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MISURE CAUTELARI

Nel documento CODICE DI PROCEDURA PENALE (pagine 140-200)

TITOLO I

MISURE CAUTELARI PERSONALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 272.

Limitazioni alle libertà della persona 1. Le libertà della persona posso-no essere limitate con misure cau-telari soltanto a norma delle dispo-sizioni del presente titolo.

Art. 273.

Condizioni generali di applicabilità delle misure 1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di col-pevolezza.

2. Nessuna misura può essere ap-plicata se risulta che il fatto è sta-to compiusta-to in presenza di una cau-sa di giustificazione o di non puni-bilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una cau-sa di estinzione della pena che si ri-tiene possa essere irrogata.

Art. 274.

Esigenze cautelari

1. Le misure cautelari sono di-sposte:

a) quando sussistono inderogabi-li esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l’acquisizione o la ge-nuinità della prova;

b) quando l’imputato si è dato al-la fuga o susiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche moda-lità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, vi è il con-creto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di al-tri mezzi di violenza personale o di-retti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità orga-nizzata o della stessa specie di quel-lo per cui si procede.

Art. 275.

Criteri di scelta delle misure 1. Nel disporre le misure, il giu-dice tiene conto della specifica ido-neità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cau-telari da soddisfare nel caso con-creto.

2. Ogni misura deve essere pro-porzionata all’entità del fatto e alla

sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

3. La custodia cautelare in car-cere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti ina-deguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previ-ste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle as-sociazioni previste dallo stesso arti-colo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’or-dinamento costituzionale per i qua-li la legge stabiqua-lisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a die-ci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubbli-co o aperto al pubblipubbli-co di armi da guerra o di tipo guerra o parti di es-se, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da spa-ro escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’arti-colo 80, comma 2 e 74 del testo uni-co delle leggi in materia di discipli-na degli stupefacenti e sostanze psi-cotrope, prevenzione, cura e riabili-tazione dei relativi stati di tossico-dipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ot-tobre 1990, n. 309, è applicata la cu-stodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai qua-li risulti che non sussistono esigen-ze cautelari (1).

4. Non può essere disposta la cu-stodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando im-putata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha ol-trepassato l’età di settanta anni, ov-vero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmen-te gravi che non consentano le cu-re necessarie in stato di detenzio-ne (1).

5. Non può essere disposta la cu-stodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando im-putata è una persona tossicodipen-dente o alcooldipentossicodipen-dente che abbia in corso un programma terapeuti-co di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata e, l’interruzio-ne del programma può pregiudica-re la disintossicazione dell’imputa-to. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice sta-bilisce i controlli necessari per ac-certare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il pro-gramma di recupero. Le disposi-zioni del presente comma non si ap-plicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal com-ma 3 (1).

(1) Modificato dall’art. 1 l. 8 novembre 1991, n. 356.

Art. 276.

Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di

tra-sgressione alle prescrizioni ineren-ti a una misura interditineren-tiva, il giu-dice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

Art. 277.

Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari 1. Le modalità di esecuzione del-le misure devono salvaguardare i di-ritti della persona ad esse sottopo-sta, il cui esercizio non sia incom-patibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

Art. 278.

Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione

delle misure

1. Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pe-na stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione e delle circostanze del reato, fatta ec-cezione della circostanza atte-nuante prevista dall’articolo 62 n.

4 del codice penale nonché delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di spe-cie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto specia-le. (1)

Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall’articolo 99 com-ma 4 del codice penale, se ricorro-no congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1 e 2 dello stesso articolo (2).

(1) Modificato dall’art. 2 l. 22 aprile 1991, n. 133

(2) Aggiunto dall’art. 2 l. 22 aprile 1991, n. 133

Art. 279.

Giudice competente

1. Sull’applicazione e sulla revo-ca delle misure nonché sulle modi-fiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Pri-ma dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

Capo II MISURE COERCITIVE

Art. 280.

Condizioni di applicabilità delle misure coercitive 1. Salvo quanto disposto dall’ar-ticolo 391, le misure previste in que-sto capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pe-na dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Art. 281.

Divieto di espatrio

1. Con il provvedimento che di-spone il divieto di espatrio, il giudi-ce prescrive all’imputato di non usci-re dal territorio nazionale senza l’au-torizzazione del giudice che procede.

2. Il giudice dà le disposizioni ne-cessarie per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l’utilizzazione del passa-porto e degli altri documenti di identità validi per l’espatrio.

2- bis. Con l’ordinanza che appli-ca una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudi-ce dispone in ogni caso il divieto di espatrio (1).

(1) Aggiunto dall’art. 9, l. 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 282.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 1. Con il provvedimento che di-spone l’obbligo di presentazione al-la polizia giudiziaria, il giudice pre-scrive all’imputato di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto del-l’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato.

Art. 283.

Divieto e obbligo di dimora 1. Con il provvedimento che di-spone il divieto di dimora, il giuce prescrive all’imputato di non di-morare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizza-zione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che di-spone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non allon-tanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ov-vero, al fine di assicurare un più ef-ficace controllo o quando il comu-ne di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune vicinio-re ovvero una frazione di quest’ulti-mo. Se per la personalità del sog-getto o per le condizioni ambienta-li la permanenza in taambienta-li luoghi non garantisce adeguatamente le esigen-ze cautelari previste dall’articolo 274, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro co-mune o frazione di esso, preferibil-mente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove è ubi-cato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l’obbligo di di-mora, il giudice indica l’autorità di polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e dichia-rare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescri-vere all’imputato di dichiarare all’autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con l’obbligo di comunicare pre-ventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e de-gli orari predetti.

4. Il giudice può, anche con se-parato provvedimento, prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le nor-mali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti terri-toriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell’imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in cor-so un programma terapeutico di re-cupero nell’ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata co-municazione all’autorità di polizia competente, che ne vigila l’osser-vanza e fa rapporto al pubblico mi-nistero di ogni infrazione.

Art. 284.

Arresti domiciliari

1. Con il provvediemnto che di-spone gli arresti domiciliari, il giu-dice prescrive all’imputato di non al-lontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora

ovvero da un luogo pubblico di cu-ra o di assistenza.

2. Quando è necessario, il giudi-ce impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l’imputato non può altri-menti provvedere alle sue indispen-sabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad as-sentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo stret-tamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la po-lizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.

5. L’imputato agli arresti domici-liari si considera in stato di custo-dia cautelare.

Art. 285.

Custodia cautelare in carcere 1. Con il provvedimento che di-spone la custodia cautelare, il giu-dice ordina agli ufficiali e agli agen-ti di polizia giudiziaria che l’impu-tato sia catturato e immediatamen-te condotto in un istituto di custo-dia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

2. Prima del trasferimento nell’isti-tuto la persona sottoposta a custo-dia cautelare non può subire limita-zione della libertà, se non per il tem-po e con le modalità strettamente ne-cessarie alla sua traduzione.

3. Per determinare la pena da ese-guire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell’articolo 657,

anche quando si tratti di custodia cautelare subita all’estero in conse-guenza di una domanda di estradi-zione ovvero nel caso di rinnova-mento del giudizio a norma dell’ar-ticolo 11 del codice penale.

Art. 286.

Custodia cautelare in luogo di cura 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclu-de o ne diminuisce granesclu-demente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessa-ri per prevenire il penecessa-ricolo di fuga.

Il ricovero non può essere mante-nuto quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 285 commi 2 e 3.

Art. 286-bis (1) Divieto di custodia cautelare 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infe-zione HIV e ricorra una situainfe-zione di incompatibilità con lo stato di de-tenzione. L’incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei ca-si di AIDS conclamata o di grave de-ficienza immunitaria; negli altri ca-si l’incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custo-dia cautelare e degli effetti che sul-la pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello sta-to di incompatibilità può essere fat-ta dall’impufat-tato, dal suo difensore

o dal servizio sanitario penitenzia-rio. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della mi-sura cautelare, ovvero gli arresti do-miciliari presso l’abitazione dell’im-putato.

2. Con decreto emanato dai Mi-nistri della sanità e di grazia e giu-stizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e grave deficienza im-munitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico le-gali per accertare l’affezione da HIV nonché il grado di deficienza im-munitaria rilevante ai fini della si-tuazione di incompatibilità valuta-bile dal giudice.

3. Quando ricorrono esigenze dia-gnostiche per accertare incompati-bilità con lo stato di detenzione ov-vero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze tera-peutiche concernenti l’infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell’am-bito penitenziario, il giudice può di-sporre il ricovero provvisorio in ido-nea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedi-menti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di rico-vero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l’in-compatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ov-vero provvede a norma dell’articolo 299. Se dispone gli arresti domici-liari, l’esecuzione della misura av-viene presso l’abitazione dell’impu-tato o presso una residenza collet-tiva o casa di alloggio di cui all’ar-ticolo 1 comma 2, della legge 5 giu-gno 1990, n. 135.

(1) Art. 11, 12 gennaio 1993, n. 3, col qua-le si è previsto che il decreto di cui all’art.

286, comma 2, è emanato entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Capo III MISURE INTERDITTIVE

Art. 287.

Condizioni di applicabilità delle misure interdittive 1. Salvo quanto previsto da di-sposizioni particolari, le misure pre-viste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclu-sione superiore nel massimo a tre anni.

Art. 288.

Sospensione dall’esercizio della po-testà dei genitori

1. Con il provvedimento che di-spone la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri a es-sa inerenti.

2. Qualora si proceda per un de-litto contro la libertà sessuale, ov-vero per uno dei delitti previsti da-gli articoli 530 e 571 del codice pe-nale, commesso in danno di prossi-mi congiunti, la prossi-misura può essere disposta anche al di fuori dei limi-ti di pena previslimi-ti dall’arlimi-ticolo 287 comma 1.

Art. 289.

Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio

1. Con il provvedimento che di-spone la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice termporaneamen-te all’imputato, in tutto o in partermporaneamen-te, le attività a essa inerenti.

2. Qualora si proceda per un de-litto contro la pubblica amministra-zione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o del-l’incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1.

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta in-vestitura popolare.

Art. 290.

Divieto temporaneo di esercitare determinate attività

professionali o imprenditoriali 1. Con il provvedimento che di-spone il divieto di esercitare determi-nate professioni, imprese o uffici di-rettivi delle persone giuridiche e del-le imprese, il giudice interdice tem-poraneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un de-litto contro l’incolumità pubblica o contro l’economia pubbblica, l’indu-stria e il commercio ovvero per al-cuno dei delitti previsti dalle dispo-sizioni penali in materia di società o di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice pe-nale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1.

Capo IV FORMA ED ESECUZIONE

DEI PROVVEDIMENTI

Art. 291

Procedimento applicativo 1. Le misure sono disposte su ri-chiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda.

1-bis. Nel corso delle indagini pre-liminari, il giudice può disporre mi-sure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente ri-chiesto di provvedere esclusivamen-te in ordine alle misure indicaesclusivamen-te (1).

2. Se riconosce la propria in-competenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le con-dizioni e sussiste l’urgenza di sod-disfare taluna delle esigenze caute-lari previste dall’articolo 274, di-spone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza.

Si applicano in tal caso le disposi-zioni dell’articolo 27.

(1) Aggiunto dall’art. 12 d. lgs. 14 gen-naio 1991, n. 12

Art. 292.

Ordinanza del giudice 1. Sulla richiesta del pubblico mi-nistero il giudice provvede con or-dinanza.

2. L’ordinanza che dispone la mi-sura cautelare contiene a pena di nullità:

a) le generalità dell’imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli ele-menti di fatto da cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanza;

d) la fissazione della durata del-la misura, quando questa è dispo-sta al fine di garantire l’acquisizio-ne o la genuinità della prova;

e) la data e la sottoscrizione del giudice.

2-bis. L’ordinanza contiene altre-sì la sottoscrizione dell’ausiliario che assiste il giudice, il sigillo del-l’ufficio e, se possibile, l’indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l’imputato (1).

3. L’incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime degli uffi-ciali e gli agenti incaricati dal dar-vi esecuzione.

(1) Sostituiti ed aggiunti dall’art. 5 l. 12 luglio 1991, n. 203

Art. 293.

Adempimenti esecutivi 1. Salvo quanto previsto dall’arti-colo 156, l’ufficiale o l’agente incari-cato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare con-segna all’imputato copia del provve-dimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia;

informa immediatamente il difenso-re di fiducia eventualmente nomina-to ovvero quello di ufficio designanomina-to a norma dell’articolo 97 e redige ver-bale di tutte le operazioni compiute.

Il verbale è immediatamente tra-smesso al giudice che ha emesso l’or-dinanza e al pubblico ministero.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cau-telare sono notificate all’imputato.

3. Le ordinanze previste dai com-mi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse. Avviso del deposito è noti-ficato al difensore.

4. Copia dell’ordinanza che

4. Copia dell’ordinanza che

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