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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Nel documento DECRETI PRESIDENZIALI (pagine 21-29)

DECRETO 22 aprile 2014 .

Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo de-nominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli per la indicazione geografi ca protetta «Asparago Verde di Altedo», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

PERILRICONOSCIMENTODEGLIORGANISMIDICONTROLLO ECERTIFICAZIONEETUTELADELCONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamen-to europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003 con il quale l’Unione europea ha prov-veduto alla registrazione della indicazione geografi ca protetta «Asparago Verde di Altedo»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-sposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l’art. 14 il quale con-tiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 26 aprile 2011, pubblicato nella Gaz-zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie genera-le n. 110 del 13 maggio 2011, con il quagenera-le l’organismo

«Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Bol-drini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografi ca protetta «Asparago Verde di Altedo»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 26 aprile 2011;

Considerato che il Consorzio Tutela Asparago Verde di Altedo e la Regione Emilia Romagna non hanno ancora provveduto a segnalare l’organismo di controllo da au-torizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell’autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l’effi cienza del si-stema di controllo concernente la indicazione geografi ca protetta «Asparago Verde di Altedo» anche nella fase in-tercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l’autorizzazione all’even-tuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l’autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 26 aprile 2011, fi no all’emanazione del decreto di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo denominato

«Check Fruit Srl» oppure all’eventuale nuovo organismo di controllo.

Decreta:

Art. 1.

L’autorizzazione rilasciata all’organismo denomina-to «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 26 aprile 2011 ad effettuare i controlli per la indicazione geografi ca protetta «Aspara-go Verde di Altedo», registrata con il Re«Aspara-golamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003, è prorogata fi no all’emana-zione del decreto di rinnovo dell’autorizzaall’emana-zione all’orga-nismo stesso oppure all’eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbli-gato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 26 aprile 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi cia-le della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 22 aprile 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A03659

DECRETO 22 aprile 2014 .

Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo de-nominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli per la indicazione geografi ca protetta «Scalogno di Romagna», re-gistrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

PERILRICONOSCIMENTODEGLIORGANISMIDICONTROLLO ECERTIFICAZIONEETUTELADELCONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamen-to europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografi -ca protetta «S-calogno di Romagna»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-sposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilan-za sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 26 aprile 2011, pubblicato nella Gaz-zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie genera-le n. 110 del 13 maggio 2011, con il quagenera-le l’organismo

«Check Fruit Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Bol-drini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i control-li per la indicazione geografi ca protetta «Scalogno di Romagna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 26 aprile 2011;

Considerato che l’Associazione Turistica Pro-loco Ri-olo Terme e la Regione Emilia Romagna non hanno an-cora provveduto a segnalare l’organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell’autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l’effi cienza del si-stema di controllo concernente la indicazione geografi ca protetta «Scalogno di Romagna» anche nella fase inter-corrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l’autorizzazione all’eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l’autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 26 aprile 2011, fi no all’emanazione del decreto di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo denominato

«Check Fruit Srl» oppure all’eventuale nuovo organismo di controllo.

Decreta:

Art. 1.

L’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato

«Check Fruit Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Bol-drini n. 24, con decreto 26 aprile 2011 ad effettuare i con-trolli per la indicazione geografi ca protetta «Scalogno di Romagna», registrata con il Regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, è prorogata fi no all’emanazione del decreto di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo stesso oppure all’eventuale autorizzazione di altra strut-tura di controllo.

Art. 2.

Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbli-gato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 26 aprile 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi cia-le della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 22 aprile 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A03660

DECRETO 22 aprile 2014 .

Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo de-nominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli per la indicazione geografi ca protetta «Marrone di Castel del Rio», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

PERILRICONOSCIMENTODEGLIORGANISMIDICONTROLLO ECERTIFICAZIONEETUTELADELCONSUMATORE Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissio-ne del 1° luglio 1996 con il quale l’UnioCommissio-ne europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografi -ca protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-sposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14 il quale con-tiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 26 aprile 2011, pubblicato nella Gaz-zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011, con il quale l’organismo

«Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare Bol-drini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografi ca protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 26 aprile 2011;

Considerato che il consorzio Castanicoltori Castel del Rio e la regione Emilia-Romagna non hanno ancora prov-veduto a segnalare l’organismo di controllo da autorizza-re per il triennio successivo alla data di scadenza dell’au-torizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l’effi cienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografi -ca protetta «Marrone di Castel del Rio» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l’autorizzazione all’even-tuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l’autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 26 aprile 2011, fi no all’emanazione del decreto di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo denominato

«Check Fruit Srl» oppure all’eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L’autorizzazione rilasciata all’organismo denomina-to «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 26 aprile 2011 ad effettuare i controlli per la indicazione geografi ca protetta

«Marro-Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

ne di Castel del Rio», registrata con il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fi no all’emana-zione del decreto di rinnovo dell’autorizzaall’emana-zione all’orga-nismo stesso oppure all’eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbli-gato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 26 aprile 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi cia-le della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 22 aprile 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A03667

DECRETO 22 aprile 2014 .

Rinnovo dell’autorizzazione al Laboratorio analisi Dr.

Bruno Bucciarelli, in Ascoli Piceno, al rilascio dei certifi cati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

PERLAPROMOZIONEDELLAQUALITÀAGROALIMENTARE EDELLIPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-lare l’art. 16, lettera d) ;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-re l’art. 58 che abroga il particola-regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi fi guranti nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-nazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fi siche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-tenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fi siche de-gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 15 aprile 2010, pubblicato nella Gaz-zetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2010 con il quale al laboratorio analisi

dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino n. 112 è stata rinnovata l’auto-rizzazione al rilascio dei certifi cati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 aprile 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottem-perato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 febbraio 2014 l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un orga-nismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-CREDIA - l’Ente italiano di accreditamento è stato desi-gnato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernen-ti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino n. 112, è autorizzato al rilascio dei certifi cati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L’autorizzazione ha validità fi no al 18 febbraio 2018 data di scadenza dell’accreditamento.

Art. 3.

L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli perda l’ac-creditamento relativamente alle prove indicate nell’alle-gato al presente decreto e del suo sistema qualità, in con-formità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/

IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l’Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accredita-mento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubi-cazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’im-piego del personale ed ogni altra modifi ca concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione dell’autorizzazione.

3. Sui certifi cati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è neces-sario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verifi care la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova Norma / metodo Numero di perossidi Reg. CEE 2568/1991 allegato III

Acidità Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE

702/2007

Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Reg. UE 299/2013 allegato I

14A03668

DECRETO 28 aprile 2014 .

Iscrizione di varietà di girasole al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLOSVILUPPORURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identifi cazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Re-pubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all’istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffi ci dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fi ni della iscrizione di varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l’accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fi no alla fi ne del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesi-ma, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole :

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Uffi cio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle fi nanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A03665

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

DECRETO 28 aprile 2014 .

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLOSVILUPPORURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identifi cazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all’istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffi ci dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all’accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

Le responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre ditte con precedente decreto, sono attribuite ai conservatori in purezza a fi anco di esse indicati:

Colza:

Codice Sian

Varietà Vecchio responsabile della conservazione

Nuovo responsabile della conservazione in purezza

12406 Goldie Dieckmann Saatzucht Monsanto Saaten GmbH

14875 Samedie Dieckmann Saatzucht Monsanto Saaten GmbH

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Uffi cio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle fi nanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A03666

DECRETO 28 aprile 2014 .

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLOSVILUPPORURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifi che ed integrazioni, che disciplina l’attività semen-tiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identifi cazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifi ca la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di orga-nizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10 -ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla decreto-legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato

Nel documento DECRETI PRESIDENZIALI (pagine 21-29)

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