DECRETO 17 dicembre 2020 .
Conferma dell’incarico al Consorzio tutela Ciliegia di Marostica IGP e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicem-bre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Marostica».
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLADIREZIONEGENERALEPERLAPROMOZIONE DELLAQUALITÀAGROALIMENTAREEDELL’IPPICA
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto re-golamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradi-zionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all’origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfat-te dai consorzi di tusoddisfat-tela che, in quanto costituiti dai sog-getti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14, com-ma 15, che individua le funzioni per l’esercizio delle qua-li i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconosci-mento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle poli-tiche agricole alimentari e forestali;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Se-rie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposi-zioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e
«individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origi-ne protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in
at-tuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conforme-mente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroa-limentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-liana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzet-ta Ufficiale della Repubblica iGazzet-taliana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 245 della Commissione del 4 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 39 del 9 febbraio 2002 con il quale è stata registrata l’indicazione geografica protetta
«Ciliegia di Marostica»;
Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2011, pubblica-to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 31 marzo 2011, con il quale è stato attri-buito per un triennio al Consorzio tutela Ciliegia di Marosti-ca IGP il riconoscimento e l’inMarosti-carico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Marostica», rinnovato da ulti-mo con decreto ministeriale del 29 maggio 2017;
Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali rela-tive ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentati-vità, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in
quan-to il Ministero ha verificaquan-to che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria
«produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all’art. 4 del medesimo decreto, rap-presenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall’orga-nismo di controllo nel periodo significativo di riferimento.
Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con note del 22 giugno 2020 e del 20 novembre 2020 e delle attestazioni rilasciate dall’Organismo di controllo CSQA in data 8 maggio 2020 (prot. Mipaaf n. 23324), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», e successive integrazioni e chiarimenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-lare l’art. 16, lettera d) ;
Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 mar-zo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimenta-le n. 1483 del 21 apridipartimenta-le 2020, ed in particolare l’art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello diri-genziale non generale;
Vista la direttiva di III livello di questa Direzione gene-rale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all’UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell’inca-rico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, regi-strata alla Corte dei conti al n. 832 del 10 settembre 2020;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell’incarico al Consorzio tutela Ciliegia di Marosti-ca IGP a svolgere le funzioni indiMarosti-cate all’art. 14, com-ma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Ciliegia di Marostica»;
Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio l’incarico concesso con il decreto 15 marzo 2011 al Consorzio tutela Ciliegia di Marostica IGP con sede legale in Breganze (VI) - via Castelletto n. 1 - a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Marostica».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle pre-scrizioni previste nel decreto del 15 marzo 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consor-zi di tutela delle denominaconsor-zioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emana-zione dello stesso, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficia-le della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2020
Il dirigente: POLIZZI
DECRETO 18 dicembre 2020 .
Variazione della denominazione di due varietà di riso iscritte al registro nazionale delle varietà di specie agrarie e iscrizione di una varietà foraggera al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.
IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLEPOLITICHEEUROPEEEDINTERNAZIONALI EDELLOSVILUPPORURALE
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identificazione delle varietà stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novem-bre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regola-mento di esecuzione della legge n. 1096/71;
Visto in particolare l’art. 17 -bis del detto decreto del Presi-dente della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l’iscrizione delle va-rietà, in ordine all’idoneità della denominazione varietale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-denze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 12 e l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di rifor-ma dell’organizzazione di Governo a norrifor-ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 mag-gio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg.
n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell’ambito del Ministe-ro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, re-cante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, ine-rente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivi-tà culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-zioni», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
ganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dal-la legge 18 novembre 2019, n. 132;
Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all’UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;
Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, regi-strata all’Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all’attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e in-ternazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la nota dell’11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la con-tinuità dell’azione amministrativa, in assenza del direttore ge-nerale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell’in-carico del nuovo direttore e che, fermi restando gli obiettivi operativi attribuiti ai dirigenti e le risorse finanziarie ed uma-ne assegnate per la loro realizzaziouma-ne dal decreto direttoriale n. 12841 del 14 aprile 2020, conferma le autorizzazioni e le deleghe previste dall’art. 2 del decreto medesimo;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte, nel re-lativo registro, le varietà di riso denominate «RG101» e
«RG203»;
Considerate le motivazioni addotte dal costitutore con le quali chiede la variazione di denominazione delle varietà summenzionate con le nuove di seguito riportate nel presente dispositivo;
Considerato che il controllo effettuato sulle nuove deno-minazioni proposte ha dato esito positivo e che non sussi-stono motivi ostativi all’accoglimento delle proposte sopra menzionate;
Vista inoltre la domanda presentata ai fini della iscrizione della varietà di foraggera «Plinio» appartenente alla specie Trifoglio incarnato;
Visti i risultati delle prove condotte per l’accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente, esaminati nel corso della riunione del 30 ottobre 2020 del Gruppo per-manente per la protezione delle piante - Sezione sementi;
Ritenuto di dover procedere in conformità;
Decreta:
Art. 1.
1. Le denominazioni delle varietà di riso «RG101» e
«RG203», iscritte al registro nazionale delle varietà di specie agrarie, sono modificate come indicato nella tabel-la sotto riportata:
Codice
SIAN Specie Attuale
denominazione Nuova denominazione
18149 Riso RG101 Levante
18151 Riso RG203 Maestrale
2. Ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del de-cimo anno civile successivo a quello della iscrizione me-desima, la sotto elencata varietà di specie agrarie, la cui descrizione e risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.
Codice
SIAN Specie Denominazione Responsabile della conservazione
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2020
Il Capo Dipartimento: BLASI
20A07251
DECRETO 22 dicembre 2020 .
Proroga del riconoscimento dell’idoneità al centro «Pro-moVert Italia S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari.
IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLEPOLITICHEEUROPEEINTERNAZIONALI EDELLOSVILUPPORURALE
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settem-bre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l’esecuzio-ne delle prove di campo e definisce i requisiti l’esecuzio-necessari al riconoscimento ufficiale dell’idoneità a condurre pro-ve di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-tivo alle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in partico-lare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giu-gno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi
è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell’ambito del Ministero delle politiche agricole alimen-tari, forestali e del turismo;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non ge-nerali del Mipaaft, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell’8 febbraio 2019»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con-vertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimen-tari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, de-gli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché’ per la rimodulazione de-gli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle fun-zioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicafun-zioni»;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il Re-golamento di riorganizzazione del Ministero delle poli-tiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decre-to del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Mini-stero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all’Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all’attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politi-che europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DI-PEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;
Visto il decreto n. 13446 del 23 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 138 del 30 mag-gio 2020, concernente «Proroga del riconoscimento dell’idoneità ai Centri di saggio ad effettuare prove uffi-ciali di campo, finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari» fino al 31 dicembre 2020;
Vista l’istanza presentata in data 5 maggio 2020 dal Centro «PromoVert Italia S.r.l.» con sede legale in via Del Lavoro 60 - 40127 Bologna;
Vista la nota n. 9089015 del 3 settembre 2020 con la quale è stato conferito l’incarico agli ispettori per l’esecu-zione della verifica ispettiva per accertare la conformità del suddetto Centro ai principi delle buone pratiche per l’esecuzione delle prove di campo finalizzate alla regi-strazione dei prodotti fitosanitari;
Vista la nota dell’8 ottobre 2020 con la quale il respon-sabile scientifico del Centro «PromoVert Italia S.r.l.» ha comunicato la propria impossibilità a prendere parte alla visita ispettiva nel periodo concordato con gli ispettori, per cause legate alla pandemia COVID 19 e,
Vista la nota dell’11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezio-namento dell’incarico del nuovo direttore;
Vista la nota n. 9329233 del 20 novembre 2020 con la quale questo Ministero ha accolto la richiesta di rinvio e contestualmente ha invitato il responsabile scientifico a individuare una nuova data per poter effettuare la visita ispettiva;
Considerate le misure urgenti e restrittive emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato che il Centro «PromoVert Italia S.r.l.», riconosciuto da questo Ministero per l’esecuzione delle prove di che trattasi, deve comunque garantire ai commit-tenti la propria idoneità;
Ritenuto di dover prorogare l’idoneità del Centro di saggio, in scadenza al 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021 al fine di espletare le previste verifiche ispettive;
Decreta:
Articolo unico
1. L’idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo del Centro «PromoVert Italia S.r.l.» è prorogata fino al 30 giugno 2021.
2. La verifica ispettiva, prevista ai sensi del decreto le-gislativo n. 194/95, finalizzata alla verifica dei requisiti di idoneità, sarà espletata non appena sarà comunicata la disponibilità da parte del Centro di Saggio e le condizioni epidemiologiche lo consentiranno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2020
Il Capo Dipartimento: BLASI società cooperativa», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.
IL MINISTRO