CAPITOLO I – Lo scenario di riferimento
4. La libertà di cura: mobilità sanitaria, interregionale, intraregionale e
4.1.2. Le modalità operative
Gli interlocutori principali
62che garantiscono la fruizione dell’assistenza sanitaria
transfrontaliera sono:
- l'Istituzione competente che, nel quadro del SSN nazionale, è l'Asl a cui
l'assistito è iscritto e che fornisce l'assistenza sia in Italia agli assistiti stranieri che
all'estero agli assistiti italiani per il tramite di omologhe strutture sanitarie di uno
degli Stati ospitanti;
- l'Autorità competente per le prestazioni di malattia e maternità è il
Ministero della salute (Ufficio VIII - Patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale
62 Nota della Direzione generale della programmazione sanitaria, Ufficio VIII, prot. Cdc n. 41242 del 27 dicembre 2018.
della Direzione generale della programmazione sanitaria -DG PROG) che,
unitamente al Ministero del lavoro per gli altri profili di tutela (pensioni,
disoccupazione assegni familiari, infortuni ecc.), rappresenta l'Italia stessa presso
una Commissione amministrativa operante presso la Direzione generale
dell'occupazione, inclusione e affari sociali della Commissione europea;
- l'Autorità competente per disciplinare e governare gli aspetti economici
dell’assistenza transfrontaliera è sempre il Ministero della salute (Ufficio II -Piano
sanitario nazionale e piani di settore della DG PROG);
- l'Organismo di collegamento, in base alla vigente normativa interna (art. 4
del d.p.r. n. 618/80), è, anche in questo caso, il Ministero della salute (Ufficio VIII -
Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria in ambito internazionale) per conto
delle Asl e per il tramite delle Regioni (art. 18, c. 7, del d.lgs. n. 502/92).
Il Dipartimento di prevenzione e comunicazione del Ministero della salute, inoltre,
per garantire la tutela del diritto del paziente nell’effettuare scelte per un’assistenza
sanitaria sicura e di qualità
63, cura l’aspetto informativo/comunicativo attraverso il
Punto di contatto nazionale (NCP) e i referenti territoriali e/o Punti di contatto
regionali
64(es: la Direzione centrale della salute…) che si interfacciano con lo stesso.
È stato, altresì, istituito un portale con sito web
65con le seguenti informazioni per i
pazienti in entrata e in uscita gestiti dal Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS).
63 Nello specifico, le condizioni e le procedure: cure rimborsabili, rimborso dei costi, procedure di appello per la risoluzione delle controversie in caso di rifiuto delle autorizzazioni e rimborsi.
64 In coerenza con quanto previsto dal Patto della Salute 2014-2016.
65 Il sito istituzionale del Ministero delinea che “Il sistema informativo sulla mobilità internazionale (NSMI) ha tra gli obiettivi quello di garantire la comunicazione fra le Regioni e le Province autonome e il Ministero nell’ambito della mobilità sanitaria dei cittadini all’interno dell’Unione Europea così come verso i Paesi non aderenti all’Unione europea, ma con i quali sono state stipulate apposite convenzioni”.
Attualmente è attivo l’ASPE-Ue - “Assistenza sanitaria nei Paesi dell'Unione europea” che adeguandosi ai più recenti regolamenti Ue di Sicurezza Sociale, consente alle Asl ed alle regioni collegate di inserire le fatturazioni (modelli E125 ed E127) relative ai rimborsi per l’assistenza sanitaria erogata ad assistiti europei presso strutture sanitarie italiane. D’altra parte, permette di verificare le corrispondenti fatturazioni provenienti dagli stati Ue, SEE e Svizzera a carico delle Asl, per prestazioni erogate ad assistiti italiani in mobilità sanitaria in Europa. Da ultimo vengono fornite le rendicontazioni dinamiche per i saldi relativi al dare/avere suddivisi per varie tipologie di assistenza in ambito comunitario.
Il sistema TECAS riguarda le informazioni relative ai “Trasferimenti all’estero per cure ad altissima specializzazione” degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Offre l'opportunità alle Asl, alle Regioni e ai Centri di Riferimento Regionali (CRR), dotati di collegamento informatico Internet o intranet regionale e al Ministero della salute di integrare le procedure in vigore, basate sullo scambio in formato cartaceo di documenti redatti manualmente, con un sistema informativo che consente di compilare elettronicamente, stampare i modelli e contestualmente di inserire in modo completo e dettagliato gli stessi dati in una base informativa nazionale.
Tabella n. 5 – Elementi informativi
Pazienti in entrata Pazienti in uscita
Standard e orientamenti di qualità e sicurezza del SSN.
Procedure amministrative relative alla domanda di autorizzazione, all’istanza di verifica e alla domanda di rimborso ex art. 10 d.lgs. 38/2014. Per i casi specifici o richieste
sulla modulistica, il NCP si rivolgerà alle singole Regioni e Province Autonome che si impegnano a rispondere al massimo entro 5 giorni lavorativi.
Prestazioni sanitarie ricomprese nei LEA nazionali e nei LEA aggiuntivi; Per i LEA nazionali, si fa riferimento al d.P.C.m. 12
gennaio 2017 e successive modificazioni, pubblicato sul sito web del Ministero della salute. Qualora siano previsti LEA aggiuntivi, le Regioni e le Province Autonome si impegnano a fornire al NCP il relativo elenco comprensivo delle tariffe per le singole prestazioni. Va ricordato che, ai sensi dell’art. 8, c. 1, del d.lgs. 38/2014, è fatta salva la possibilità per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori.
Accessibilità agli ospedali italiani per le persone con disabilità.
Diritti dei pazienti garantiti dalla legislazione italiana. Procedure di denuncia e altri meccanismi di tutela (ricorsi e reclami), nonché possibilità giuridiche e amministrative disponibili in Italia per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall’assistenza sanitaria transfrontaliera (si vedano anche le faq sul sito web).
Norme circa la vigilanza e la valutazione dei prestatori di assistenza.
Procedure di ricorso, amministrative e giurisdizionali, per risolvere le controversie in caso di rifiuto di autorizzazioni e rimborsi.
Diritto di un prestatore specifico di prestare servizi e le eventuali restrizioni al suo esercizio.
Dati da includere nelle ricette mediche rilasciate in altro Stato dell’Unione Europea per il relativo diritto al rimborso - Per la prescrizione della prestazione di applicano le regole del Paese di provenienza; mentre per quanto riguarda le regole relative alla erogazione si applicano le regole del paese in le cure sono erogate. Per il diritto al rimborso si applica quanto disposto dall’art. 8, c. 7, del D. lgs. 38/2014.
Entità della spesa sanitaria. Il Ministero della Salute pubblica sul proprio sito web i tariffari massimi di riferimento. Le regioni si impegnano a fornire al NCP il link ai propri siti web con i tariffari regionali vigenti.
Entità del rimborso. Il Ministero della Salute pubblica sul proprio
sito web i tariffari massimi di riferimento. Le regioni si impegnano a fornire al NCP il link ai propri siti web con i tariffari regionali
vigenti.
Distinzione tra i diritti derivanti dal d.lgs. n. 38/2014 e quelli risultanti dal regolamento (Ce) n. 883/2004.
Liste d’attesa. Il NCP reperisce tali informazioni accedendo ai siti
delle aziende sanitarie locali. Qualora i dati non siano aggiornati o siano carenti, il NCP si rivolge direttamente alle Regioni e alle Province Autonome; queste si impegnano a richiedere alle Aziende sanitarie locali l’aggiornamento di tali siti.
Liste di attesa. Il NCP reperisce tali informazioni accedendo ai siti
web delle Asl. Qualora i dati non siano aggiornati o siano carenti, il NCP si rivolge direttamente alle Regioni e alle Province Autonome. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a richiedere alle Aziende sanitarie locali l’aggiornamento di tali siti.
Prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva da parte della Asl di residenza o altra Asl territorialmente competente. Dati che il NCP raccoglie tramite le Regioni e che è oggetto di disciplina nell’emanando decreto di cui all’art. 9, c. 8, che è attualmente in iter di approvazione.
Fonte: Elaborazione Cdc da Linee guida del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente
Stato-Regioni
Con ASPEC, infine, si ha lo scambio dati relativi all’assistenza sanitaria nei paesi esteri in convenzione in applicazione degli accordi internazionali in materia di sicurezza sociale stipulati con i Paesi non aderenti all’Unione Europea.
In estrema sintesi, a livello operativo, le persone che usufruiscono del diritto alla
prestazione sanitaria ricadente nei Lea, sono turisti, studenti, lavoratori e familiari,
pensionati e familiari che soggiornano in maniera occasionale in uno Stato diverso da
quello di appartenenza (ai sensi dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009). In taluni
casi, la mobilità transfrontaliera è prevista anche per il paziente assicurato che ha
bisogno di ricevere cure adeguate in un altro Stato (già presente nell’art. 20 del
regolamento n. 833/2004).
La direttiva 2011/24/Ue estendendo l’assistenza sanitaria ricompresa nei Lea ai
pazienti in tutti gli Stati membri della Ue, invece, tutela un principio più generale
legato alla libera circolazione seppur con la limitazione per quelle prestazioni che
comportano una lunga degenza, i programmi di vaccinazione e i trapianti di organi
e/o tessuti.
Di conseguenza, la forma di assistenza può essere, diretta nel caso dei regolamenti
o indiretta – peraltro già rinvenuta nella l. n. 595/1985 per i Centri di altissima
eccellenza
66– nel caso della direttiva europea così come recepita dal d.lgs. n. 38/2014.
Questa distinzione riguarda, in primis, le prestazioni sanitarie fornite alle stesse
condizioni degli assicurati nel Paese di cura che sono pagate direttamente dal
proprio Sistema sanitario ex ante, salvo eventuale partecipazione alla spesa (v. ticket);
in secundis, quelle erogate ma di cui il paziente ne ha anticipato i costi, che vengono
rimborsati ex post, c.d. cure programmate, cure all’estero.
Nel recepire la direttiva comunitaria, il d.lgs. ha stabilito che, in ogni caso, le cure
transfrontaliere sono assicurate a tutti i cittadini provenienti dagli Stati membri e agli
iscritti al SSN laddove intendano avvalersi di strutture dislocate al di fuori dei
confini nazionali.
Tuttavia, l’innesto del decreto nell’ordinamento italiano se da una parte ha tenuto
in conto dei principi enunciati per agevolare l’accesso a cure sicure e di qualità,
dall’altra, ha dovuto rispettare l’invarianza degli effetti sulla finanza pubblica delle
stesse disposizioni a legislazione vigente. In effetti, la stessa direttiva aveva già
66 È il caso del d.m. 3 ottobre 1989: Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero.