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Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti . 30

Ogni comportamento posto in essere da Fornitori, Collaboratori, Partner o Consulenti che configuri un illecito disciplinare rappresenta un grave inadempimento nell’esecuzione dei contratti e costituisce, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, causa di risoluzione automatica del rapporto

e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 Parte Generale

contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

5 Informazione e formazione del personale

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti in azienda e di tutti i soggetti che hanno rapporti con CIO è condizione necessaria per assicurare l’efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso. A tal fine, l’adozione del Modello, nonché delle relative integrazioni e/o modifiche, è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il personale, ad ogni livello, deve essere consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello. La Società pone, pertanto, in essere un’attività di comunicazione a tutti i Dipendenti, collaboratori, management e vertice aziendale mediante:

 una comunicazione iniziale: l’adozione iniziale e le eventuali modifiche sostanziali del presente documento sono comunicate a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell’adozione stessa e delle modifiche.

Alle risorse di nuovo inserimento viene consegnato un set informativo, contenente il testo del Decreto 231/2001, il presente documento

“Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.

231/2001” ed il Codice Etico, con il quale assicurare alle medesime le conoscenze considerate di primaria rilevanza. La ricezione della documentazione di cui sopra dovrà risultare da apposito modulo sottoscritto per presa conoscenza ed accettazione;

 una specifica attività di formazione: tale attività di formazione “continua”

è sviluppata facendo ricorso sia a strumenti e procedure informatiche (Intranet aziendale, strumenti di autovalutazione, ecc.) che a incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. La formazione del personale dipendente operante in regime di distaccato dovrà comunque essere garantita dai Soci Iveco e Oto Melara (in qualità di distaccanti).

La partecipazione ai programmi di formazione3 sul Modello è obbligatoria ed il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all'Organismo di Vigilanza, che svolge altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un’appropriata diffusione, di un’adeguata cultura dei controlli interni, dell’organigramma aziendale e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni aziendali.

La formazione ha l’obiettivo di diffondere tra il personale la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, nonché richiamare l’attenzione sull’importanza di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all’evoluzione della normativa esterna e

3 La attività di formazione potrà essere svolta direttamente dall’Organismo di Vigilanza.

del Modello; pertanto in caso di modifiche rilevanti si procederà ad una integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

In ogni caso, l’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Infine, i soggetti esterni che intrattengono rapporti contrattuali di qualsiasi natura con la Società vengono informati che CIO si è dotata di un Modello Organizzativo e di specifiche procedure in tema di Decreto 231, nonché di un Codice Etico.

6 Aggiornamento del Modello

La verifica sull’aggiornamento e sull’efficace attuazione del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, cui è pertanto attribuito il potere di apportare modifiche al Modello, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L’attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l’adeguatezza e l’idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all’Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all’aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare proposte motivate in ordine all’aggiornamento e all’adeguamento del presente Modello al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell’Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

 violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;

 significative modificazioni all’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;

 modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all’Organismo di Vigilanza.

Controllo ex D.Lgs. 231/2001 Parti Speciali

PARTI SPECIALI

In conformità con il disposto dall’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 231/2001, la Società, attraverso lo svolgimento dell’attività di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività e, più in generale, del contesto aziendale in cui essa opera (c.d. risk assessment), ha identificato le attività sensibili nell’ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi alcuni dei reati tra quelli ricompresi nel Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, il CIO ha, inoltre, formulato delle regole comportamentali e dei principi di controllo specifici per ciascuna delle attività a rischio identificate, suddivise per tipologia di reato ed elencate nelle sezioni successive.

La presente Parte Speciale si compone delle seguenti undici Sezioni:

 Sezione A (Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione);

 Sezione B (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati);

 Sezione C (Reati societari);

 Sezione D (Delitti contro la personalità individuale);

 Sezione E (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro);

 Sezione F (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio),

 Sezione G (Reati in materia di violazione del diritto d’autore);

 Sezione H (Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria);

 Sezione I (Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);

 Sezione L (Reati tributari);

 Sezione M (Reati di contrabbando).

Inoltre, pur senza aver definito un’apposita sezione della parte speciale, si sottolinea l’applicabilità per la Società del reato di Associazione per delinquere (art. 416 codice penale), rientrante fra i Delitti di criminalità organizzata, di cui all’art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001.

Alla luce dell’attività di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività e del contesto aziendale in cui la Società opera, è emerso che le categorie di reato di remota realizzazione, per la struttura organizzativa del CIO, sono le seguenti:

 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L.

n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009];

 Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n.

231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];

 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];

 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n.

7/2006];

 Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005];

 Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011] [modificato dalla L. n. 68/2015 con aggiunta del comma 1-bis];

 Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

 Frodi sportive (art. 25 quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

Si è pertanto ritenuto, in relazione alle citate categorie di reato, di non prevedere delle specifiche regole comportamentali e dei principi di controllo specifici.

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PARTE SPECIALE A

REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

PARTE SPECIALE A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A.1 Reati applicabili alla Società

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt.

24 e 25 del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Società in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I reati contro la Pubblica Amministrazione hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti.

Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

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Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall’art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell’ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell’art. 640-bis c.p., con riferimenti a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (Art. 317 c.p.)4

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all´articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l´amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

4 Tale fattispecie di reato si ritiene potenzialmente rilevante in ragione del concorso dell’extraneus nella condotta criminosa a perfezionamento del reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’art. 319-ter e nell’art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt.

318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi dell’Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell’Unione europea e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1)ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2)ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3)alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4)ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5)a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai

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membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1)alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2)a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322-bis c.p., nei confronti di chiunque che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si configura altresì in capo a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La fattispecie di delitto si realizza qualora la Società adempia in maniera fraudolenta all’esecuzione dei contratti di fornitura o impieghi della frode nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali relativi ad un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

La fattispecie di cui all’art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall’art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.

640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all’art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.

640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura un ingiusto profitto per sé o altri, con danno altrui.

A.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall’art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 applicabili alla Società sono state individuate le seguenti attività sensibili:

 gestione dei rapporti istituzionali di "alto profilo" con Enti Istituzionali/Enti territoriali/Enti Pubblici, di rilevanza nazionale e internazionale (ad es. Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico, Enti governativi paesi esteri, potenziali committenti) e altri Enti di settore (ad. es, Commissione di

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Collado Militare) anche al fine di acquisire informazioni utili all'individuazione di nuove opportunità di business e per la realizzazione di canali di comunicazione preferenziali;

 gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria (ad. es. Anagrafe Tributaria), anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti. Nel dettaglio:

o Agenzia delle Dogane, Ministero della Difesa per l'espletamento degli adempimenti ex Legge 185/90 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), ad esempio, per l'attivazione delle procedure relative alle richieste di

o Agenzia delle Dogane, Ministero della Difesa per l'espletamento degli adempimenti ex Legge 185/90 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), ad esempio, per l'attivazione delle procedure relative alle richieste di

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