• Non ci sono risultati.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Nel documento Di particolare evidenza in questo numero: (pagine 21-36)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi duecentottanta allievi al settantaquattresimo corso di reclu-tamento, presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.

IL COMANDANTE GENERALE della Guardia di finanza

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza, appro-vato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, contenente norme sull'esen-zione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assun-zione presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali degli appuntati e dei finanzieri della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed in partico-lare l'art. 70;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con modifica-zioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presi-dente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica ammini-strazione e nei procedimenti giudiziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regola-mento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-nistrazioni e le modalita© di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, concernente il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la ûTutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'atti-vita© amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 ûNuove norme in materia di obiezione di coscienzaý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante ûEsenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di attiý;

Visto il decreto ministeriale n. 142 del 23 aprile 1999, concer-nente l'individuazione dei limiti di eta© per la partecipazione ai con-corsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente ûDelega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminileý;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante ûDisposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380ý;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita© al servizio militare, con annesso elenco delle imperfe-zioni ed infermita© che sono causa di non idoneita©, che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;

Vista la determinazione del comandante generale n. 167483 in data 1‘ giugno 2000 concernente le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, concernente il ûRegolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita© al servizio militareý;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giu-gno 2000, n. 227, concernente ûRegolamento recante la fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo della Guar-dia di finanzaý;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/00 in data 28 luglio 2000 con la quale e© stata dichiarata illegittima la previsione dell'art. 26 della legge 1‘ febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui, rin-viando per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia al possesso delle qualita© morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia i candidati ûi cui parenti in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ûTesto unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia di documentazione amministrativa (testo A)ý;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante ûDisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 mag-gio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanzaý;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente: ûIstituzione del servizio civile nazionaleý;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente:

ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheý;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2001, che definisce le cate-gorie e le aliquote per il reclutamento del personale femminile nella Guardia di finanza per l'anno 2001;

Vista la determinazione del comandante generale n. 169909 in data 30 maggio 2001 concernente i requisiti necessari per il manteni-mento delle specializzazioni del contingente di mare;

Determina:

Art. 1.

Posti a concorso

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammis-sione al settantaquattresimo corso di reclutamento presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza di:

a) 230 allievi marescialli per il contingente ordinario;

b) 50 allievi marescialli per il contingente di mare suddivisi nelle seguenti categorie di specializzazioni:

n. 20 nocchieri A.C.;

n. 5 radiomontatori-radarmontatori;

n. 5 furieri;

n. 20 motoristi navali.

L'aliquota massima di personale di sesso femminile da arruolare ai sensi del decreto ministeriale del 10 aprile 2001 (40% di 280 = 112 unita©) e© prevista solo per il contingente ordinario.

N. 15 dei 230 posti per il contingente ordinario sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal succes-sivo art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

N. 10 dei 20 posti per il contingente di mare per la specializza-zione di motorista navale sono riservati ai graduati e finanzieri in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, comma primo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, se qualifi-cati meritevoli dal comandante regionale o equiparato sentito il parere formulato da almeno una delle autorita© gerarchicamente sot-tostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di reclutamento di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, con esonero dal relativo con-corso; a tal fine i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita© di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita© di grado e© prevalente la maggiore anzianita© di servizio e, a parita© della stessa, la maggiore eta©.

La specializzazione di motorista navale deve essere posseduta alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3 e conser-vata fino al termine del concorso.

La partecipazione al concorso di cui al precedente quarto comma non e© ammessa per piu© di due volte.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 199/1995 i posti non coperti saranno devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso di cui al primo comma, lettera b), del succitato articolo secondo le percentuali e l'ordine in esso stabilito.

Lo svolgimento del concorso prevede:

test culturali di livello;

accertamento dell'idoneita© fisica;

prova scritta di composizione italiana;

accertamenti dell'idoneita© attitudinale;

prova orale di cultura generale;

esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una orale;

prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.

Il corso di reclutamento avra© inizio alla data che sara© stabilita dal comando generale della Guardia di finanza ed avra© la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a maresciallo.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso Possono partecipare al concorso:

1) gli appartenenti al ruolo ûsovrintendentiý ed al ruolo ûappuntati e finanzieriý, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche¨ gli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza che:

a) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta©;

b) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve, o comunque lo conseguano entro il 31 dicembre 2001;

c) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dal comandante regionale o equipa-rato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita© gerar-chiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 199;

d) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, ûnon ido-neiý all'avanzamento;

e) non siano gia© stati rinviati, d'autorita©, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;

2) i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se gia© alle armi che:

f) abbiano eta© non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; tale limite e© elevato ad anni 29 per gli aspiranti di sesso fem-minile;

g) siano celibi o nubili, vedovi o vedove;

h) godano dei diritti politici;

i) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

l) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazio-nale quali obiettori di coscienza;

m) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero sottoposti a misura di prevenzione;

n) non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guar-dia di finanza;

o) siano in possesso delle qualita© morali e di condotta sta-bilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

p) non siano gia© stati rinviati, d'autorita©, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;

q) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve o comunque lo conseguano entro il 31 dicembre 2001;

r) abbiano ottenuto, all'apposita visita, l'idoneita© fisica alla leva.

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui al suc-cessivo art. 3 e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.

Per il requisito dell'eta© si fa riferimento, esclusivamente, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta© previsti per l'am-missione ai pubblici concorsi.

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspi-ranti partecipano ûcon riservaý alle prove di concorso.

Art. 3.

Domande di partecipazione

La domanda di partecipazione va presentata possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4’ serie speciale.

La domanda (vedasi allegato 1) dovra© redigersi esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia, disponibile presso tutti i comandi del Corpo.

L'apposito modello di domanda dovra© essere presentato o spe-dito senza essere sgualcito.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo raccomandata verranno accettate soltanto se pervenute al comando provinciale entro il ter-mine di cui al comma 1.

Anche i giovani alle armi debbono presentare la domanda di partecipazione direttamente al comando provinciale del luogo di resi-denza nei termini di cui al precedente primo comma.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al comando provinciale della Guardia di finanza oltre il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4’ serie speciale.

Per i militari del Corpo la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello di domanda (vedasi alle-gato 2), deve essere indirizzata al centro di reclutamento e presentata al comando da cui il militare direttamente dipende per l'impiego, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Il comando che riceve le domande di partecipazione al concorso dei militari del Corpo, vi appone immediatamente la data di presen-tazione e il numero di assunzione a protocollo e le invia per via gerar-chica al comando regionale o equiparato entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine previsto per la presentazione delle stesse.

I comandi regionali o equiparati, dopo aver verificata la regola-rita© delle domande, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, invieranno le stesse unitamente ad elenchi riepi-logativi degli aspiranti al centro di reclutamento il quale ne verifi-chera© la completezza.

I predetti comandi dovranno, altres|©, comunicare tempestiva-mente al centro di reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei par-tecipanti al concorso.

L'omessa sottoscrizione della domanda comportera© per tutti i candidati la non ammissione al concorso.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichia-razioni prescritte dal successivo art. 4, potranno essere accettate a giudizio discrezionale dell'amministrazione, per essere successiva-mente regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedente-mente omesse, entro il termine tassativo di giorni sessanta, pena la non ammissione al concorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.

L'amministrazione non assume, inoltre, alcuna responsabilita©

per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.

Non possono essere presentate, per lo stesso concorso, istanze separate o cumulative per il contingente ordinario e per quello di mare; per il contingente di mare e© consentito partecipare per una sola specializzazione.

Non e© consentito ai candidati, concorso durante, cambiare il contingente o la specializzazione per cui concorrono.

Tutti i candidati le cui istanze di partecipazione siano conside-rate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al con-corso con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sotto-commissione di cui al successivo art. 6, primo comma, lettera a), del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.

L'ammissione con riserva deve intendersi tale per tutte le fasi concorsuali fino all'inizio del corso di formazione.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda (vedasi modello allegato 2):

a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonche¨ il contin-gente (ordinario o mare e la relativa categoria di specializzazione) per il quale intende concorrere;

b) comando cui e© in forza;

c) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;

d) di non essere gia© stato rinviato, d'autorita©, dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;

e) il titolo di studio di cui e© in possesso o che presume di con-seguire entro il 31 dicembre 2001;

f) di non essere stati giudicati, nell'ultimo biennio, ûnon ido-neiý all'avanzamento;

g) gli eventuali titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteg-gio di cui e© in possesso tra quelli elencati nel successivo art. 20.

I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui al precedente art. 1, quarto comma, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conse-guimento della specializzazione di motorista navale; gli stessi non saranno ammessi al concorso per i posti non riservati.

Il candidato non in servizio nella Guardia di finanza deve indi-care nella domanda (vedasi modello allegato 1):

a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita;

b) il contingente (ordinario o mare e la relativa categoria di specializzazione) per il quale intende concorrere (i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonche¨ il reparto di apparte-nenza e la sede cui sono in forza);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) lo stato civile;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di resi-denza;

f) di non aver subito condanne penali e non avere eventuali procedimenti penali pendenti;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) di non essere gia© stato rinviato, d'autorita©, dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;

i) la posizione nei riguardi del servizio militare;

l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza;

m) il titolo di studio di cui e© in possesso o che presume di con-seguire entro il 31 dicembre 2001;

n) di non essere stato destituito da pubblici uffici;

o) il comune di residenza, specificando via, numero civico e numero di codice postale;

p) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comu-nicazioni, completo, ove possibile, di un numero telefonico;

q) gli eventuali titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteg-gio di cui e© in possesso tra quelli elencati nel successivo art. 20.

Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 1, terzo comma, del presente bando, devono compilare la domanda di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indi-cando la lingua (italiana o tedesca) nella quale vorranno sostenere le previste prove d'esame.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente, e nel modo piu© celere, al comando provinciale della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita© circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varia-zioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita© in caso di ritardata rice-zione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadem-pienza. Deve, infine, essere tempestivamente notificata al comando provinciale ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del concorrente ai fini del servizio militare.

Art. 5.

Documentazione

Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza i comandi regionali o equiparati provvederanno ad inviare al comando centro di reclutamento entro venti giorni dalla data di notifica dell'idoneita©

alla prova preliminare di cui al successivo art. 10, copia autenticata del foglio matricolare (parificato alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3, comma 1), dei militari dipendenti e il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, punto 1, lettera c) riferito alla data di scadenza suddetta.

Nei confronti dei candidati, non in servizio nella Guardia di finanza, che saranno risultati idonei alla prova scritta di cui al succes-sivo art. 14, il comando provinciale della Guardia di finanza compe-tente provvedera© a richiedere i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteri-stiche o di qualifica;

a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteri-stiche o di qualifica;

Nel documento Di particolare evidenza in questo numero: (pagine 21-36)

Documenti correlati