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La modifica dei termini contrattuali arreca un danno al dipendente

Nel documento IFRS 2 Pagamento basato su azioni (pagine 50-53)

5.6. Modifiche dei termini e delle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale erano stati assegnati, inclus

5.6.2. La modifica dei termini contrattuali arreca un danno al dipendente

Se la modifica dei termini contrattuali arreca un danno al dipendente (in quanto il fair value complessivo dell’accordo di pagamento basato su azioni si riduce o non è a vantaggio della controparte), la società deve comunque continuare a rilevare il costo del lavoro misurato al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale alla data di assegnazione come se la modifica non fosse stata apportata (a meno di una cancella- zione di alcuni o tutti gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati da contabilizza- re secondo le disposizioni del par. 28) (par. 27). Di conseguenza, il dipendente non subisce un danno economico dalla suddetta modifica.

Le situazioni derivanti dalla modifica dei termini contrattuali possono essere le seguenti (Appendice B, B44):

a) riduzione del fair value delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale da assegnare;

b) riduzione del numero di strumenti rappresentativi di capitale da assegnare; c) peggioramento delle vesting conditions.

5.6.2.1 Riduzione del fair value delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale da assegnare

Se la modifica dei termini contrattuali arreca una riduzione del fair value delle a- zioni o altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati, tale riduzione deve essere calcolata immediatamente prima e immediatamente dopo tale modifica ed è data dalla differenza tra il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale modificati e quello degli strumenti rappresentativi di capitale originari, entrambi valutati alla data della modifica.

La società non deve considerare tale riduzione del fair value e deve continuare a ri- levare il costo del lavoro in base al fair value degli strumenti di capitale assegnati alla da- ta di assegnazione (Appendice B, par. B44, a).

Esempio 16

Riduzione del fair value delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di matu- razione

La società concorda con il dipendente l’assegnazione di 10 azioni al raggiungimento di un determinato obiettivo lavorativo; alla data dell’accordo, ogni azione ha un valore di mercato pari a 12 Euro; il vesting

period ha la durata di un anno. Se la società deve redigere la relazione in via trimestrale, al termine di ogni trimestre essa contabilizza un costo del lavoro ed un incremento di patrimonio netto per 30 Euro. La scrittura contabile effettuata ad ogni trimestre è la seguente:

Costo del lavoro a Riserva “stock options” 30,00

Durante il secondo trimestre (ossia nell’ambito del periodo di maturazione) la società modifica alcuni termini contrattuali precedentemente stabiliti, che fanno ridurre il valore di mercato delle azioni a 10 Eu- ro. La società dovrà continuare a rilevare l’importo del costo del lavoro sulla base del fair value alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale (12 Euro per ogni azione), al fine di mantenere lo stesso valore di mercato complessivo delle azioni assegnate alla data dell’accordo.

Pertanto, al termine dei trimestri rimanenti, la società continuerà ad effettuare la scrittura contabile se- guente:

Costo del lavoro a Riserva “stock options” 30,00

5.6.2.2. Riduzione del numero delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale da assegnare

La modifica dei termini contrattuali può arrecare una riduzione del numero delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale che dovranno essere trasferiti alla scadenza al dipendente. Tale riduzione deve essere contabilizzata come un annulla- mento di quella parte dell’assegnazione (secondo il dettato del par. 28) in quanto alla scadenza il numero delle azioni o altri strumenti che dovrebbero essere consegnati sa- ranno inferiori rispetto a quanto originariamente pattuito (Appendice B, par. B44, b). Tale riduzione viene contabilizzata come se fosse una maturazione anticipata: la socie- tà deve rilevare immediatamente il costo del lavoro che sarebbe stato rilevato per la prestazione ricevuta nell’arco del periodo di maturazione residuo con la seguente scrit- tura contabile:

Costo del lavoro a Riserva “stock options” ……

Ogni pagamento al dipendente (che va a sostituire il fair value degli strumenti rap- presentativi di capitale che non verranno consegnati) deve essere contabilizzato come un riacquisto di una partecipazione azionaria, ossia come una diminuzione di patrimo- nio netto, attraverso la seguente scrittura:

Riserva “stock options” a Banca c/c ……

Se tale importo pagato ecceda il fair value degli strumenti assegnati misurato alla data di riacquisto, l’eccedenza deve essere rilevata come un maggior costo del lavoro:

Diversi a Banca c/c …...

Riserva “stock options” a …….

Costo del lavoro a …….

Esempio 17

Riduzione del numero delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale da assegnare.

La società concorda con il dipendente l’assegnazione di 10 azioni al raggiungimento di un determinato obiettivo lavorativo; alla data dell’accordo, ogni azione ha un valore di mercato pari a 12 Euro, che coin- cide con il valore nominale; il vesting period ha la durata di un anno. Se la società deve redigere la relazione in via trimestrale, al termine di ogni trimestre essa contabilizza un costo del lavoro ed un incremento di patrimonio netto per 30 Euro. La scrittura contabile effettuata ad ogni trimestre è la seguente:

Costo del lavoro a Riserva “stock options” 30,00

Durante il secondo trimestre, la società effettua una modifica dei termini contrattuali che arreca la ridu- zione del numero di azioni da assegnare al dipendente da 10 azioni a 8 azioni.

La società dovrà rilevare immediatamente il costo del lavoro che sarebbe stato rilevato nei tre trimestri rimanenti attraverso la seguente scrittura contabile:

Costo del lavoro a Riserva “stock options” 90,00

La società effettua un pagamento in denaro al dipendente e l’importo pagato coincide con il fair value de- gli strumenti assegnati alla data di riacquisto:

Riserva “stock options” a Banca c/c 120,00

Se, al contrario, l’importo liquidato ecceda il fair value degli strumenti assegnati misurato alla data di riac- quisto per 5 Euro, l’eccedenza deve essere rilevata come un maggior costo del lavoro:

Diversi a Banca c/c 125,00

Riserva “stock options” a 120,00

Costo del lavoro a 5,00

5.6.2.3. Peggioramento delle vesting conditions

La modifica dei termini contrattuali può dar luogo ad un peggioramento delle ve- sting conditions a danno della controparte (es.: viene aumentato il periodo di maturazio- ne o viene aggiunta una condizione che prevede il conseguimento di un risultato, di- versa da una condizione di mercato i cui cambiamenti sono rilevati in conformità dell’Appendice B, par. B44, a): la società, al termine del vesting period, deve conside- rare il raggiungimento del risultato da parte del dipendente sulla base delle condizioni di maturazione originarie e non in relazione alle modificate vesting conditions (Appendice B, par. B44, c).

Esempio 18

Peggioramento delle vesting conditions.

La vesting conditions si riferisce alla permanenza di un manager presso l’azienda per un periodo di due anni. Se la modifica dei termini porta ad un allungamento del periodo a trenta mesi, il manager diviene co- munque titolare dei suoi diritti al trascorrere dei due anni di servizio presso l’azienda.

Esempio 19

Estensione del periodo di maturazione.

L’impresa assegna ai propri dipendenti 100 opzioni su azioni al prezzo di esercizio di 10 Euro per azione in cambio di prestazioni lavorative. La data di assegnazione è l’01/01/Anno 1 e le opzioni hanno un pe- riodo di maturazione di due anni. Il fair value delle opzioni alla data di assegnazione è di 50 Euro. Le opzioni sono modificate il 31/12/Anno 1, estendendo la durata del periodo di maturazione di otto mesi al 31/08/Anno 3. Al 31/12/Anno 1 l’impresa prevede che il numero di opzioni in essere al 31/12/Anno 2, ossia la data di maturazione originaria, sarà di 90. Il numero effettivo di opzioni in essere

al 31/12/Anno 2 è di 85, di cui solo 80 maturano il 31/08/Anno 3. L’estensione non ha modificato il

fair value delle opzioni.

Pertanto, l’estensione del periodo di maturazione non deve essere presa in considerazione nella determi- nazione degli importi da rilevare.

Il costo e l’incremento di patrimonio netto da rilevare nell’Anno 1 è di 2.250 Euro (50 x 90 opzioni x 50% del periodo di maturazione originario di due anni). Il costo per l’Anno 2 è pari a 2.000 Euro (50 x 85 opzioni x 100% del periodo di maturazione originario di due anni, al quale viene sottratto quanto già contabilizzato nell’Anno 1). Nell’Anno 3, non viene contabilizzato alcun costo.

5.6.3. Annullamento o regolamento di strumenti rappresentativi di capitale du-

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