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MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL PROGRAMMA

Nel documento 15102/18 zam/tab/am 1 ECOMP.3.C. (pagine 56-62)

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni

1. Gli indicatori da utilizzare nelle relazioni sui progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato V unitamente alle modalità di impatto.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per quanto riguarda le modifiche dell'allegato V intese a integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi.

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e (se del caso) agli Stati membri22.

4. Le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee sono monitorate e riesaminate nel contesto dei programmi di lavoro.

Articolo 46

Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di matchmaking basati su analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi.

Particolare attenzione è riservata all'individuazione delle opportunità di collegamento in rete delle persone giuridiche degli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I. Sulla base di tali analisi, potranno essere organizzati eventi mirati di matchmaking per specifici inviti a presentare proposte. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

3. La Commissione adotta altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare

l'impatto del programma. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 47

Valutazione del programma

1. Le valutazioni del programma sono svolte con tempestività per alimentare il processo

decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione.

2. La valutazione intermedia del programma si svolge con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l'attuazione del programma.

3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione completa una valutazione finale del programma.

Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro.

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie

osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 48 Audit

1. Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari.

2. La strategia di audit del programma è basata sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute nell'ambito dell'intero programma. Il campione

rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può inoltre fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per alcuni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE23. Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.

4. Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento può usare gli audit sull'utilizzo dei contributi dell'Unione eseguiti da altre persone o entità, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.

5. Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.

Articolo 49

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione, o i suoi rappresentanti, e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile o, nel caso di organizzazioni internazionali, il potere di verifica a norma degli accordi con queste conclusi, sulla base di controlli documentali o in loco, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori, che hanno ricevuto fondi dell'Unione

nell'ambito del presente regolamento.

23 Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive

78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

2. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione al finanziamento dell'Unione o alle garanzie di bilancio nell'ambito del presente regolamento.

3. Le autorità competenti di paesi terzi e organizzazioni internazionali possono essere chiamate a collaborare con la Procura europea (EPPO), conformemente agli accordi di assistenza

giudiziaria nello svolgimento di indagini in materia di reati che rientrano nella competenza a norma del regolamento (UE) 2017/1939.

4. Senza pregiudicare quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e altri impegni giuridici nonché gli accordi che istituiscono una garanzia di bilancio derivante dall'attuazione del presente regolamento, contengono disposizioni che conferiscono esplicitamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all'OLAF il potere di effettuare tali verifiche, controlli in loco e ispezioni, conformemente alle rispettive competenze. Ciò include disposizioni intese a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione o di un'operazione di finanziamento sostenuta, in toto o in parte, da una garanzia di bilancio conceda diritti equivalenti.

Articolo 50 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 45, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3. La delega di potere di cui all'articolo 45, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Titolo IV

Nel documento 15102/18 zam/tab/am 1 ECOMP.3.C. (pagine 56-62)

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