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Il soggetto passivo di cui all’art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D.L.vo. 507/93.

L’assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall’obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 27 - Pagamento dell’imposta

L’imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 9, commi 1 e 3, 10 e 11, commi 1 3 e 4, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune o direttamente al tesoriere tramite il servizio bancario.

L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

Il Comune consente il pagamento al Tesoriere comunale del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,00=.

La riscossione coattiva dell’imposta si effettua secondo le disposizioni del D.L.vo n. 46/1999 e del D.L.vo n. 112/1999 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso

esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l’art. 2752 comma 4 del codice civile. Ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 la riscossione coattiva può essere effettuata anche utilizzando lo strumento dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza; il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Ai sensi dell’art. 17 comma 88 della L. 127/97 i versamenti dell’imposta di pubblicità annuale non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo del tributo risulta inferiore o uguale ad € 10,33. Tale disposto si applica fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 16 della L. 146/98

Art. 28 Modalità di gestione del tributo e del servizio delle pubbliche affissioni

Il Comune può scegliere se gestire direttamente l’imposta ed il diritto di cui al presente Regolamento, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, ovvero affidarlo a soggetto esterno (concessionario) ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo n. 446/1997.

Il concessionario è scelto tra i soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 446/1997, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale n. 289/2000.

Nel caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti i poteri ed i compiti per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell’Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario. Al concessionario stesso incombono inoltre gli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché la comunicazione al Ministero di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 29 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D.L.vo. 15.11.1993 n. 507.

Art. 30 Entrata in vigore

Le modifiche al presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2008.

ALLEGATO A - SISTEMA TARIFFARIO

Parte I – Tariffa dell’Imposta comunale sulla pubblicità (articoli 12, 13, 14 e 15 del D.L.vo n. 507/1993 e s.m.).

1. Pubblicità ordinaria

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base):

Durata: - per anno solare € 11,36=

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 1,136=

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con mezzi indicati al punto 1.l, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata: - per anno solare € 22,72=

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 2,272=

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell’imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4 L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa e della/e maggiorazione/i corrisponde all’importo totale dovuto.

2. Pubblicità effettuata con veicoli

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata: - per anno solare € 11,36=

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 1,136=

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell’imposta base ivi indicate.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d’esercizio. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario dei veicoli ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l’imposta è dovuta per anno solare al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000 € 74,37=

b) per autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000 € 49,58=

c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 24,79=

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base dell’imposta è maggiorata del 100%.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 del presente Regolamento.

3. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare € 33,05=

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 3,305=

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dall’impresa, si applica l’imposta in misura pari alla metà della tariffa ivi stabilita.

4. Pubblicità con proiezione

4.1 Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla

5.1 Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni

o frazione è pari a € 11,36=

5.2 Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita

l’imposta nella misura di € 49,58=

5.3 Per la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta nella misura di € 24,79=

5.4 Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € 2,066=

5.5 Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a € 6,20=.

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