medesimo soggetto, e la valutazione della centrale dei rischi, che fornisce la stima complessiva del profilo di rischio associato al suddetto utente. Tali informazioni vengono direttamente reperite del gestore della piattaforma e quindi non vi è una vera e propria necessità di

Società e/o clienti

Ora consideriamo i destinatari in senso esteso dei progetti sviluppati mediante il crowdfunding. I destinatari possono classificarsi in due differenti tipi: quelli diretti, a cui l'idea è rivolta, e quelli indiretti, la platea che è composta da coloro che assistono al processo di sviluppo dell'idea non ricoprendo uno specifico ruolo attivo. Entrambi variano a seconda del tipo di progetto e quindi all'ambiente, sia virtuale che reale, interessato. Secondo il “V Rapporto Rita”96 del 2013 i progetti possono essere classificati in quattro differenti categorie: progetti business, dediti alla generazione di valore economico; progetti di cooperazione, ove permane una remunerazione ma lo scopo è di tipo sociale; il mecenatismo, sostegno economico personale senza ritorno monetario; progetti di beneficenza, pura utilità sociale senza ritorno monetario. Possiamo quindi vedere per quanto riguarda i destinatari diretti, che i progetti business e di mecenatismo siano rivolti a dei particolari tipi di pubblico, nella specie possibili clienti o utilizzatori dell'idea. Questo è ad esempio il caso dello sviluppo di un nuovo software per la gestione fotografica, che avrà come pubblico i clienti interessati a questo tipo di strumentazione, oppure il caso dell'incisione di un nuovo disco da parte di una band emergente, che troverà nei fans ed appassionati di musica la propria platea. Mentre nel caso di progetti di beneficenza o cooperazione, sebbene vi possa comunque essere una particolare categoria di destinatari primari, essi risultano indirizzati ad una comunità in modo generale. Il caso ad esempio della costituzione di una nuova area verde al centro della città, chi ne beneficerà saranno sia gli utilizzatori che abitanti o turisti in genere. Oltre a questi soggetti, che possono toccare con mano i risultati prodotti dall'idea finanziata mediante il crowdfunding, abbiamo parlato di una platea di destinatari indiretti che risultano comunque coinvolti da tale processo. Questi sono riconducibili a tutti quei soggetti che tramite i vari network, non solo i canali virtuali ma anche ad esempio amicizie o parentele, vengono a contatto con il processo di sviluppo dell'idea. Punto di forza e novità sta proprio nella pubblicità di questi strumenti: chi ha un po' di curiosità può osservare come si sviluppano le idee e la raccolta sui portali online o può ricevere news dai conoscenti rispetto a quello che sta accadendo. Tale possibilità diventa importante perché il soggetto sentendosi coinvolto potrebbe decidere

96 - Colombo M.G., Giudici G., Rossi Lamastra C., Guerini M., Nava R., Verecondo C., Grassi G., Rovelli P. (2013), “ V Rapporto Rita”, Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano

di partecipare attivamente, mediante il finanziamento oppure mediante la condivisione di idee con coloro che stanno promuovendo l'idea, ma potrebbe anche, a questo punto, decidere di avviare un proprio progetto di crowdfunding sulla base di quanto ha potuto assistere. Non di meno questi network danno una possibilità enorme per divulgare conoscenza e cultura nonché condividerla ed arricchirla. In tale ottica il crowdfunding, mediante i portali online, assume le vesti di un evoluto social network che utilizza le

potenzialità di questi per poter generare nuovi progetti ed idee.

Portali Online

I portali online sono il vero fulcro del crowdfunding, gli enti che permettono che tale processo possa sussistere. Non di meno sono l'oggetto principale del Decreto Sviluppo e successivo Regolamento Consob, in quanto la loro presenza garantisce la vita e lo sviluppo dei finanziamenti crowd. Essi sono i veri protagonisti di questa rivoluzione in quanto forniscono l'ambiente dove le idee possono incontrarsi con il network e trovare finanziamento e supporto. In generale prevedono due diversi accessi, uno per chi intende investire e un altro per chi vuole pubblicizzare la propria idea; ciò non limita che ciascuna delle parti possa accedere sotto forma dell'altra. A questo punto agli investitori saranno visibili i progetti finanziabili e anche quelli già scaduti. Viene infatti solitamente concesso un tempo entro cui raccogliere il capitale target che varia a seconda della piattaforma. Il possibile investitore ha anche l'opportunità di mettersi in contatto sia con i promotori delle idee che con gli altri investitori. Inoltre gli vengono forniti servizi aggiuntivi ed ha la possibilità di condividere i suoi contenuti tramite social network o posta elettronica, tutto in ottica di creazione del network. Per quanto riguarda il promotore dell'idea solitamente, oltre al proprio spazio e alle istruzioni base, gli verranno forniti dei servizi aggiuntivi, a seconda della piattaforma, nonché eventuale supporto, nei termini stabiliti dal regolamento del portale. Ogni piattaforma è poi specializzata in particolari servizi o ambiti di azione, a seconda dei quali tende a richiamare un pubblico diverso di utenti. La prima piattaforma italiana risale al 2005

anche se non si può parlare di sviluppo del settore prima del 2009/2010, periodo in cui il settore inizia a riscuotere successo anche per la popolarità che stava assumendo oltreoceano. Fino ad ottobre 2013 si registrano 41 piattaforme crowdfunding in Italia, di cui 26 operative e 15 in fase di lancio. Oltre a queste si contano 4 piattaforme che nel 2012 non hanno registrato attività e quindi si considerano non più operative anche se non si può sapere se tale stop sia solamente una decisione temporanea. Qui di seguito una breve panoramica dei player operanti nel Bel paese. Per quanto riguarda le

piattaforme donations based crowdfunding attive abbiamo: BuonaCausa97

Si definisce come un ethic network dedicato alle buone cause e ai progetti che richiedono sostegno. Il progetto è un portale donation based che risale al 2010 e si pone come punto d'incontro dove associazioni, testimonial, aziende, donatori e attivisti possano collaborare su iniziative di valore sociale. Il portale è gestito dall'associazione Treewave come attività senza scopo di lucro, in tale ottica non vengono trattenute

commissioni sulle donazioni. Commoon98

Commoon nasce come sito per trovare soluzioni. Esso si rivolge preferenzialmente al terzo settore e fornisce, oltre al servizio di raccolta fondi mediante lancio di campagne crowdfunding sul proprio portale, sostegno nella fase di design management e soluzioni sostenibili specifiche per ogni cliente. Il crowdfunding costituisce quindi una delle

attività accessorie che il portale offre per fornire soluzioni e sostenere l'innovazione. IoDono99

IoDono è un portale specializzato nella raccolta di donazioni a favore di ONP e delle cause sociali. E' stato creato nel 2010 dalla Direct Channel, società milanese operativa nel database management e nel settore editoriale, con lo scopo di supportare e fornire un strumento nuovo alle organizzazioni no profit. Il portale da la possibilità agli utenti di divenire Personal Fundrisers e quindi assumersi l'impegno, non solo di donare, ma di

farsi anche promotori della propria campagna preferita.

97 - http://buonacausa.org/ (18/12/2013) 98 - http://www.com-unity.it/ (19/12/2013) 99 - http://www.iodono.com/ (18/12/2013)

Leevia100

Leevia è una piattaforma destinata alla beneficenza, dove possono essere promossi progetti di aziende o associazioni no profit al fine di aiutarli a ricercare i fondi necessari

Documenti correlati