• Non ci sono risultati.

MISURE PER LA TRASPARENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Alunni e classi delle scuole pugliesi

10. MISURE PER LA TRASPARENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

10.1 INTRODUZIONE

La nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a seguito dell’emanazione della legge 190/2012 e del successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicazione in capo alle Amministrazioni Pubbliche (ivi comprese le istituzioni scolastiche) già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’“accesso civico”.

Tali aspetti sono risultati rafforzati a seguito dell’introduzione nel corso del 2016, di importanti novità normative rispetto al tema della trasparenza e della prevenzione della corruzione rappresentate principalmente dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e delle Delibere ANAC n.1309/2016 e 1310/2016.

Il Programma per la trasparenza e l’integrità o PTTI delle istituzioni scolastiche, già formulati in stretto coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell'USR per la Puglia, diviene pertanto parte del presente documento.

L’attività che l’Amministrazione si pone riguardo alla trasparenza ha come principali obiettivi il dare attuazione agli obblighi di pubblicazione dettati dalla nuova normativa, definendo e adottando misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare e prevedendo uno specifico sistema delle responsabilità, e, d’altra parte, valorizzare la trasparenza come strumento principale di promozione della partecipazione dei cittadini, mediante lo strumento dell’accesso, all’attività amministrativa finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

10.2 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

La struttura organizzativa delle istituzioni scolastiche prevede, ai sensi della normativa vigente, la presenza del legale rappresentante nella persona del Dirigente Scolastico nonché quella del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA). Le funzioni e competenze del Dirigente, del DSGA e dei relativi Uffici dell'Istituto sono indicate nell'organigramma consultabile sui rispettivi siti istituzionali nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Sempre in detta Sezione (Disposizioni generali) sono pubblicati i Regolamenti dell’Istituto ed il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

La finalità dell’Istituzione in materia d’istruzione, formazione ed integrazione scolastica sono fissate per legge ed esplicitate nel PTOF. La finalità dell’Istituzione Scolastica(denominazione dell’istituzione scolastica) sono esplicitate nel PTOF; tali finalità sono declinate in obiettivi che si intendono raggiungere.

10.3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente sezione rappresenta viene predisposta tenendo conto delle precisazioni contenute nella Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016.

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

D.lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 2 comma, lettera m), della Costituzione”;

• Delibera ANAC n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;

• Delibera ANAC n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1 comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”

• Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

• Delibera ANAC n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

• Delibera ANAC n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”;

• Delibera ANAC n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;

• Delibera ANAC n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013);

• Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”;

• Delibera ANAC n. 430/2016 "Linee Guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33";

• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013 e dal suo Aggiornamento approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015)

10.4 FINALITA’ DELLA PRESENTE SEZIONE

La presente sezione tiene conto dei PTTI predisposti dalle scuole, e viene adottata dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di:

• individuare gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività delle Istituzioni Scolastiche previsti dal D.lgs. n. 33/2013, come esemplificati dall'elenco di cui all'Allegato 2 alla Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 e da fonti normative ulteriori (ad. es. disciplina sui contratti pubblici, sul conferimento delle supplenze etc);

• organizzare gli uffici delle Istituzioni Scolastiche ai fini dell’elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati;

• garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, anche in correlazione con i bisogni informativi propri della istituzione scolastica, il loro aggiornamento, la completezza e la tempestività dei dati pubblicati;

• regolamentare l’istituto dell’accesso civico inteso come diritto di chiunque di accedere alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Istituzioni Scolastiche disciplinando le modalità di presentazione delle richieste di accesso civico e garantendone la regolare attuazione.

• garantire che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82 del 2015 e successive modificazioni)

Il termine per l'attuazione delle misure previste nel PTTI decorre dal 1° febbraio 2018.

10.5 RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della trasparenza delle Istituzioni Scolastiche della regione Puglia è il Direttore generale dell’USR per la Puglia ( dott.ssa Anna Cammalleri).

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla normativa sulla trasparenza ed è, in particolare, preposto a:

• controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT);

• controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;

• svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

• assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Collaborano con il Responsabile per la trasparenza per la realizzazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI):

• I Dirigenti degli Ambiti Territoriali sono individuati quali Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, in ragione della vicinanza e conoscenza del territorio di rispettiva competenza.

I Referenti hanno compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'andamento delle attività sulla trasparenza, in particolare con riferimento al flusso delle informazioni da pubblicare, aggiornare e monitorare in modo tempestivo e regolare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, da parte dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

• I dirigenti scolastici (art.43 co.3, del D.lgs. n.33/13) sono coinvolti nell’attuazione della trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparenza” dell’Istituzione scolastica da ciascuno diretta, ai fini del rispetto dei termini di legge e, quindi, provvedono all’invio alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell’ambito delle materie di propria competenza.

La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle disposizioni normative in materia di trasparenza e di riservatezza di dati personali (d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di

protezione dei dati personali), comprensive delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza tutti i dirigenti scolastici hanno, inoltre, l’obbligo di controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico, semplice e generalizzato, sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016;

I dirigenti scolastici provvederanno ad elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione.

I singoli Dirigenti scolastici vigilano, inoltre, sull’osservanza del Piano nei confronti di tutto il personale scolastico, anche ai sensi del paragrafo 2.4.1, nell’adempimento degli obblighi di trasparenza potranno avvalersi, ove lo ritengano, dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e del restante personale amministrativo.

Con diverse modalità a seconda dell’interlocutore, le Istituzioni Scolastiche si impegneranno nel dialogo con i portatori di interesse e comunicheranno costantemente le attività svolte tramite il sito istituzionale e tramite gli uffici dell’amministrazione che prevedono la relazione con il pubblico. Si implementeranno i servizi interattivi rivolti all’utenza al fine di semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e l'Istituto.

Momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti del presente programma potranno essere, oltre ad una giornata specificatamente dedicata (la giornata della trasparenza), ogni iniziativa posta in essere dall’istituzione scolastica di accoglienza e ricevimento degli stakeholder quali ad esempio le assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali e le giornate di accoglienza ed orientamento per le famiglie degli iscritti.

Gli esiti attesi dalle predette “giornate della trasparenza” sono:

- feedback per il miglioramento della performance;

- feedback per il miglioramento dei servizi.


Particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi rivolti a tutto il personale con il fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte dal D.lgs. 33/2013, sul contenuto del PTTI e sulle iniziative di trasparenza: essi potranno essere sviluppati nell’ambito delle riunioni degli organi tecnici (Collegio dei docenti e assemblee del personale).

10.6 SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo di trasparenza è la sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” (art. 9 D.lgs. 33/2013), attivata sul sito web degli Istituti scolastici.

A tale riguardo si precisa che:

1. a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute nell’allegato A del D.lgs. 33/2013;

2. il Dirigente scolastico cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione;

L’elenco degli obblighi di pubblicazione è contenuto nell’ allegato 2) delibera ANAC 430/2016, cui si fa riferimento.

La struttura della pubblicazione sul sito istituzionale deve essere conforme allo schema tipo Allegato 2 alla Delibera ANAC 430/2016.

10.7 ACCESSO CIVICO

All’obbligo dell’Amministrazione di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare.

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione

“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”). Per quest’ultimo tipo di accesso occorre fare riferimento alle Linee guida dell’Anac, di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, in cui sono date specifiche indicazioni.

La richiesta di accesso civico “semplice” è gratuita, non deve essere motivata e va presentata, in disposizione normativa, considerata la numerosità delle istituzioni sul territorio regionale e l’esigenza di garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, la correlazione con i bisogni informativi propri di ogni istituzione scolastica, il loro costante aggiornamento, la completezza, la tempestività dei dati, si ritiene opportuno individuare il dirigente scolastico il destinatario, in prima istanza, delle richieste di accesso civico semplice secondo le specifiche modalità individuate sui siti istituzionali delle singole istituzioni scolastiche. Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web dell’istituzione scolastica entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo individuato nel Dirigente dell’Ambito territoriale competente per territorio in qualità di referente per la prevenzione la corruzione e la trasparenza per le istituzioni scolastiche della Regione.

Ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, il Referente dispone, entro 15 giorni, la pubblicazione, a cura del dirigente scolastico, del dato o dell’ informazioni oggetto di richiesta nel sito web della scuola e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Anche tale richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

L’istanza va presentata al Dirigente scolastico che è responsabile dell’accesso civico

“generalizzato” di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 per i procedimenti di competenza.

Documenti correlati