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Modalità di pagamento

Nel documento CONTRATTO DI SERVIZI (pagine 8-11)

I. CONDIZIONI PARTICOLARI

I.5. Modalità di pagamento

Al presente contratto non si applica il prefinanziamento.

I.5.2. Pagamento intermedio bimestrale

1a). Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere il pagamento dei costi iniziali di cui all'articolo I.4.1 A), del prezzo indicato alla clausola I.4.1 a norma della clausola II.21.6.

Per ricevere il pagamento intermedio il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura conforme a quanto stabilito nel capitolato d'oneri e corredata dei seguenti documenti:

a) Elenco dei numeri di serie delle schede SIM fornite ed attivate;

1b). Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere il pagamento pari ad 1/6 dei costi ricorrenti annuali di cui all'articolo I.4.1 C) e dei costi di rete – extra soglia effettivi inerenti il traffico di telecomunicazioni riferito al bimestre, remunerato sulla base dei costi di cui all'articolo I.4.1 D).

Per ricevere il pagamento intermedio il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura conforme a quanto stabilito nel capitolato d'oneri, specificando i componenti di costo secondo quanto specificato al punto 2.2 dell'allegato I specifiche tecniche e corredata dei seguenti documenti:

a) Report di dettaglio fatturazione di cui al punto 2.3 dell'allegato I Specifiche tecniche b) Report XML di cui al punto 2.4 dell'Allegato I Specifiche tecniche

I documenti di cui ai punti 2.2 – 2.3 – 2.4 dell’allegato I Specifiche tecniche devono essere presentati all'amministrazione aggiudicatrice non più tardi di 10 giorni lavorativi dalla fine del periodo di riferimento.

2. L'amministrazione aggiudicatrice deve approvare tutti i documenti o deliverable presentati ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 2 conformemente alla clausola II.21.7. Una volta revocata la sospensione, l'amministrazione aggiudicatrice dà la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 2 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti o deliverable presentati.

I.5.3. Pagamento del saldo

1. Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere il pagamento del saldo conformemente alla clausola II.21.6.

Per ricevere il pagamento del saldo dovuto ai sensi del contratto il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare l’ultima fattura bimestrale conforme a quanto stabilito nel capitolato d'oneri.

2. L'amministrazione aggiudicatrice deve approvare i documenti o deliverable presentati ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 2 conformemente alla clausola II.21.7. Una volta revocata la sospensione, l'amministrazione aggiudicatrice dà la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 2 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti o deliverable presentati.

I.5.4. Pagamento forniture su lettere d'ordine

1. Per ciascuna lettera d'ordine (rif. art. I.13.1 del presente contratto) il pagamento sarà effettuato esclusivamente qualora il Contraente, alla data di invio della fattura, avrà adempiuto ad ogni obbligo contrattuale come specificato nella relativa lettera d'ordine stessa.

Al completamento delle prestazioni il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura conforme a quanto stabilito nel capitolato d'oneri e pari a un importo calcolato mediante l'applicazione, alle quantità effettivamente eseguite, dello sconto di cui alla Tabella B, allegato II al presente contratto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice deve approvare i documenti o deliverable presentati ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 2 conformemente alla clausola II.21.7. Una volta revocata la sospensione, l'amministrazione aggiudicatrice dà la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 2 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti o deliverable presentati.

I.5.5. Fatturazione

Per essere accettabile, la fattura deve contenere le seguenti informazioni: l'identità del contraente; il numero di riferimento del contratto/ordine; la descrizione dei servizi/delle forniture; quantitativi; i prezzi unitari; il numero di conto bancario indicato nel presente contratto.

La fattura può essere inviata in formato elettronico ePrior oppure, in alternativa:

• Se in formato cartaceo:

Commissione Europea

Direzione Generale Centro Comune di Ricerca Sito di Ispra

Ufficio Ricevimento Merci. Dogana di Ispra – TP 170 Via Enrico Fermi 2749

I – 21027 Ispra (VA)

Email: JRC-ISPRA-RICEVIMENTO-MERCI@ec.europa.eu

• Se in formato pdf:

JRC-ISPRA-RICEVIMENTO-MERCI@ec.europa.eu

• [solo per i fornitori/contraenti italiani] Se si usa la fatturazione elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (adempiendo così anche all'obbligo di "comunicare i dati sulle fatture" ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. n.127/15):

Codice di destinazione/Codice del beneficiario: 0000000

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): Jrc-ispra-electronic-invoicing@pec.it

Sede Legale: Via Enrico Fermi, 2749-21027 Ispra (Va)

Ragione sociale/Denominazione sociale: Centro Comune di Ricerca Codice Fiscale/Codice tributario: 80423250580

Il JRC non ha accesso al "Cassetto fiscale".

In caso di consegna di merci/prodotti, alla fattura elettronica inviata alla SDI deve essere allegata una copia in formato pdf della fattura (copia di cortesia).

Le fatture ricevute presso i servizi e/o indirizzi del JRC diversi da quelli sopra indicati non saranno considerate ricevute ufficialmente e non saranno prese in considerazione ai fini del pagamento.

I.5.6. Imposta sul valore aggiunto (IVA)

In applicazione degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, la Commissione europea è di norma esente da diritti, tasse e imposte, compresa l’IVA. Nessuna esenzione è concessa invece per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale

Si invita il contraente a leggere attentamente l'articolo II.19 del presente contratto.

Sito di Ispra

Per quanto riguarda la cessione di beni legata funzionalmente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro Comune di Ricerca di Ispra della Commissione europea è totalmente esente da diritti, imposte e tasse in applicazione delle disposizioni della Legge 1

Agosto 1960 n° 906, Articoli 5, 6 e 7 dell’Allegato F (G.U. n° 212 del 31/08/1960) e degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea allegato ai trattati.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, legate funzionalmente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, la Commissione europea è esente da diritti, imposte e tasse, compresa l'IVA, oltre la soglia di 300,00 EUR in applicazione delle disposizioni del D.P.R.

n° 633 del 26/10/1972 (articolo 72) e successive integrazioni. Nessuna esenzione è concessa invece per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

a) Se la transazione è tassabile ai fini dell'IVA in Italia, il contraente emette le corrispondenti fatture senza IVA con la seguente dicitura:

Per cessione di beni: “Operazione non imponibile ai sensi della Legge 1 Agosto 1960 n° 906, in particolare l'Allegato F, Articoli 5, 6 e 7 (G.U. n° 212 del 31/08/1960), come confermato dall'Articolo 72 del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 e successive integrazioni”.

Per prestazione di servizi: “Operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 72, comma 2) del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 come modificato da ultimo dalla Legge n° 217 del 15/12/2011 (articolo 8, comma 5).”

b) Se la transazione è tassabile ai fini dell'IVA in un altro stato membro dell'Unione europea nel quale la legislazione fiscale permette un'esenzione diretta dell'IVA, le corrispondenti fatture devono essere inviate senza IVA, con la seguente dicitura: “Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio”

o

c) Se la transazione è tassabile ai fini dell'IVA in un altro stato membro dell'Unione europea nel quale la legislazione fiscale non permette un'esenzione diretta dell'IVA, il contraente deve inviare le corrispondenti fatture con IVA, con la seguente dicitura: “Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio”.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente mette a disposizione tutti i documenti giustificativi di cui l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe aver bisogno, al fine di richiedere alle autorità fiscali il rimborso, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea, i dazi e le imposte pagate nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

I.6. G

ARANZIE

Nel documento CONTRATTO DI SERVIZI (pagine 8-11)

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