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MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO - OPERAZIONI SUL CAPITALE - TITOLI DI DEBITO

Nel documento LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (pagine 23-27)

Modificazioni dell’atto costitutivo

Per quanto attiene la modifica delle regole pattizie costitutive, l’art.

2481 ne devolve la competenza ai soci che possono decretarne solo in via assembleare, secondo le disposizioni dell’art. 2479-bis. Il verbale viene redatto dal notaio e si applica l’art. 2436 relativo alle S.p.A., quale norma procedurale.

Operazioni sul capitale

?? Aumento di capitale

Interessante e innovativa è la previsione dell’art. 2481 che prevede l’attribuzione da parte dell’atto costitutivo della facoltà agli amministratori di aumentare il capitale sociale, ma la relativa decisione deve essere redatta da un notaio e, indi, depositata ed iscritta nel Registro delle imprese.

?? Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter (riduzione del capitale al disotto del minimo legale), che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova

emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso di cui all'art. 2473 cod.civ.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito nella decisione (non inferiore a 30 giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto), il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la delibera lo abbia espressamente consentito.

I sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo.

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in denaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

?? Passaggio di riserve a capitale

La società può aumentare il capitale utilizzando le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili. In tal caso, la quota di partecipazione del socio resta immutata.

?? Riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463 (ammontare del capitale sociale minimo non inferiore a diecimila Euro), mediante rimborso ai soci delle quote pagate (o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti).

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

?? Riduzione del capitale per perdite

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le

osservazioni del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della predetta relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il revisore devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede mediante decreto che deve essere iscritto nel Registro delle imprese dagli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla Corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione.

?? Riduzione del capitale al disotto del minimo legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito (diecimila Euro), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. É fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

?? Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci (2482-quater) In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modifica delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Titoli di debito

In conformità alle disposizione della legge delega all'art 2483 cod.civ. è stata recepita la possibilità per la società di emettere, su espressa previsione dell'atto costitutivo, specifici titoli di debito per finanziarsi.

Tale possibilità sarà tuttavia assoggetta a particolare cautele:

?? in primo luogo, infatti, i titoli in questione potranno essere sottoscritti esclusivamente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali;

?? in secondo luogo, in caso di successiva circolazione di detti titoli, chi li ha sottoscritti risponderà della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Tutto ciò è previsto al fine di trovare un equilibrio fra l'esigenza di rendere praticabile l'accesso a queste forme di finanziamento e nel contempo trovare la necessaria salvaguardia dei diritti dei risparmiatori.

BILANCIO D’ESERCIZIO: LE MODIFICHE PREVISTE NEL

Nel documento LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (pagine 23-27)

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