motivazione.
Con la novella del 2008 il legislatore ha previsto che la motivazione debba esser letta in udienza, all‟esito della discussione, contestualmente al dispositivo.
La motivazione letta in udienza diviene, quindi, come il dispositivo, atto a rilevanza esterna che si cristallizza con la lettura pubblica, della sentenza letta in udienza, con conseguente immutabilità,
all‟atto del deposito, della sentenza letta in udienza.65
Se il giudice ritiene di voler differire la motivazione (v. infra) dovrà indicarlo all‟atto della deliberazione del dispositivo. Ove questo onere non sia rispettato, e il giudice ometta di leggere la motivazione, si avrà –come per l‟omessa lettura del dispositivo (v.
supra) – nullità insanabile della sentenza per carenza di una sua parte
essenziale. Idem qualora la motivazione sia stata letta ma non redatta.
La nullità, anche in questo caso, si converte in motivo di gravame, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione della causa in
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primo grado (artt. 353 e 354 c.p.c.), il giudice d‟appello dovrà ridecidere la causa nel merito.
Viene meno l‟inesperibilità dell‟ interpretazione del dispositivo alla
luce della motivazione66 poiché i due atti, contestualmente letti,
rendono assimilabile la sentenza ad una pronuncia deliberata nei modi ordinari, con l‟unica differenza che l‟una verrà letta immediatamente in udienza, l‟altra depositata nei trenta giorni successivi.
II.6.1
La
particolare
complessità
della
controversia.
Alla modalità di pronuncia della sentenza così ridisegnata –che, è bene ricordarlo, rappresenta la regola- fa eccezione il caso della “particolare complessità della controversia”. Al fronte della quale il giudice potrà tornare “al vecchio schema”, fissando un termine –non superiore a sessanta giorni- per il deposito differito della motivazione.
66 Come già stabilito dalla Cassazione relativamente alla sentenza pronunciata, nel rito del
lavoro, ai sensi dell’art 281-sexies. Cfr. Corte di Cassazione 29 gennaio 2004, n.1673; in dottrina si veda L. DE ANGELIS, Manovra economica, cit. 1379.
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La locuzione utilizzata delinea un ambito di applicazione fortemente ristretto: non è sufficiente che la controversia sia solo complessa, è necessario che sia particolarmente complessa. Il legislatore ha però omesso ogni ulteriore prescrizione utile a delineare la categoria della “particolare complessità”, che non può così ancorarsi a criteri oggettivi in base ai quali valutare il reale grado di difficoltà della
controversia67. Sarà il giudice, dunque, a stabilire, in maniera del
tutto discrezionale, se e quando ricorrerà la condizione richiesta onde
differire la deliberazione della motivazione.68
Per poter beneficiare del differimento, il giudice dovrà fissare nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni. Vengono in soccorso, in questa sede, gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza penale che si ritengono qui applicabili per somiglianza di ipotesi: qualora il giudice voglia avvalersi del termine più lungo per la stesura della motivazione ha solo l‟onere -che civilisticamente è
67
Non così il legislatore penale che, all’art. 544 c.p.c. ha specificato degli elementi di tipo oggettivo cui ancorare la sussistenza della particolare complessità di stesura della motivazione: “quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o
per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la
sentenza nel termine previsto dal comma 2 [immediatamente o nei 15 giorni successivi] può indicare nel dispositivo un termine più lungo non eccedente, comunque, il novantesimo giorno da quello della pronuncia.”
68
L.DE ANGELIS, in D.BORGHESI-L. DE ANGELIS, Il processo del lavoro e della previdenza, 2013, 317 ;
U.COREA, op. cit., art. 429; F.BILE, in Il punto sul processo del lavoro, cit., critica la scelta del legislatore in ordine alla previsione della semplicità della controversia dove, invece, sarebbe stato più opportuno prevedere che particolarmente semplice fosse la stesura della motivazione (come ha fatto per il processo penale). Vi sono infatti controversie complesse con motivazione relativamente facile da stendere e, viceversa, controversie semplici che richiedono una motivazione più complessa.
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piuttosto un obbligo69- di indicare il termine nel dispositivo senza
utilizzare particolari formule che diano atto della scelta effettuata in
relazione alla particolare complessità della controversia70
Ove il giudice ometta di indicare detto termine si ritiene che debba
applicarsi l‟art 43071
-che altrimenti dovrebbe ritenersi abrogato (v.
infra)- ovvero che la sentenza dovrà essere depositata, al più tardi,
entro i sessanta giorni.72
Il termine autodeterminato è meramente ordinatorio73. Il suo
mancato rispetto non darà luogo a conseguenze endoprocessuali, al
più potrà comportare la responsabilità disciplinare per il giudice74 o
quella dello Stato per il mancato rispetto della ragionevole durata del
processo (ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, c.d. “legge Pinto”)75
.
69 Mutuo le parole di L.D
E ANGELIS, in D.BORGHESI-L. DE ANGELIS, Il processo del lavoro e della
previdenza, 2013, 317.
70 Corte di Cassazione, Sezione penale, 29 ottobre 1999, la quale ha specificato che se anche vi
fosse tale obbligo non darebbe luogo ad alcuna conseguenza poiché le parti comunque beneficiano del più lungo termine ad impugnare, che decorre dal deposito. Corte di Cassazione, sez. penale, 4 aprile 2006; Corte di Cassazione Sez. penale, 29 ottobre 1999 n. 6504.
71
G.GUARNIERI, Dispositivo: adiòs?, in Lav. nella giur., 2008, 1116;
72
C.ASPRELLA, La nuova modalità di pronuncia della sentenza nel rito del lavoro, in Giust. Civ., 2012, 3, 133.
Nell’abrogato rito societario, alla cui disciplina si ispira la previsione de qua, il termine previsto per il deposito era di 30 giorni. (v. supra 1.8)
73
Meramente ordinatorio era anche il termine di quindici giorni previsto, anteriforma, per il deposito della sola motivazione (art. 430 c.p.c.)
74 V. D
ENTI-G. SIMONESCHI, op. cit. 194; L. MONTESANO- R. VACCARELLA, in Manuale, cit. 274 considerano improbabile la responsabilità disciplinare del giudice.
75 Corte di Cassazione 27 novembre 1986, n. 2000 con riferimento ai termini ordinatori nel
vecchio sistema; Corte di Cassazione sez. III, 1 giugno 1995 con riferimento alla sentenza penale.
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Alle stesse conseguenze darà luogo l‟abuso, da parte del giudice,
dello strumento del differimento del deposito della motivazione.76
La particolare complessità rappresenta l‟eccezione. Essa non deve diventare -“per conservatorismo, o pigrizia culturale o per pigrizia
tout court e disimpegno”77- la regola, risolvendosi in un espediente per aggirare l‟obbligo di motivazione contestuale.